Codice di Procedura Penale
CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO I
SOGGETTI
TITOLO I
GIUDICE
CAPO I
GIURISDIZIONE
Art. 1. (Giurisdizione penale) – 1. La giurisdizione penale รจ esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Art. 2. (Cognizione del giudice).- 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
Art. 3. (Questioni pregiudiziali).- 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione รจ seria e se lโazione a norma delle leggi civili รจ giร in corso, puรฒ sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.
2. La sospensione รจ disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
CAPO II COMPETENZA
SEZIONE I Disposizione generale
Art. 4. (Regole per la determinazione della competenza). 1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
SEZIONE II Competenza per materia
Art.5. (Competenza della corte di assise). 1. La corte di assise รจ competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’art. 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto รจ derivata la morte di una o piรน persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6. (Competenza del tribunale) 1. Il tribunale รจ competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise.
Art. 7. (Competenza del pretore). (1)
(1) articolo abrogato dallโart. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante lโistituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
SEZIONE III Competenza per territorio
Art. 8. (Regole generali) 1. La competenza per territorio รจ determinata dal luogo in cui il reato รจ stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale รจ derivata la morte di una o piรน persone, รจ competente il giudice del luogo in cui รจ avvenuta lโazione o lโomissione.
3. Se si tratta di reato permanente, รจ competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto รจ derivata la morte di una o piรน persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, รจ competente il giudice del luogo in cui รจ stato compiuto lโultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9. (Regole suppletive). 1. Se la competenza non puรฒ essere determinata a norma dellโart. 8, รจ competente il giudice dellโultimo luogo in cui รจ avvenuta una parte dellโazione o dellโomissione.
2. Se non รจ noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dellโimputato.
3. Se nemmeno in tale modo รจ possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede lโufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dallโart. 335.
Art. 10. (Competenza per reati commessi allโestero). 1. Se il reato รจ stato commesso interamente allโestero, la competenza รจ determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dellโarresto o della consegna dellโimputato. Nel caso di pluralitร di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
2. Se non รจ possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede lโufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dallโart. 335.
3. Se il reato รจ stato commesso in parte allโestero, la competenza รจ determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Art. 11. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualitร di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte dโappello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso รจ venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, รจ competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte dโappello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualitร di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
Art. 11 bis. (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia). 1. I procedimenti in cui assume la qualitร di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all’articolo 76 bis dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell’articolo 11.
SEZIONE IV Competenza per connessione
Art. 12. (Casi di connessione). 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede รจ stato commesso da piรน persone in concorso o cooperazione fra loro o se piรน persone con condotte indipendenti hanno determinato lโevento;
b) se una persona รจ imputata di piรน reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piรน azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri […] (1)
(1) lettera cosรฌ modificata dall’art. 1 comma 1 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva [ c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o lโimpunitร .]
Art. 13. (Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale, รจ competente per tutti questโultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune รจ piรน grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dallโart. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati รจ del giudice ordinario.
Art. 14. (Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni). 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresรฌ, fra procedimenti per reati commessi quando lโimputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.
Art. 15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, รจ competente per tutti la corte di assise.
Art. 16. (Competenza per territorio determinata dalla connessione). 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piรน giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piรน grave e, in caso di pari gravitร , al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dallโart. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto รจ derivata la morte di una persona, รจ competente il giudice del luogo in cui si รจ verificato lโevento.
3. I delitti si considerano piรน gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera piรน grave il reato per il quale รจ prevista la pena piรน elevata nel massimo ovvero, in caso di paritร dei massimi, la pena piรน elevata nel minimo; se sono previste
pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di paritร delle pene detentive.
CAPO III
RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCESSI
Art. 17. (Riunione di processi). 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puรฒ essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:(1)
a) nei casi previsti dallโart. 12;
b) […]
c) nei casi previsti dall’art. 371 comma 2 lettera b)
d) […] (2)
1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione รจ disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
(1) comma cosรฌ modificato dall’art.1 comma 2 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puรฒ essere disposta [ quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi]
(2) lettere c) e d) cosรฌ sostituite dall’art. 1 comma 3 Legge 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 il testo previgente disponeva c) [ nei casi di reati commessi da piรน persone in danno reciproco le une delle altre]; d) [ nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza]
Art. 18. (Separazione di processi). 1. La separazione di processi รจ disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per lโaccertamento dei fatti:
a) se, nellโudienza preliminare, nei confronti di uno o piรน imputati o per una o piรน imputazioni รจ possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni รจ necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dellโart. 422;
b) se nei confronti di uno o piรน imputati o per una o piรน imputazioni รจ stata ordinata la sospensione del procedimento;
c) se uno o piรน imputati non sono comparsi al dibattimento per nullitร dellโatto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dellโatto di citazione;
d) se uno o piรน difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o piรน imputati o per una o piรน imputazioni lโistruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni รจ necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o piรน imputati dei reati previsti dallโarticolo 407, comma 2, lettera a), รจ prossimo ad essere rimesso in libertร per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (1).
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puรฒ essere altresรฌ disposta, sullโaccordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
(1) lettera aggiunta dallโart. 1, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, come convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 19. (Provvedimenti sulla riunione e separazione). 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.
CAPO IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 20. (Difetto di giurisdizione). 1. Il difetto di giurisdizione รจ rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione รจ rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dallโart. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti allโautoritร competente.
Art. 21. (Incompetenza). 1. Lโincompetenza per materia รจ rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dallโart. 23 comma 2.
2. Lโincompetenza per territorio รจ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dellโudienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dallโart. 491 comma 1. Entro questโultimo termine deve essere riproposta lโeccezione di incompetenza respinta nellโudienza preliminare.
3. Lโincompetenza derivante da connessione รจ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22. (Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari). 1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Lโordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Art. 23. (Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado). 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, lโincompetenza รจ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dallโart. 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
Art. 24. (Decisioni del giudice di appello sulla competenza). 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dellโart. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchรฉ, in tali ultime ipotesi, lโincompetenza sia stata eccepita a norma dellโart. 21 e lโeccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.
Art. 25. (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza). 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza รจ vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art. 26. (Prove acquisite dal giudice incompetente). 1. Lโinosservanza delle norme sulla competenza non produce lโinefficacia delle prove giร acquisite.
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nellโudienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.
Art. 27. (Misure cautelari disposte dal giudice incompetente). 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.
CAPO V
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 28. (Casi di conflitto). 1. Vi รจ conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o piรน giudici ordinari e uno o piรน giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;
b) due o piรน giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dellโudienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di questโultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non puรฒ essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.
Art. 29. (Cessazione del conflitto). 1. I conflitti previsti dallโart. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Art. 30. (Proposizione del conflitto). 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con lโindicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto puรฒ essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia รจ presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale รจ unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonchรฉ copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con lโindicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. Lโordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.
Art. 31. (Comunicazione al giudice in conflitto). 1. Il giudice che ha pronunciato lโordinanza o ricevuto la denuncia previste dallโart. 30 ne dร immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con lโindicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32. (Risoluzione del conflitto). 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dallโart. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. Lโestratto della sentenza รจ immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed รจ notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da questโultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
CAPO VI
CAPACITA’ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE
Art. 33. (Capacitร del giudice). 1. Le condizioni di capacitร del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacitร del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresรฌ attinenti alla capacitร del giudice nรฉ al numero dei giudici necessario per costituire lโorgano giudicante le disposizioni sullโattribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.
Art. 33 bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis, 416 ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513 bis, 564, da 600 bis a 600 sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609 bis, 609 quater e 644 del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchรฉ dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchรฉ dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall’articolo 12 quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresรฌ al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’art. 33 ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’art. 4.
Art. 33 ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dallโarticolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui allโart. 80, del medesimo testo unico.
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresรฌ, in tutti i casi non previsti dallโarticolo 33 bis o da altre disposizioni di legge.
Art. 33 quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.
CAPO VI-Bis
PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE
O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE
Art. 33 quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale). 1. Lโinosservanza delle disposizioni relative allโattribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate รจ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dellโudienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dallโarticolo 491 comma 1. Entro questโultimo termine deve essere riproposta lโeccezione respinta nellโudienza preliminare.
Art. 33 sexies. (Inosservanza dichiarata nellโudienza preliminare). 1. Se nellโudienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dallโarticolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per lโemissione del decreto di citazione a giudizio a norma dellโarticolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.
Art. 33 septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado). 1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dellโudienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dellโarticolo 420 ter, comma 4.
Art. 33 octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione). 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene lโinosservanza delle disposizioni sullโattribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchรฉ la stessa sia stata tempestivamente eccepita e lโeccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33 nonies. (Validitร delle prove acquisite). 1. Lโinosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina lโinvaliditร degli atti del procedimento, nรฉ lโinutilizzabilitร delle prove giร acquisite.
CAPO VII
INCOMPATBILITAโ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 34. (Incompatibilitร determinata da atti compiuti nel procedimento). 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puรฒ esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, nรฉ partecipare al giudizio di rinvio dopo lโannullamento o al giudizio per revisione.
2. Non puรฒ partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dellโudienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sullโimpugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere ( note)
2 bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non puรฒ emettere il decreto penale di condanna, nรฉ tenere lโudienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non puรฒ partecipare al giudizio.
2 ter. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dallโarticolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dallโarticolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dallโarticolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui allโarticolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dellโarticolo 296.
2 quater. Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto allโassunzione dellโincidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare lโautorizzazione a procedere non puรฒ esercitare nel medesimo procedimento lโufficio di giudice.
Art. 35. (Incompatibilitร per ragioni di parentela, affinitร o coniugio). 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Art. 36. (Astensione). 1. Il giudice ha lโobbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore รจ debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se รจ tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti รจ prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sullโoggetto del procedimento fuori dellโesercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi รจ inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge รจ offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilitร stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilitร per ragioni di coniugio o affinitร , sussistono anche dopo lโannullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione รจ presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalitร di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.
Art. 37. (Ricusazione). 1. Il giudice puรฒ essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dallโart. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b) se nellโesercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dellโimputazione. (1)
2. Il giudice ricusato non puรฒ pronunciare nรฉ concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta lโordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.(2)
(1) comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 283 del 14 luglio 2000, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilitร di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
(2) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 10 del 23.01.97 nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione
Art. 38. (Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione). 1. La dichiarazione di ricusazione puรฒ essere proposta, nellโudienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dallโart. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dellโatto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione puรฒ essere proposta entro tre giorni. Se la causa รจ sorta o รจ divenuta nota durante lโudienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dellโudienza.
3. La dichiarazione contenente lโindicazione dei motivi e delle prove รจ proposta con atto scritto ed รจ presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione รจ depositata nella cancelleria dellโufficio cui รจ addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non รจ fatta personalmente dallโinteressato, puรฒ essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nellโatto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilitร , i motivi della ricusazione.
Art. 39. (Concorso di astensione e di ricusazione). 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e lโastensione รจ accolta.
Art. 40. (Competenza a decidere sulla ricusazione). 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non รจ ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Art. 41. (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). 1. Quando la dichiarazione di ricusazione รจ stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza lโosservanza dei termini o delle forme previste dallโart. 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale รจ proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dellโart. 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilitร della dichiarazione di ricusazione, la corte puรฒ disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attivitร processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dellโart. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. Lโordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti รจ comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed รจ notificata alle parti private.
Art. 42. (Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione). 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione รจ accolta, il giudice non puรฒ compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art. 43. (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato). 1. Il giudice astenuto o ricusato รจ sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dellโart. 11.
Art. 44. (Sanzioni in caso di inammissibilitร o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). 1. Con lโordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che lโha proposta puรฒ essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
CAPO VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO
Art. 45. (Casi di rimessione). 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumitร pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’ articolo11. art. cosรฌ modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248.
Art. 45 (Testo previgente)1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o lโincolumitร pubblica ovvero la libertร di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dellโimputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dellโart. 11
Art. 46. (Richiesta di rimessione). 1. La richiesta รจ depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed รจ notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dellโimputato รจ sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. Lโinosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 รจ causa di inammissibilitร della richiesta.
Art. 47. – (Effetti della richiesta). – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puรฒ disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puรฒ sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione รจ stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non รจ fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra giร rigettata o dichiarata inammissibile.
3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta รจ stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.
modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248
(Testo previgente )1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puรฒ pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta lโordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta (1).
2. La Corte di cassazione puรฒ disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.
(1) comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 353 del 22 ottobre 1996, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta lโordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione.
Art. 48. (Decisione). 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilitร della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.
3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, รจ immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L’ordinanza che accoglie la richiesta รจ comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne รจ richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui รจ divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltร che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro
art.modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248
art. 48 (testo previgente)1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dellโart. 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Lโordinanza che accoglie la richiesta รจ comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che lโordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti giร compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltร che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dellโimputato, questi con la stessa ordinanza puรฒ essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Art. 49. (Nuova richiesta di rimessione). 1. Anche quando la richiesta รจ stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato puรฒ chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchรฉ fondata su elementi nuovi.
3. E’ inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli giร valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puรฒ essere sempre riproposta”.
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano giร presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d’inammissibilitร e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
art.modificato ai sensi L. 7.11.2002 n. 248
Art. 49 (testo previgente)1. Anche quando la richiesta di rimessione รจ stata accolta, il pubblico ministero o lโimputato puรฒ chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni dellโart. 47.
2. Lโordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchรฉ sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi puรฒ essere sempre riproposta.
TITOLO II.
PUBBLICO MINISTERO.
Art. 50 (Azione penale)- 1. Il pubblico ministero esercita l`azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2. Quando non รจ necessaria la querela, la richiesta, l`istanza o l`autorizzazione a procedere, l`azione penale รจ esercitata di ufficio.
3. L`esercizio dell`azione penale puรฒ essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale -1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall`art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I.
3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l`attivitร delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchรฉ per i delitti previsti dall`art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all`ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis se ne fa richiesta il procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello puรฒ, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalitร di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.
Art. 52 Astensione – 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltร di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell`ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto รจ sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, puรฒ essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all`ufficio ugualmente competente determinato a norma dell`art. 11.
Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell`udienza. Casi di sostituzione 1. Nell`udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
2. Il capo dell`ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato puรฒ essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell`ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall`art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l`udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.
Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri -1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all`ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l`ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.
Art. 54 bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da comunicazione agli uffici interessati. All`ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell`art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Art. 54 ter ( Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalitร organizzata) -1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell`art. 51 comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la Corte di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.
Art. 54 quater (Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero). 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dellโarticolo 335 o dellโarticolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dellโarticolo 369, nonchรฉ i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilitร , le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con lโindicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento allโufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, puรฒ chiedere al procuratore generale presso la corte dโappello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nellโarticolo 51, comma 3 bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dellโarticolo 54 ter.
4. La richiesta non puรฒ essere riproposta a pena di inammissibilitร salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
TITOLO III
POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria) -1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivitร disposta o delegata dall`autoritร giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Art. 56 (Servizi e sezioni di polizia giudiziaria) -1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell`autoritร giudiziaria:
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia dl reato.
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitร ;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchรฉ gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualitร ;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualitร ;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell`ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresรฌ ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall`art. 55.
Art. 58 Disponibilitร della polizia giudiziaria -1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.
2. Le attivitร di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L`autoritร giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puรฒ altresรฌ avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria .
Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria -1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L`ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria รจ responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell`attivitร di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall`attivitร di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
indice libro I pagina successiva (artt. 60-108)
Indice libro I (in questa pagina:artt. 60-108) sommario
LIBRO I
I SOGGETTI
TITOLO IV
IMPUTATO
Art. 60 Assunzione della qualitร di imputato โ1 Assume la qualitร di imputato la persona alla quale รจ attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell`art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo .
2. La qualitร di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piรน soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3. La qualitร di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell`imputato -1 I diritti e le garanzie dell`imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all`imputato, salvo che sia diversamente stabilito .
Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell`imputato -1 Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall`imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
Art. 63 Dichiarazioni indizianti -1 Se davanti all`autoritร giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reitร a suo carico, l`autoritร procedente ne interrompe l`esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall`inizio in qualitร di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Art. 64 Regole generali per l`interrogatorio -1 La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all`interrogatorio salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertร di autodeterminazione o ad alterare la capacitร di ricordare e di valutare i fatti.
3. Prima che abbia inizio lโinterrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dallโart. 66 comma 1, ha facoltร di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirร il suo corso;
c) se renderร dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilitร di altri, assumerร , in ordine a tali fatti, lโufficio di testimone, salve le incompatibilitร previste dallโart. 197 e le garanzie di cui allโart. 197-bis. (1)
3-bis Lโinosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dellโavvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilitร di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrร assumere, in ordine a detti fatti, lโufficio di testimone. (2)
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 2 comma 1 della legge 01.03.2001, n. 63. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [Prima che abbia inizio l`interrogatorio, la persona deve essere avvertita che, salvo quanto disposto dall`art. 66 comma 1, ha facoltร di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirร il suo corso.]
(2) Comma aggiunto dallโart. 2 comma 1 della legge 01.03.2001, n. 63
Art. 65 Interrogatorio nel merito -1 L`autoritร giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le รจ attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non puรฒ derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne รจ fatta menzione nel verbale. Nel verbale รจ fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.
Art. 66 Verifica dell`identitร personale dell`imputato -1 Nel primo atto cui รจ presente l`imputato, l`autoritร giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalitร e quant`altro puรฒ valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalitร o le dร false.
2. L`impossibilitร di attribuire all`imputato le sue esatte generalitร non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell`autoritร procedente, quando sia certa l`identitร fisica della persona.
3. Le erronee generalitร attribuite all`imputato sono rettificate nelle forme previste dall`art. 130.
Art. 67 Incertezza sull`etร dell`imputato -1 In ogni stato e grado del procedimento, quando vi รจ ragione di ritenere che l`imputato sia minorenne, l`autoritร giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68 Errore sull`identitร fisica dell`imputato โ1 Se risulta l`errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129.
Art. 69 Morte dell`imputato โ1 Se risulta la morte dell`imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell`art. 129.
2. La sentenza non impedisce l`esercizio dell`azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell`imputato รจ stata erroneamente dichiarata.
Art. 70 Accertamenti sulla capacitร dell`imputato -1 Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi รจ ragione di ritenere che, per infermitร mentale sopravvenuta al fatto (1) l`imputato non รจ in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio perizia.
2. Durante il tempo occorrente per l`espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell`imputato, e, quando vi รจ pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti.
3. Se la necessitร di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia รจ disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l`incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi รจ pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall`art. 392.
(1) โsopravvenuta al fatto” รจ stato giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 340 del 20 luglio 1992.
Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacitร dell`imputato โ1 Se, a seguito degli accertamenti previsti dall`art. 70, risulta che lo stato mentale dell`imputato รจ tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
2. Con l`ordinanza di sospensione il giudice nomina all`imputato un curatore speciale, designando di preferenza l`eventuale rappresentante legale.
3. Contro l`ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore nonchรฉ il curatore speciale nominato all`imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall`art. 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltร di assistere agli atti disposti sulla persona dell`imputato, nonchรฉ agli atti cui questi ha facoltร di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3
Art. 72 Revoca dell`ordinanza di sospensione -1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell`ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l`esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell`imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
2. La sospensione รจ revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell`imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell`imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
Art. 73 Provvedimenti cautelari -1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell`imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell`ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo piรน rapido l`autoritร competente per l`adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell`imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L`ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell`autoritร indicata nel comma 1.
3. Quando รจ stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell`imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall`art. 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all`informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
TITOLO V
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA
Art. 74 Legittimazione all`azione civile -1 L`azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all`art. 185 c.p. puรฒ essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell`imputato e del responsabile civile.
Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale -1. L`azione civile proposta davanti al giudice civile puรฒ essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L`esercizio di tale facoltร comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
2. L`azione civile prosegue in sede civile se non รจ trasferita nel processo penale o รจ stata iniziata quando non รจ piรน ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l`azione รจ proposta in sede civile nei confronti dell`imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile รจ sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non piรน soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
Art. 76 Costituzione di parte civile -1. L`azione civile nel processo penale รจ esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile .
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art. 77 Capacitร processuale della parte civile -1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l`esercizio delle azioni civili.
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l`assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi รจ conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero puรฒ chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina puรฒ essere
chiesta altresรฌ dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che รจ comunicato al pubblico ministero affinchรฉ provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell`incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l`azione civile nell`interesse del danneggiato incapace per infermitร di mente o per etร minore puรฒ essere esercitata dal pubblico ministero, finchรฉ subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l`assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 Formalitร della costituzione di parte civile -1. La dichiarazione di costituzione di parte civile รจ depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilitร :
a) le generalitร della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce parte civile e le generalitร del suo legale rappresentante;
b) le generalitร dell`imputato nei cui confronti viene esercitata l`azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura;
d) l`esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Se รจ presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale รจ eseguita la notificazione.
3.Se la procura non รจ apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed รจ conferita nella altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa รจ depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile
Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puรฒ avvenire per l`udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 รจ stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, la parte civile non puรฒ avvalersi della facoltร di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile 1. Il pubblico ministero, l`imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l`udienza preliminare, la richiesta รจ proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta รจ proposta oralmente a norma dell`art. 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L`esclusione della parte civile ordinata nell`udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484.
Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile -1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile ne dispone l`esclusione di ufficio con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione รจ stata rigettata nella udienza preliminare.
Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile -1. La costituzione di parte civile puรฒ essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell`art. 523 ovvero se promuove l`azione davanti al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puรฒ conoscere delle spese e dei danni che l`intervento della parte civile ha cagionato all`imputato e al responsabile civile. L`azione relativa puรฒ essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell`azione in sede civile.
Art. 83 Citazione del responsabile civile -1. Il responsabile civile per il fatto dell`imputato puรฒ essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L`imputato puรฒ essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.
2. La richiesta deve essere proposta al piรน tardi per il dibattimento.
3. La citazione รจ ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:
a) le generalitร o la denominazione della parte civile, con l`indicazione del difensore e le generalitร del responsabile civile, se รจ una persona fisica, ovvero la denominazione dell`associazione o dell`ente chiamato a rispondere e le generalitร del suo legale rappresentante;
b) l`indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;
c) l`invito a costituirsi nei modi previsti dall`art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell`ausiliario che lo assiste.
4. Copia del decreto รจ notificata a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all`imputato. Nel caso previsto dall`art. 77 comma 4, la copia del decreto รจ notificata al responsabile civile e all`imputato a cura del pubblico ministero. L`originale dell`atto con la relazione di notificazione รจ depositato nella cancelleria del giudice che procede.
5. La citazione del responsabile civile รจ nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non รจ stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell`udienza preliminare o nel giudizio. La nullitร della notificazione rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile รจ revocata o se รจ ordinata l`esclusione della parte civile.
Art. 84 Costituzione del responsabile civile -1. Chi รจ citato come responsabile civile puรฒ costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilitร :
a) le generalitร della persona fisica o la denominazione dell`associazione o dell`ente che si costituisce e le generalitร del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura;
c) la sottoscrizione del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1 รจ depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.
Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile – 1. Quando vi รจ costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l`azione civile a norma dell`art. 77 comma 4, il responsabile civile puรฒ intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l`udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano
compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484 presentando una dichiarazione scritta a norma dell`art. 84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 รจ stabilito a pena di decadenza. Se l`intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall`art. 468 comma 1, il responsabile civile non puรฒ avvalersi della facoltร di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se รจ presentata fuori udienza, la dichiarazione รจ notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale รจ eseguita la notificazione.
4. L`intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile รจ revocata o se รจ ordinata l`esclusione della parte civile.
Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile -1. La richiesta di esclusione del responsabile civile puรฒ essere proposta dall`imputato nonchรฉ dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta puรฒ essere proposta altresรฌ dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed รจ proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile -1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l`intervento del responsabile civile, ne dispone l`esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione รจ stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L`esclusione รจ disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato.
Art. 88 Effetti dell`ammissione o dell`esclusione della parte civile o del responsabile civile -1. L`ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L`esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l`esercizio in sede civile dell`azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile รจ stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puรฒ esercitare l`azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell`art. 75 comma 3.
Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria -1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria รจ citata per l`udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell`imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell`art. 87 comma 3.
TITOLO VI
PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 90 Diritti e facoltร della persona offesa dal reato -1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltร ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento puรฒ presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
2. La persona offesa minore, interdetta per infermitร di mente o inabilitata esercita le facoltร e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli artt. 120 e 121 c.p.
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltร e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.
Art. 91 Diritti e facoltร degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato -1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalitร di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltร attribuiti alla persona offesa dal reato.
Art. 92 Consenso della persona offesa -1. L`esercizio dei diritti e delle facoltร spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato รจ subordinato al consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puรฒ essere prestato a non piรน di uno degli enti o delle associazioni.
3. Il consenso puรฒ essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puรฒ prestarlo successivamente nรฉ allo stesso nรฉ ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni -1. Per l`esercizio dei diritti e delle facoltร previsti dall`art. 91 l`ente o l`associazione presenta all`autoritร procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilitร :
a) le indicazioni relative alla denominazione dell`ente o dell`associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalitร di tutela degli interessi lesi, alle generalitร del legale rappresentante;
b) l`indicazione del procedimento;
c) il nome e il cognome del difensore e l`indicazione della procura;
d) l`esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l`intervento;
e) la sottoscrizione del difensore.
2. Unitamente all`atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa รจ stata conferita nelle forme previste dall`art. 100 comma 1.
3. Se รจ presentato fuori udienza, l`atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell`ultima notificazione.
4. L`intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94 Termine per l`intervento – 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall`art. 484.
Art. 95 Provvedimenti del giudice -1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell`art. 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all`intervento dell`ente o dell`associazione. L`opposizione รจ notificata al legale rappresentante dell`ente o dell`associazione, il quale puรฒ presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2. Se l`intervento รจ avvenuto prima dell`esercizio dell`azione penale, sull`opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se รจ avvenuto nell`udienza preliminare, l`opposizione รจ proposta prima dell`apertura della discussione; se รจ avvenuto in dibattimento, l`opposizione รจ proposta a norma dell`art. 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l`esercizio dei diritti e delle facoltร previsti dall`art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l`esclusione dell`ente o dell`associazione.
TITOLO VII
DIFENSORE
Art. 96 Difensore di fiducia – 1. L`imputato ha diritto di nominare non piรน di due difensori di fiducia.
2. La nomina รจ fatta con dichiarazione resa all`autoritร procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchรฉ la stessa non vi ha provveduto, puรฒ essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art. 97 Difensore di ufficio -1. L`imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne รจ rimasto privo รจ assistito da un difensore di ufficio.
2. I consigli dellโordine forense di ciascun distretto di corte dโappello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire lโeffettivitร della difesa dโufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dellโautoritร giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell’ ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimitร alla sede del procedimento e della reperibilitร . (1)
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale รจ prevista lโassistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o lโimputato ne sono privi, danno avviso dellโatto al difensore il cui nominativo รจ comunicato dallโufficio di cui al comma 2. (2).
4.Quando รจ richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non รจ stato reperito, non รจ comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui allโarticolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo allโufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dellโurgenza.
Nel corso del giudizio puรฒ essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nellโelenco di cui al comma 2. (3).
5. Il difensore di ufficio ha l`obbligo di prestare il patrocinio e puรฒ essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 1 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [Il Consiglio dell`ordine forense, al fine di garantire l`effettivitร della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d`intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilitร .].
(2) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 2 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale รจ prevista lโassistenza del difensore e lโimputato ne รจ privo, danno avviso dellโatto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2.]
(3) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 3 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [Quando รจ richiesta la presenza del difensore e quello di
fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non รจ stato reperito, non รจ comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell`art. 102]
Art. 98 Patrocinio dei non abbienti – 1. L`imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell`imputato – 1. Al difensore competono le facoltร e i diritti che la legge riconosce all`imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest`ultimo.
2. L`imputato puรฒ togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all`atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all`atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle altre parti private – 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
2. La procura speciale puรฒ essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l`autografia della sottoscrizione della parte รจ certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell`atto non รจ espressa volontร diversa.
4. Il difensore puรฒ compiere e ricevere, nell`interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puรฒ compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.
Art. 101 Difensore della persona offesa – 1. La persona offesa dal reato, per l`esercizio dei diritti e delle facoltร ad essa attribuiti, puรฒ nominare un difensore nelle forme previste dall`art. 96 comma 2.
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell`art. 93 si applicano le disposizioni dell`art. 100.
Art. 102 Sostituto del difensore – 1. Il difensore di fiducia e il difensore dโufficio possono nominare un sostituto (1).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 4 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, puรฒ designare un sostituto]
Art. 103 Garanzie di libertร del difensore – 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivitร nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell`accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonchรฉ presso i consulenti tecnici non si puรฒ procedere a sequestro di carte o documenti relativi allโoggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato. (1)
3. Nell`accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell`ufficio di un difensore, l`autoritร giudiziaria a pena di nullitร avvisa il consiglio dell`ordine forense del luogo perchรฉ il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, รจ consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non รจ consentita lโintercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nรฉ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite. (2)
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l`imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni salvo che l`autoritร giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 271, i risultati delle ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.
(1) Testo cosรฌ modificato dallโart. 1, lettera a) della l. 07.12.2000, n. 397 pubblicata in G. U.n. 2 del 3 gennaio 2001 Il precedente testo cosรฌ disponeva: [Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puรฒ procedere a sequestro di carte o documenti relativi all`oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato].
(2) Testo cosรฌ modificato dallโart. 1, lettera b) della l. 07.12.2000, n. 397.G. U.n. 2 del 3 gennaio 2001. Il precedente testo cosรฌ disponeva: [Non รจ consentita l`intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nรจ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite]
Art. 104 Colloqui del difensore con l`imputato in custodia cautelare – 1. L`imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall`inizio dell`esecuzione della misura.
2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell`art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l`arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puรฒ, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l`esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell`ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 รจ esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l`arrestato o il fermato รจ posto a disposizione del giudice.
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa – 1. Il consiglio dell`ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all`abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2. Il procedimento disciplinare รจ autonomo rispetto al procedimento penale in cui รจ avvenuto l`abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell`ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non รจ applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa รจ esclusa dal giudice.
4. Lโautoritร giudiziaria riferisce al consiglio dellโordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nellโambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtร e probitร nonchรจ del divieto di cui allโarticolo 106, comma 4-bis.(1)
5. L`abbandono della difesa delle parti private diverse dall`imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall`art. 91 non impedisce in alcun caso l`immediata continuazione del procedimento e non interrompe l`udienza.
(1) comma sostituito dall’art. 15 L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento Ordinario n. 50 il testo previgente disponeva [ L`autoritร giudiziaria riferisce al consiglio dell`ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtร e di probitร ]
Art. 106 (Incompatibilitร della difesa di piรน imputati nello stesso procedimento ) – 1.Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di piรน imputati puรฒ essere assunta da un difensore comune, purchรฉ le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. (1)
2. L`autoritร giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilitร , la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l`incompatibilitร non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell`art. 97.
4. Se lโincompatibilitร รจ rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3 ( 2)
4-bis. Non puรฒ essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piรน imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilitร di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dellโarticolo 12 o collegato ai sensi dellโarticolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. (3)
(1) parole aggiunte dall’art. 16 comma 1 lett. a) della L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento Ordinario n. 50
(2) comma cosรฌ sostituito dall’art. 16 comma 1 lett.b) della L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento Ordinario n. 50 il testo previgente disponeva [Se l`incompatibilitร รจ rilevata nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.]
(3) comma aggiunto dall’art. 16 comma 1 lett. c) della L.13 febbraio 2001 n.45, pubblicata in G.U.n. 58 del 10.03.01, Supplemento Ordinario n. 50
Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore – 1. Il difensore che non accetta l`incarico conferitogli o vi rinuncia ne dร subito comunicazione all`autoritร procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui รจ comunicata all`autoritร procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finchรฉ la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell`art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 ( Termine per la difesa) -1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilitร , e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dellโimputato o quello designato dโufficio che ne fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 puรฒ essere inferiore se vi รจ consenso dellโimputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dellโimputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puรฒ comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza. (1)
(1) Articolo cosรฌ sostituito dallโart. 5 comma 1 della legge 06.03.2001, n. 60.in G.U. n. 67 del 21.03.01. Il testo previgente cosรฌ disponeva: [Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilitร e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell`imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta รจ dato un termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.]
pagina precedente ( artt. 1- 59)
indice libro II ( in questa pagina artt.109-147) sommario
LIBRO II
ATTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 109 ( Lingua degli atti ) – 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2. Davanti allโautoritร giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove รจ insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza รจ, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale รจ redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullitร .
Art. 110 ( Sottoscrizione degli atti ) – 1. Quando รจ richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, รจ sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dellโatto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non รจ valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non รจ in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale รจ presentato lโatto scritto o che riceve lโatto orale, accertata lโidentitร della persona, ne fa annotazione in fine dellโatto medesimo.
Art. 111 ( Data degli atti ) – 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, lโanno e il luogo in cui lโatto รจ compiuto. Lโindicazione dellโora รจ necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se lโindicazione della data di un atto รจ prescritta a pena di nullitร , questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nellโatto medesimo o in atti a questo connessi.
Art. 112 ( Surrogazione di copie agli originali mancanti ) – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando lโoriginale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, รจ per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non รจ possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed รจ posta nel luogo in cui lโoriginale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente unโaltra copia autentica.
Art. 113 ( Ricostituzione di atti ) – 1. Se non รจ possibile provvedere a norma dellโart. 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dellโatto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dellโatto mancante, questo รจ ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che lโhanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si puรฒ provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dellโatto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Art. 114 ( Divieto di pubblicazione di atti e di immagini ) – 1. ร vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. ร vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piรน coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dellโudienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non รจ consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. ร sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (1)
4. ร vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dallโart. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puรฒ disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero รจ trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione รจ autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puรฒ disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puรฒ offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nellโinteresse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dellโultimo periodo del comma 4.
6. ร vietata la pubblicazione delle generalitร e dellโimmagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nellโinteresse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puรฒ consentire la pubblicazione.
6 bis. ร vietata la pubblicazione dellโimmagine di persona privata della libertร personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta allโuso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. ร sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
(1) Questo comma, con sentenza n. 59 del 24 febbraio 1995 C. Cost., รจ stato dichiarato illegittimo, limitatamente alle parole: โ del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelliโ.
Art. 115 ( Violazione del divieto di pubblicazione ) – 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto รจ commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale รจ richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa lโorgano titolare del potere disciplinare.
Art. 116 ( Copie, estratti e certificati ) – 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puรฒ ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dallโart. 114.
3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta allโautoritร giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dellโavvenuto deposito, anche in calce ad una copia (1)
(1) comma aggiunto dallโart. 2, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.
Art. 117 ( Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero ) – 1. Fermo quanto disposto dallโart. 371, quando รจ necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puรฒ ottenere dallโautoritร giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dallโart. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Lโautoritร giudiziaria puรฒ trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. Lโautoritร giudiziaria provvede senza ritardo e puรฒ rigettare la richiesta con decreto motivato.
2 bis. Il procuratore nazionale antimafia, nellโambito delle funzioni previste dallโart. 371 bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci.
Art. 118 ( Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dellโinterno ) – 1. Il Ministro dellโinterno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, puรฒ ottenere dallโautoritร giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dallโart. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali รจ obbligatorio lโarresto in flagranza. Lโautoritร giudiziaria puรฒ trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
1 bis. Ai medesimi fini lโautoritร giudiziaria puรฒ autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 allโaccesso diretto al registro previsto dallโart. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.
2. Lโautoritร giudiziaria provvede senza ritardo e puรฒ rigettare la richiesta con decreto motivato.
3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.
Art .119 (1) ( Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento ) – 1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, lโautoritร procedente nomina uno o piรน interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
(1) Questo articolo, con sentenza n. 341 del 22 luglio 1999 C. Cost., รจ stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che lโimputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere lโaccusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
Art. 120 ( Testimoni ad atti del procedimento ) – 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermitร di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacitร si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Art. 121 ( Memorie e richieste delle parti ) – 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge entro quindici giorni.
Art.122 ( Procura speciale per determinati atti ) – 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale la procura deve, a pena di inammissibilitร , essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dellโoggetto per cui รจ conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura รจ rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puรฒ essere autenticata dal difensore medesimo. La procura รจ unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni รจ sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dellโufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dellโufficio.
3. Non รจ ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nellโinteresse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa รจ richiesta dalla legge.
Art. 123 ( Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate ) – 1. Lโimputato detenuto o internato in un istituto per lโesecuzione di misure di sicurezza ha facoltร di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate allโautoritร competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dallโautoritร giudiziaria.
2. Quando lโimputato รจ in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero รจ custodito in un luogo di cura, ha facoltร di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura lโimmediata trasmissione allโautoritร competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dallโautoritร giudiziaria.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
Art. 124 ( Obbligo di osservanza delle norme processuali ) – 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando lโinosservanza non importa nullitร o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sullโosservanza delle norme anche ai fini della responsabilitร disciplinare.
TITOLO II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 125 ( Forme dei provvedimenti del giudice ) – 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dellโordinanza o del decreto.
2. La sentenza รจ pronunciata in nome del popolo italiano.
3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullitร . I decreti sono motivati, a pena di nullitร , nei casi in cui la motivazione รจ espressamente prescritta dalla legge.
4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dellโausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione รจ segreta.
5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, รจ compilato sommario verbale contenente lโindicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, รจ conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dellโufficio.
6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza lโosservanza di particolari formalitร e, quando non รจ stabilito altrimenti, anche oralmente.
Art. 126 ( Assistenza al giudice ) – 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, รจ assistito dallโausiliario a ciรฒ designato a norma dellโordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
Art. 127 ( Procedimento in camera di consiglio ) – 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dellโudienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. Lโavviso รจ comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se lโimputato รจ privo di difensore, lโavviso รจ dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dellโudienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dellโavviso nonchรฉ i difensori sono sentiti se compaiono. Se lโinteressato รจ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dellโudienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. Lโudienza รจ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dellโimputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullitร .
6. Lโudienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende lโesecuzione dellโordinanza, a meno che il giudice che lโha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. Lโinammissibilitร dellโatto introduttivo del procedimento รจ dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalitร di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza รจ redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dellโart. 140 comma 2 (1).
(1) Questo comma, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529 C. Cost., รจ stato dichiarato illegittimo nella parte in cui dopo la parola โ redatto โ prevede โ soltanto โ anzichรฉ โ di regola โ.
Art. 128 ( Deposito dei provvedimenti del giudice ) – 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nellโudienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, lโavviso di deposito contenente lโindicazione del dispositivo รจ comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Art. 129 ( Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilitร ) – 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che lโimputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non รจ previsto dalla legge come reato ovvero che il reato รจ estinto o che manca una condizione di procedibilitร , lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che lโimputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non รจ previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Art. 130 ( Correzione di errori materiali ) – 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullitร , e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dellโatto, รจ disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo รจ impugnato, e lโimpugnazione non รจ dichiarata inammissibile, la correzione รจ disposta dal giudice competente a conoscere dellโimpugnazione.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dellโart. 127. Dellโordinanza che ha disposto la correzione รจ fatta annotazione sullโoriginale dellโatto.
Art. 131 ( Poteri coercitivi del giudice ) – 1. Il giudice, nellโesercizio delle sue funzioni, puรฒ chiedere lโintervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciรฒ che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 132 ( Accompagnamento coattivo dellโimputato ) – 1. Lโaccompagnamento coattivo รจ disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre lโimputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non puรฒ essere tenuta a disposizione oltre il compimento dellโatto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessitร della sua presenza. In ogni caso la persona non puรฒ essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133 ( Accompagnamento coattivo di altre persone ) – 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, lโinterprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puรฒ ordinarne lโaccompagnamento coattivo e puรฒ altresรฌ condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchรฉ alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dellโart. 132.
TITOLO III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 134 ( Modalitร di documentazione ) – 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale รจ redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilitร di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale รจ redatto in forma riassuntiva รจ effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalitร di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puรฒ essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Art. 135 ( Redazione del verbale ) – 1. Il verbale รจ redatto dallโausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale รจ redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza lโausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno allโamministrazione dello Stato.
Art. 136 ( Contenuto del verbale ) – 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dellโanno, del mese, del giorno e, quando occorre, dellโora in cui รจ cominciato e chiuso, le generalitร delle persone intervenute, lโindicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto lโausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto รจ avvenuto in sua presenza nonchรฉ le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2. Per ogni dichiarazione รจ indicato se รจ stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, รจ riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione รจ stata dettata dal dichiarante, o se questi si รจ avvalso dellโautorizzazione a consultare note scritte, ne รจ fatta menzione.
Art. 137 ( Sottoscrizione del verbale ) – 1. Salvo quanto previsto dallโart. 483 comma 1, il verbale, previa lettura, รจ sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha
redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non รจ in grado di sottoscrivere, ne รจ fatta menzione con lโindicazione del motivo.
Art. 138 ( Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia ) – 1. Salvo quanto previsto dallโart. 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2. Se la persona che ha impresso i nastri รจ impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea allโamministrazione dello Stato.
Art. 139 ( Riproduzione fonografica o audiovisiva ) – 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva รจ effettuata da personale tecnico, anche estraneo allโamministrazione dello Stato, sotto la direzione dellโausiliario che assiste il giudice.
2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale รจ indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non รจ chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4. La trascrizione della riproduzione รจ effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puรฒ disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea allโamministrazione dello Stato.
5. Quando le parti vi consentono, il giudice puรฒ disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art. 140 ( Modalitร di documentazione in casi particolari ) – 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilitร di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando รจ redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinchรฉ sia riprodotta nellโoriginaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilitร .
Art. 141 ( Dichiarazioni orali delle parti ) – 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso lโausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale รจ unita, se ne รจ il caso, la procura speciale.
2. Alla parte che lo richiede รจ rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art. 141 bis ( Modalitร di documentazione dellโinterrogatorio di persona in stato di detenzione ) – 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilitร , con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilitร di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dellโinterrogatorio รจ anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione รจ disposta solo se richiesta dalle parti.
Art. 142 ( Nullitร dei verbali ) – 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale รจ nullo se vi รจ incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
TITOLO IV
TRADUZIONE DEGLI ATTI
Art. 143 ( Nomina dellโinterprete ) – 1. Lโimputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere lโaccusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana รจ presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dallโart. 119, lโautoritร procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puรฒ anche essere fatta per iscritto e in tale caso รจ inserita nel verbale con la traduzione eseguita dallโinterprete.
3. Lโinterprete รจ nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o lโufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dellโufficio di interprete รจ obbligatoria.
Art. 144 ( Incapacitร e incompatibilitร dellโinterprete ) – 1. Non puรฒ prestare ufficio di interprete, a pena di nullitร :
a) il minorenne, lโinterdetto, lโinabilitato e chi รจ affetto da infermitร di mente;
b) chi รจ interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero รจ interdetto o sospeso dallโesercizio di una professione o di unโarte;
c) chi รจ sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non puรฒ essere assunto come testimone o ha facoltร di astenersi dal testimoniare o chi รจ chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero รจ stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dallโart. 119, la qualitร di interprete puรฒ essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.
Art. 145 ( Ricusazione e astensione dellโinterprete ) – 1. Lโinterprete puรฒ essere ricusato, per i motivi indicati nellโart. 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, lโinterprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o astensione puรฒ essere presentata fino a che non siano esaurite le formalitร di conferimento dellโincarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che lโinterprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
Art. 146 ( Conferimento dellโincarico ) – 1. Lโautoritร procedente accerta lโidentitร dellโinterprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145.
2. Lo ammonisce poi sullโobbligo di adempiere bene e fedelmente lโincarico affidatogli, senzโaltro scopo che quello di far conoscere la veritร , e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare lโufficio.
Art. 147 ( Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dellโinterprete ) – 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, lโautoritร procedente fissa allโinterprete un termine che puรฒ essere prorogato per giusta causa una sola volta. Lโinterprete puรฒ essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2. Lโinterprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puรฒ essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
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TITOLO V
NOTIFICAZIONI
Art. 148 ( Organi e forme delle notificazioni ) – 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dallโufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puรฒ disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con lโosservanza delle norme del presente titolo. (1)
2-bis. L’autoritร giudiziaria puรฒ disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puรฒ disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalitร di cui al comma 2. 3. Lโatto รจ notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. La consegna di copia dellโatto allโinteressato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sullโoriginale dellโatto la eseguita consegna e la data in cui questa รจ avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchรฉ ne sia fatta menzione nel verbale.
(1) comma sostituito dall’art. 3 comma 1 L. 26.03.01 n. 128 in G.U. n. 91 del 19.04.01 il testo previgente disponeva [ Il giudice ove ne ravvisi la necessitร , puรฒ disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con lโosservanza delle norme del presente titolo].
Art. 149 ( Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo ) – 1. Nei casi di urgenza, il giudice puรฒ disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dallโimputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.
2. Sullโoriginale dellโavviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e lโora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nellโart. 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non รจ ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui รจ avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.
5. Quando non รจ possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione รจ eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Art. 150 ( Forme particolari di notificazione disposte dal giudice ) – 1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice puรฒ prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce allโatto, che la notificazione a persona diversa dallโimputato sia eseguita mediante lโimpiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dellโatto.
2. Nel decreto sono indicate le modalitร necessarie per portare lโatto a conoscenza del destinatario.
Art. 151 ( Notificazioni richieste dal pubblico ministero ) – 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dallโufficiale giudiziario.
2. La consegna di copia dellโatto allโinteressato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sullโoriginale dellโatto la eseguita consegna e la data in cui questa รจ avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchรฉ ne sia fatta menzione nel verbale.
4. (Omissis).
Art. 152 ( Notificazioni richieste dalle parti private ) – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dallโinvio di copia dellโatto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 153 ( Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero ) – 1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dellโatto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sullโoriginale e sulla copia dellโatto le generalitร di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa รจ avvenuta.
2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dellโatto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sullโoriginale dellโatto la eseguita consegna e la data in cui questa รจ avvenuta.
Art. 154 ( Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria ) – 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dellโart. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione รจ eseguita mediante deposito dellโatto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora allโestero, la persona offesa รจ invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o lโelezione di domicilio ovvero se la stessa รจ insufficiente o risulta inidonea, la notificazione รจ eseguita mediante deposito dellโatto nella cancelleria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria รจ eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione allโimputato non detenuto.
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalitร giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa รจ insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155 ( Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese ) – 1. Quando per il numero dei destinatari o per lโimpossibilitร di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, lโautoritร giudiziaria puรฒ disporre, con decreto in calce allโatto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare lโatto a conoscenza degli altri interessati.
2. In ogni caso, copia dellโatto รจ depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova lโautoritร procedente e un estratto รจ inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. La notificazione si ha per avvenuta quando lโufficiale giudiziario deposita una copia dellโatto, con la relazione e i documenti giustificativi dellโattivitร svolta, nella cancelleria o segreteria dellโautoritร procedente.
Art. 156 ( Notificazioni allโimputato detenuto ) – 1. Le notificazioni allโimputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata รจ consegnata al direttore dellโistituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non รจ possibile consegnare la copia direttamente allโimputato, perchรฉ legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dellโistituto informa immediatamente lโinteressato con il mezzo piรน celere:
3. Le notificazioni allโimputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dellโart. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che lโimputato รจ detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o รจ internato in un istituto penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni allโimputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dellโart. 159.
Art. 157 ( Prima notificazione allโimputato non detenuto ) – 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione allโimputato non detenuto รจ eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non รจ possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione รจ eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui lโimputato esercita abitualmente lโattivitร lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione รจ eseguita nel luogo dove lโimputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive lโoriginale dellโatto notificato e lโufficiale giudiziario dร notizia al destinatario dellโavvenuta notificazione dellโatto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puรฒ essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacitร di intendere o di volere.
5. Lโautoritร giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia รจ stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che lโimputato non abbia avuto effettiva conoscenza dellโatto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci รจ effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione รจ scritta allโesterno del plico stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dellโimputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo รจ possibile eseguire la notificazione, lโatto รจ depositato nella casa del comune dove lโimputato ha lโabitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivitร lavorativa. Avviso del deposito stesso รจ affisso alla porta della casa di abitazione dellโimputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivitร lavorativa. Lโufficiale giudiziario dร inoltre comunicazione allโimputato dellโavvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
Art. 158 ( Prima notificazione allโimputato in servizio militare ) – 1. La prima notificazione allโimputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti รจ eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non รจ possibile, lโatto รจ notificato presso lโufficio del comandante il quale informa immediatamente lโinteressato della avvenuta notificazione con il mezzo piรน celere.
Art. 159 ( Notificazioni allโimputato in caso di irreperibilitร ) – 1. Se non รจ possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dallโart. 157, lโautoritร giudiziaria dispone nuove ricerche dellโimputato, particolarmente nel luogo di nascita, dellโultima residenza anagrafica, dellโultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivitร lavorativa e presso lโamministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, lโautoritร giudiziaria emette decreto di irreperibilitร con il quale, dopo avere
designato un difensore allโimputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. Lโirreperibile รจ rappresentato dal difensore.
Art. 160 ( Efficacia del decreto di irreperibilitร ) – 1. Il decreto di irreperibilitร emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce lโudienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilitร emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dellโudienza preliminare nonchรฉ il decreto di irreperibilitร emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilitร emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilitร deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nellโart. 159.
Art. 161 ( Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni ) – 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con lโintervento della persona sottoposta alle indagini o dellโimputato non detenuto nรฉ internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nellโart. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualitร di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha lโobbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, รจ fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, lโinvito a dichiarare o eleggere domicilio รจ formulato con lโinformazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dellโautoritร giudiziaria. Lโimputato รจ avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneitร della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui lโatto รจ stato notificato.
3. Lโimputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e lโimputato che deve essere dimesso da un istituto per lโesecuzione di misure di sicurezza, allโatto della scarcerazione, o della dimissione ha lโobbligo di fare la dichiarazione o lโelezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dellโistituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nellโapposito registro e trasmette immediatamente il verbale allโautoritร che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o lโelezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, lโimputato non รจ stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.
Art. 162 ( Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto ) – 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dallโimputato allโautoritร che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2. La dichiarazione puรฒ essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale lโimputato si trova.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale รจ trasmesso immediatamente allโautoritร giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione รจ ricevuta da una autoritร giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autoritร .
4. Finchรฉ lโautoritร giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Art. 163 ( Formalitร per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto ) – 1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dellโart. 157.
Art. 164 ( Durata del domicilio dichiarato o eletto ) – 1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto รจ valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto รจ previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2.
Art. 165 ( Notificazioni allโimputato latitante o evaso ) – 1. Le notificazioni allโimputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se lโimputato รจ privo di difensore, lโautoritร giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. Lโimputato latitante o evaso รจ rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art. 166 ( Notificazioni allโimputato interdetto o infermo di mente ) – 1. Se lโimputato รจ interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se lโimputato si trova nelle condizioni previste dallโart. 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Art. 167 ( Notificazioni ad altri soggetti ) – 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dellโart. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dallโart. 149.
Art.168 ( Relazione di notificazione ) – 1. Salvo quanto previsto dallโart. 157 comma 6, lโufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce allโoriginale e alla copia notificata, la relazione in cui indica lโautoritร o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalitร della persona alla quale รจ stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2. Quando vi รจ contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nellโoriginale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
Art. 169 ( Notificazioni allโimputato allโestero ) – 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora allโestero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente lโindicazione della autoritร che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui รจ stato commesso nonchรฉ lโinvito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o lโelezione di domicilio ovvero se la stessa รจ insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita allโestero successivamente al decreto di irreperibilitร emesso a norma dellโart. 159.
3. Lโinvito previsto dal comma 1 รจ redatto nella lingua dellโimputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora allโestero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilitร , dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona รจ detenuta allโestero.
Art. 170 ( Notificazioni col mezzo della posta ) – 1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. ร valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora lโufficio postale restituisca il piego per irreperibilitร del destinatario, lโufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
Art. 171 ( Nullitร delle notificazioni ) – 1. La notificazione รจ nulla:
a) se lโatto รจ notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;
b) se vi รจ incertezza assoluta sullโautoritร o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi lโha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non รจ stato dato lโavvertimento nei casi previsti dallโart. 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione รจ stata eseguita mediante consegna al difensore;
f) se รจ stata omessa lโaffissione o non รจ stata data la comunicazione prescritta dallโart. 157 comma 8;
g) se sullโoriginale dellโatto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nellโart. 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalitร prescritte dal giudice nel decreto previsto dallโart. 150 e lโatto non รจ giunto a conoscenza del destinatario.
TITOLO VI
TERMINI
Art. 172 ( Regole generali ) – 1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, รจ prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa lโora o il giorno in cui ne รจ iniziata la decorrenza; si computa lโultima ora o lโultimo giorno.
5. Quando รจ stabilito soltanto il momento finale, le unitร di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, lโufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 173 ( Termini a pena di decadenza. Abbreviazione ) – 1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. La parte a favore della quale รจ stabilito un termine puรฒ chiederne o consentirne lโabbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dellโautoritร procedente.
Art. 174 ( Prolungamento dei termini di comparizione ) – 1. Se la residenza dellโimputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dellโart. 161 รจ fuori del comune nel quale ha sede lโautoritร giudiziaria procedente, il termine per comparire รจ prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento รจ di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando รจ possibile lโuso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento dei termini ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puรฒ essere superiore a tre giorni. Per lโimputato residente allโestero il prolungamento del termine รจ stabilito dallโautoritร giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale lโautoritร procedente emette ordine o invito.
Art. 175 ( Restituzione nel termine ) – 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se รจ stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, puรฒ essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dallโimputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che lโimpugnazione non sia stata giร proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale รจ stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, lโimputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. La richiesta per la restituzione nel termine รจ presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale รจ cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui lโimputato ha avuto effettiva conoscenza dellโatto. La restituzione non puรฒ essere concessa piรน di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dellโesercizio dellโazione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. Lโordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puรฒ essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro lโordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puรฒ essere proposto ricorso per cassazione.
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dellโimputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8. Se la restituzione nel termine รจ concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dellโavviso di deposito dellโordinanza che concede la restituzione.
Art. 176 ( Effetti della restituzione nel termine ) – 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2. Se la restituzione nel termine รจ concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui รจ disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
TITOLO VII
NULLITAโ
Art. 177 ( Tassativitร ) – 1. Lโinosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento รจ causa di nullitร soltanto nei casi previsti dalla legge.
Art. 178 ( Nullitร di ordine generale ) – 1. ร sempre prescritta a pena di nullitร lโosservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacitร del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
b) lโiniziativa del pubblico ministero nellโesercizio dellโazione penale e la sua partecipazione al procedimento;
c) lโintervento, lโassistenza e la rappresentanza dellโimputato e delle altre parti private nonchรฉ la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Art. 179 ( Nullitร assolute ) – 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullitร previste dallโart. 178 comma 1 lett. a), quelle concernenti lโiniziativa del pubblico ministero nellโesercizio dellโazione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dellโimputato o dallโassenza del suo difensore nei casi in cui ne รจ obbligatoria la presenza.
2. Sono altresรฌ insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullitร definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Art. 180 ( Regime delle altre nullitร di ordine generale ) – 1. Salvo quanto disposto dallโart. 179, le nullitร previste dallโart. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piรน essere rilevate nรฉ dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado
ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Art. 181 ( Nullitร relative ) – 1. Le nullitร diverse da quelle previste dagli artt. 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2. Le nullitร concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nellโincidente probatorio e le nullitร concernenti gli atti dellโudienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dallโart. 424. Quando manchi lโudienza preliminare, le nullitร devono essere eccepite entro il termine previsto dallโart. 491 comma 1.
3. Le nullitร concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dallโart. 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con lโimpugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullitร eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4. Le nullitร verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con lโimpugnazione della relativa sentenza.
Art. 182 ( Deducibilitร delle nullitร ) – 1. Le nullitร previste dagli artt. 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse allโosservanza della disposizione violata.
2. Quando la parte vi assiste, la nullitร di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciรฒ non รจ possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullitร deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3. I termini per rilevare o eccepire le nullitร sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 183 ( Sanatorie generali delle nullitร ) – 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullitร sono sanate:
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dellโatto;
b) se la parte si รจ avvalsa della facoltร al cui esercizio lโatto omesso o nullo รจ preordinato.
Art. 184 ( Sanatoria delle nullitร delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni ) – 1. La nullitร di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni รจ sanata se la parte interessata รจ comparsa o ha rinunciato a comparire.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione รจ determinata dal solo intento di far rilevare lโirregolaritร ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3. Quando la nullitร riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puรฒ essere inferiore a quello previsto dallโart. 429.
Art. 185 ( Effetti della dichiarazione di nullitร ) – 1. La nullitร di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2. Il giudice che dichiara la nullitร di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullitร per dolo o colpa grave.
3. La dichiarazione di nullitร comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui รจ stato compiuto lโatto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullitร concernenti le prove.
Art. 186 ( Inosservanza di norme tributarie ) – 1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, lโinosservanza della norma tributaria non rende inammissibile lโatto nรฉ impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
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LIBRO III
PROVE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187 (Oggetto della prova) – 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono allโimputazione, alla punibilitร e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresรฌ oggetto di prova i fatti dai quali dipende lโapplicazione di norme processuali.
3. Se vi รจ costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilitร civile derivante dal reato.
Art. 188 (Libertร morale della persona nellโassunzione della prova) – 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertร di autodeterminazione o ad alterare la capacitร di ricordare e di valutare i fatti.
Art. 189 (Prove non disciplinate dalla legge) – 1. Quando รจ richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puรฒ assumerla se essa risulta idonea ad assicurare lโaccertamento dei fatti e non pregiudica la libertร morale della persona. Il giudice provvede allโammissione, sentite le parti sulle modalitร di assunzione della prova.
Art. 190 (Diritto alla prova) – 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3. I provvedimenti sullโammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Art. 190 bis (Requisiti della prova in casi particolari) – 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nellโart. 51, comma 3 bis, quando รจ richiesto lโesame di un testimone o di una delle persone indicate nellโart. 210 e queste hanno giร reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dellโart. 238, lโesame รจ ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. (1)
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.
(1) comma cosรฌ modificato dallโart. 3 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22/3/2001 n. 68 [testo precedente alla modifica: โ Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nellโart. 51, comma 3 bis, quando รจ richiesto l`esame di un testimone o di una delle persone indicate nellโart. 210 e queste hanno giร reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dellโart. 238, lโesame รจ ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessarioโ].
Art. 191 (Prove illegittimamente acquisite) – 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. Lโinutilizzabilitร รจ rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 192 (Valutazione della prova) – 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2. Lโesistenza di un fatto non puรฒ essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dellโart. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano lโattendibilitร .
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dallโart. 371 comma 2 lett. b).
Art. 193 (Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili) – 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza
pagina successiva artt. 194 – 243 cpp
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LIBRO III
TITOLO II
MEZZI DI PROVA
CAPO I
TESTIMONIANZA
Art. 194 (Oggetto e limiti della testimonianza) -1. Il testimone รจ esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puรฒ deporre sulla moralitร dellโimputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalitร in relazione al reato e alla pericolositร sociale.
2. Lโesame puรฒ estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchรฉ alle circostanze il cui accertamento รจ necessario per valutarne la credibilitร . La deposizione sui fatti che servono a definire la personalitร della persona offesa dal reato รจ ammessa solo quando il fatto dellโimputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone รจ esaminato su fatti determinati. Non puรฒ deporre sulle voci correnti nel pubblico nรฉ esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195 (Testimonianza indiretta) – 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice puรฒ disporre anche di ufficio lโesame delle persone indicate nel comma 1.
3. Lโinosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che lโesame di queste risulti impossibile per morte, infermitร o irreperibilitร .
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalitร di cui agli articoli 351 e 357, comma2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (1).
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non puรฒ essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non รจ in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dellโesame.
(1) comma cosรฌ sostituito dallโart. 4 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22/3/2001 n. 68 [testo precedente, di cui La Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 31 gennaio 1992 aveva dichiarato la illegittimitร : โGli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni].
Art.196 (Capacitร di testimoniare) – 1. Ogni persona ha la capacitร di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne lโidoneitร fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puรฒ ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dellโesame testimoniale non precludono lโassunzione della testimonianza.
Art. 197 (Incompatibilitร con lโufficio di testimone) – 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) I coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dellโart. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dellโarticolo 444;
b) Salvo quanto previsto dallโarticolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dellโarticolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dellโarticolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dellโarticolo 444; (1)
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.
(1) Le lettere a) e b) sono cosรฌ sostituite dallโart. 5 della L. 1 marzo 2001 n. 63 in G.U. del 22.03.01 n. 68. testo precedente:[ โa) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell`art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile; b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dallโart. 371 comma 2 lett. b)โ]
Art. 197 bis (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono lโufficio di testimone) โ 1 Lโimputato in un procedimento connesso ai sensi dellโarticolo 12 o di un reato collegato a norma dellโart. 371, comma 2, lettera b), puรฒ essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti รจ stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dellโarticolo 444.
2. Lโimputato in un procedimento connesso ai sensi dellโarticolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dellโarticolo 371, comma 2, lettera b), puรฒ essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dallโarticolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone รจ assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia รจ designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puรฒ essere obbligato a deporre sui fatti per i quali รจ stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilitร ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puรฒ essere obbligato a deporre sui fatti che concernono la propria responsabilitร in ordine al reato per cui si procede o si รจ proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono lโufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui allโarticolo 192, comma 3. (1)
(1) lโarticolo รจ stato inserito dallโart.6 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22.03.01 n. 68.
Art. 198 (Obblighi del testimone) -1. Il testimone ha lโobbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo veritร alle domande che gli sono rivolte.
2. Il testimone non puรฒ essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilitร penale.
Art. 199 (Facoltร di astensione dei prossimi congiunti) – 1. I prossimi congiunti dellโimputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato
2. Il giudice, a pena di nullitร , avvisa le persone predette della facoltร di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi รจ legato allโimputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall`imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dellโimputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dellโimputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con lโimputato.
Art. 200 (Segreto professionale) – 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno lโobbligo di riferirne allโautoritร giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con lโordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltร di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale .
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nellโalbo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nellโesercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicitร puรฒ essere accertata solo attraverso lโidentificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 201 (Segreto di ufficio) – 1. Salvi i casi in cui hanno lโobbligo di riferirne allโautoritร giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno lโobbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2. Si applicano le disposizioni dellโart. 200 commi 2 e 3.
Art. 202 (Segreto di Stato) – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno lโobbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato .
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.
Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) – 1. Il giudice non puรฒ obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchรฉ il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nรฉ utilizzate.
1 bis. Lโinutilizzabilitร opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati nรฉ assunti a sommarie informazioni. (1)
(1) comma introdotto dallโart. 7 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22.03.01 n. 68
Art. 204 (Esclusione del segreto) – 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti notizie o documenti concernenti reati diretti allโeversione dellโordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato รจ definita dal giudice. Prima dellโesercizio dellโazione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta lโeccezione di segretezza รจ data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 205 (Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato) – 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica รจ assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuitร e la regolaritร della funzione cui sono preposti.
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessitร
Art. 206 (Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici) – 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o lโincaricato di una missione diplomatica allโestero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per lโesame รจ trasmessa, per mezzo del Ministero di Grazia e Giustizia, allโautoritร consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dallโart. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art. 207 (Testimoni sospettati di falsitร o reticenza. Testimoni renitenti) – 1. Se nel corso dellโesame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove giร acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, lโavvertimento previsto dallโart. 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone lโimmediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perchรฉ proceda a norma di legge.
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dallโart. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
CAPO II
ESAME DELLE PARTI
Art. 208 (Richiesta dellโesame) – 1. Nel dibattimento, lโimputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art. 209 (Regole per lโesame) – 1. Allโesame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e se รจ esaminata una parte diversa dallโimputato, quelle previste dallโart. 195.
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne รจ fatta menzione nel verbale.
Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento connesso) – 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dellโart. 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si รจ proceduto separatamente e che non possono assumere lโufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nellโart. 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina lโaccompagnamento collettivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare allโesame. In mancanza di un difensore di fiducia รจ designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio lโesame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dallโart. 66 comma 1, esse hanno facoltร di non rispondere.
5. Allโesame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dellโart. 12 , comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dellโarticolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilitร dellโimputato. Tuttavia a tali persone รจ dato lโavvertimento previsto dallโarticolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltร di non rispondere, assumono lโufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497. (1)
(1) articolo cosรฌ sostituito dallโart. 8 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22.03.01 n. 68. [testo precedente: โ1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dellโart. 12, nei confronti delle quali si procede o si รจ proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nellโart. 195, anche di ufficio.2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina lโaccompagnamento collettivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare allโesame. In mancanza di un difensore di fiducia รจ designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio lโesame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dallโart. 66 comma 1, esse hanno facoltร di non rispondere.5. Allโesame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 499 e 503. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dallโart. 371 comma 2 lett. b).โ]
CAPO III
CONFRONTI
Art. 211 (Presupposti del confronto) โ l. Il confronto รจ ammesso esclusivamente fra persone giร esaminate o interrogate, quando vi รจ disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art. 212 (Modalitร del confronto) โ l. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2. Nel verbale รจ fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro รจ avvenuto durante il confronto.
CAPO IV
RICOGNIZIONI
Art. 213 (Ricognizione di persone. Atti preliminari) – 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sullโattendibilitร del riconoscimento.
2. Nel verbale รจ fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3. Lโinosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 รจ causa di nullitร della ricognizione.
Art. 214 (Svolgimento della ricognizione) – 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il piรน possibile somiglianti, anche nellโabbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi questโultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti sin dove รจ possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta questโultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi รจ fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che lโatto sia compiuto senza che questโultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale รจ fatta menzione, a pena di nullitร , delle modalitร di svolgimento della ricognizione. Il giudice puรฒ disporre che lo svolgimento della ricognizione sia
documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215 (Ricognizione di cose) – 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dellโart. 213, in quanto applicabili.
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3. Si applicano le disposizioni dell`art. 214 comma 3.
Art. 216 (Altre ricognizioni)- 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puรฒ essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dellโart. 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dellโart. 214 comma 3.
Art. 217 (Pluralitร di ricognizioni) – 1. Quando piรน persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piรน persone o di piรน oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o lโoggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
CAPO V
ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art. 218 (Presupposti dellโesperimento giudiziale) – 1. Lโesperimento giudiziale รจ ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. Lโesperimento consiste nella riproduzione, per quanto รจ possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalitร di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219 (Modalitร dellโesperimento giudiziale) – 1. Lโordinanza che dispone lโesperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dellโoggetto dello stesso e lโindicazione del giorno, dellโora e del luogo in cui si procederร alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puรฒ designare un esperto per lโesecuzione di determinate operazioni.
2. Il giudice dร gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3. Anche quando lโesperimento รจ eseguito fuori dellโaula di udienza, il giudice puรฒ adottare i provvedimenti previsti dallโart. 471 al fine di assicurare il regolare compimento dellโatto.
4. Nel determinare le modalitร dellโesperimento, il giudice, se del caso, dร le opportune disposizioni affinchรฉ esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo lโincolumitร delle persone o la sicurezza pubblica.
CAPO VI
PERIZIA
Art. 220 (Oggetto della perizia) – 1. La perizia รจ ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dellโesecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire lโabitualitร o la professionalitร nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalitร dellโimputato e in genere le qualitร psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art. 221 (Nomina del perito) – 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia รจ dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida lโespletamento della perizia a piรน persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessitร ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha lโobbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dallโart. 36.
Art. 222 (Incapacitร e incompatibilitร del perito) – 1. Non puรฒ prestare ufficio di perito, a pena di nullitร :
a) il minorenne, lโinterdetto, lโinabilitato e chi รจ affetto da infermitร di mente;
b) chi รจ interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero รจ interdetto o sospeso dallโesercizio di una professione o di unโarte;
c) chi รจ sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non puรฒ essere assunto come testimone o ha facoltร di astenersi dal testimoniare o chi รจ chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi รจ stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Art. 223 (Astensione e ricusazione del perito) -1. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha lโobbligo di dichiararlo.
2. Il perito puรฒ essere ricusato dalle parti nei casi previsti dallโart. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione puรฒ essere presentata fino a che non siano esaurite le formalitร di conferimento dellโincarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice.
Art. 224 (Provvedimenti del giudice) โ 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dellโoggetto delle indagini, lโindicazione del giorno, dellโora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dร gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte allโesame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per lโesecuzione delle operazioni peritali.
Art. 225 (Nomina del consulente tecnico) – 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltร di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato .
3. Non puรฒ essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nellโarticolo 222 comma 1 lett a), b), c), d).
Art. 226 (Conferimento dellโincarico) – 1. Il giudice, accertate le generalitร del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilitร previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: โconsapevole della responsabilitร morale e giuridica che assumo nello svolgimento dellโincarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la veritร e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritaliโ.
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227 (Relazione peritale) – 1. Concluse le formalitร di conferimento dellโincarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2. Se, per la complessitร dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puรฒ chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrร rispondere ai quesiti e dispone perchรฉ ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessitร , il termine puรฒ essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piรน volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puรฒ superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puรฒ chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228 (Attivitร del perito) – 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puรฒ essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede lโacquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2. Il perito puรฒ essere inoltre autorizzato ad assistere allโesame delle parti e allโassunzione di prove nonchรฉ a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivitร materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dellโincarico, il perito richieda notizie allโimputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dellโaccertamento peritale.
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dellโincarico, la decisione รจ rimessa al giudice, senza che ciรฒ importi sospensione delle operazioni stesse.
Art. 229 (Comunicazioni relative alle operazioni peritali) – 1. Il perito indica il giorno, lโora e il luogo in cui inizierร le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dร comunicazione senza formalitร alle parti presenti.
Art. 230 (Attivitร dei consulenti tecnici) – 1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dellโincarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali รจ fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo lโesaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivitร non puรฒ ritardare lโesecuzione della perizia e il compimento delle altre attivitร processuali.
Art. 231 (Sostituzione del perito) – 1. Il perito puรฒ essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non รจ accolta ovvero se svolge negligentemente lโincarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o lโinadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dellโordinanza รจ trasmessa allโordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puรฒ essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 300.000 a L. 3 milioni.
4. Il perito รจ altresรฌ sostituito quando รจ accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali giร compiute.
Art. 232 (Liquidazione del compenso al perito) – 1. Il compenso al perito รจ liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali .
Art. 233 (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia) – 1. Quando non รจ stata disposta perizia, ciascuna parte puรฒ nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell`art. 121.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici giร nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltร previsti dallโart. 230, salvo il limite previsto dallโart. 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dellโart. 225 comma 3.
CAPO VII
DOCUMENTI
Art. 234 (Prova documentale) – 1. E` consentita lโacquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo .
2. Quando lโoriginale di un documento del quale occorre far uso รจ per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non รจ possibile recuperarlo, puรฒ esserne acquisita copia.
3. Eโ vietata lโacquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralitร in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Art 235 (Documenti costituenti corpo del reato) – 1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art. 236 (Documenti relativi al giudizio sulla personalitร ) – 1. Eโ consentita lโacquisizione dei certificati del casellario giudiziale della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchรฉ delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalitร dellโimputato o della persona offesa dai reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualitร morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilitร di un testimone.
Art. 237 (Acquisizione di documenti provenienti dallโimputato) – 1. Eโ consentita lโacquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dallโimputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti) – 1. Eโ ammessa lโacquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nellโincidente probatorio o nel dibattimento.
2. Eโ ammessa lโacquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autoritร di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro lโimputato soltanto se il suo difensore ha partecipato allโassunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. Eโ comunque ammessa lโacquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dellโatto รจ divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, lโacquisizione รจ ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. (1)
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1,2,2bis e 3 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dellโimputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
5 Salvo quanto previsto dallโart. 190 bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dellโart. 190 lโesame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
(1) articolo cosรฌ modificato dallโart. 9 della L. 1 marzo 2001 n. 63 pubblicata su G.U. del 22.03.01 n. 68. testo precedente:[โ2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nellโarticolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione 3. Eโ comunque ammessa lโacquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili; 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dellโimputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli artt. 500 e 503โ]
Art. 239 (Accertamento della provenienza dei documenti) – 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento รจ sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art. 240 (Documenti anonimi) – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nรฉ in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dallโimputato.
Art. 241 (Documenti falsi) – 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 537, il giudice, se ritiene la falsitร di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242 (Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici) – 1. Quando รจ acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dellโart. 143 se ciรฒ รจ necessario alla sua comprensione.
2. Quando รจ acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dellโart. 268 comma 7.
Art. 243 (Rilascio di copie) – 1. Quando dispone lโacquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puรฒ autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dellโart. 116).
pagina precedente artt. 187-193 pagina successiva artt. 244-271
indice libro III ( in questa pagina artt.244-271) sommario
LIBRO III
TITOLO III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
CAPO I
ISPEZIONI
Art. 244 (Casi e forme delle ispezioni) – 1. Lโispezione delle persone, dei luoghi e delle cose รจ disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, lโautoritร giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. Lโautoritร giudiziaria puรฒ disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Art. 245 (Ispezione personale) -1. Prima di procedere allโispezione personale l`interessato รจ avvertito della facoltร di farsi assistere da persona di fiducia, purchรฉ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dellโart. 120.
2. Lโispezione รจ eseguita nel rispetto della dignitร e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi รจ sottoposto.
3. Lโispezione puรฒ essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso lโautoritร giudiziaria puรฒ astenersi dallโassistere alle operazioni.
Art. 246 (Ispezione di luoghi o di cose) – 1. Allโimputato e in ogni caso a chi abbia lโattuale disponibilitร del luogo in cui รจ eseguita lโispezione รจ consegnata, nell`atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all`ispezione dei luoghi, lโautoritร giudiziaria puรฒ ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puรฒ far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
CAPO II
PERQUISIZIONI
Art. 247 (Casi e forme delle perquisizioni) – 1. Quando vi รจ fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, รจ disposta perquisizione personale. Quando vi รจ fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi lโarresto dellโimputato o dellโevaso, รจ disposta perquisizione locale.
2. La perquisizione รจ disposta con decreto motivato.
3. L`autoritร giudiziaria puรฒ procedere personalmente ovvero disporre che lโatto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
Art. 248 (Richiesta di consegna) – 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, lโautoritร giudiziaria puรฒ invitare a consegnarla. Se la cosa รจ presentata, non
si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, lโautoritร giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, lโautoritร giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249 (Perquisizioni personali) – 1. Prima di procedere alla perquisizione personale รจ consegnata una copia del decreto allโinteressato, con lโavviso della facoltร di farsi assistere da persona di fiducia, purchรฉ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell`art. 120.
2. La perquisizione รจ eseguita nel rispetto della dignitร e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi รจ sottoposto.
Art 250 (Perquisizioni locali) – 1. Nellโatto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale รจ consegnata allโimputato, se presente, e a chi abbia l`attuale disponibilitร del luogo, con lโavviso della facoltร di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purchรฉ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dellโart. 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia รจ consegnata e lโavviso รจ rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. Lโautoritร giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puรฒ disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. puรฒ inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore รจ trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
Art. 251 (Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali) – 1. La perquisizione in unโabitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puรฒ essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti lโautoritร giudiziaria puรฒ disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art. 252 (Sequestro conseguente a perquisizione) – 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con lโosservanza delle prescrizioni degli artt. 259 e 260.
CAPO III
SEQUESTRI
Art. 253 (Oggetto e formalitร del sequestro) – 1. Lโautoritร giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per lโaccertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato รฉ stato commesso nonchรฉ le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente lโautoritร giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro รฉ consegnata allโinteressato, se presente.
Art. 254 (Sequestro di corrispondenza) – 1. Negli uffici postali o telegrafici รฉ consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che lโautoritร giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dallโimputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare allโautoritร giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all`avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art. 255 (Sequestro presso banche) – 1. Lโautoritร giudiziaria puรฒ procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano allโimputato o non siano iscritti al suo nome.
Art. 256 (Dovere di esibizione e segreti) – 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente allโautoritร giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosรฌ ร ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, lโautoritร giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, lโautoritร giudiziaria dispone il sequestro.
3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, lโautoritร giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per lโesistenza di un segreto di Stato.
4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, lโautoritร giudiziaria dispone il sequestro.
5. Si applica la disposizione dellโart. 204.
Art. 257 (Riesame del decreto di sequestro) – 1. Contro il decreto di sequestro lโimputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dellโart. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende lโesecuzione del provvedimento.
Art. 258 (Copie dei documenti sequestrati) – 1. Lโautoritร giudiziaria puรฒ fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi รจ mantenuto, puรฒ autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dallโautoritร giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o lโufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dellโavvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e lโautoritร giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia lโintero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con lโautorizzazione dellโautoritร giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259 (Custodia delle cose sequestrate) – 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciรฒ non รจ possibile o non รจ opportuno, lโautoritร giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell`art. 120.
2. Allโatto della consegna, il custode รจ avvertito dellโobbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dellโautoritร giudiziaria nonchรฉ delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode puรฒ essere imposta una cauzione. Dellโavvenuta consegna, dellโavvertimento dato e della cauzione imposta รจ fatta menzione nel verbale. La cauzione รจ ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili) -1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dellโufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dellโautoritร giudiziaria e dellโausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L`autoritร giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformitร dellโart. 259.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, lโautoritร giudiziaria ne ordina, secondo i casi, lโalienazione o la distruzione.
Art. 261 (Rimozione e riapposizione dei sigilli) – 1. Lโautoritร giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima lโidentitร e lโintegritร con lโassistenza dellโausiliario. Compiuto l`atto per cui si รจ resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dallโausiliario in presenza dellโautoritร giudiziaria. Lโautoritร giudiziaria e lโausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
Art. 262 (Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate) – 1. Quando non รจ necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, lโautoritร giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puรฒ imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non รจ ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti allโimputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nellโart. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro รจ mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dellโart. 321.
4. Dopo la sentenza non piรน soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Art. 263 (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate) – 1. La restituzione delle cose sequestrate รจ disposta dal giudice con ordinanza se non vi รจ dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puรฒ essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall`art. 127.
3. In caso di controversia sulla proprietร delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell`art. 127 .
6. Dopo la sentenza non piรน soggetta a impugnazione, provvede il giudice dellโesecuzione.
Art. 264 (Provvedimenti in caso di mancata restituzione) – 1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza รจ divenuta inoppugnabile, se la richiesta di restituzione non รจ stata proposta o รจ stata respinta, il giudice dellโesecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nellโufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualitร , nelle pubbliche borse o allโasta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichitร o di arte, ne รจ ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia.
2. Lโautoritร giudiziaria puรฒ disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
3. La somma ricavata dalla vendita รจ versata in deposito giudiziale nellโufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso lโufficio del registro, dedotte le spese indicate nellโart. 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.
Art. 265 (Spese relative al sequestro penale) – 1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo allโerario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nellโart. 264.
CAPO IV
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Art. 266 (Limiti di ammissibilitร ) – 1. Lโintercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione รจ consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali รจ prevista la pena dellโergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dellโart. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali รจ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell`art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi รจ consentita l`intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall`art. 614 c.p., lโintercettazione รจ consentita solo se vi รจ fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo lโattivitร criminosa.
Art. 266 bis (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche) – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nellโart. 266, nonchรฉ a quelli commessi mediante lโimpiego di tecnologie informatiche o telematiche, รจ consentita lโintercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piรน sistemi.
Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento) – 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari lโautorizzazione a disporre le operazioni previste dall`art. 266. Lโautorizzazione รจ data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e lโintercettazione รจ assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
1 bis Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’art. 203. (1)
2. Nei casi di urgenza, quando vi รจ fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lโintercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, lโintercettazione non puรฒ essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone lโintercettazione indica le modalitร e la durata delle operazioni. Tale durata non puรฒ superare i quindici giorni, ma puรฒ essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. In apposito registro riservato tenuto nellโufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, lโinizio e il termine delle operazioni.
(1) comma aggiunto dall’art. 10 della L. 01.03.01 n. 63 su G.U. del 22.03.01 n.68
Art. 268 (Esecuzione delle operazioni) – 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni รจ redatto verbale.
2. Nel verbale รจ trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puรฒ disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3 bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero puรฒ disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati .
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato lโintercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito puรฒ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti รจ immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltร di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone lโacquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, indicate dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui รจ vietata lโutilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima .
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per lโespletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7
Art. 269. (Conservazione della documentazione) – 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto lโintercettazione.
2. Salvo quanto previsto dallโart. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piรน soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non รจ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato lโintercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dellโart. 127.
3. La distruzione, nei casi in cui รจ prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dellโoperazione รจ redatto verbale.
Art. 270. (Utilizzazione in altri procedimenti). – 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per lโaccertamento di delitti per i quali รจ obbligatorio lโarresto in flagranza.
2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso lโautoritร competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dellโart. 268 commi 6, 7 e 8.
3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresรฌ facoltร di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.
Art. 271. (Divieti di utilizzazione). – 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nellโart. 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato
pagina precedente artt. 194 – 243
indice libro IV (in questa pagina artt. 272-290) sommario
LIBRO IV
MISURE CAUTELARI
TITOLO I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 272 (Limitazioni alle libertร della persona) – 1. Le libertร della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Art. 273 (Condizioni generali di applicabilitร delle misure) – 1. Nessuno puรฒ essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. (1)
2. Nessuna misura puรฒ essere applicata se risulta che il fatto รจ stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilitร o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.
(1) Comma introdotto dall’art.11 della L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n. 68 del 22 marzo 2001
Art. 274 (Esigenze cautelari) – 1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini, relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinitร della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullitร rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni nรฉ nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l’imputato si รจ dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;
c) quando, per specifiche modalitร e circostanze del fatto e per la personalitร della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalitร organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali รจ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
Art. 275 (Criteri di scelta delle misure) – 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneitร di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari รจ condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalitร del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta
taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lettere b) e c). (1)
2. Ogni misura deve essere proporzionata all’entitร del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. (2)
2 bis. Non puรฒ essere disposta la misura della custodia cautelare cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all’esito dell’esame condotto a norma del comma 1-bis,
risultano sussistere esigenze cautelari previste dall’articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall’articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. (3)
3. La custodia cautelare in carcere puรฒ essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui allโart. 416 bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attivitร delle associazioni previste dallo stesso articolo, รจ applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4. Non puรฒ essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di etร inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’etร di settanta anni.
4-bis. Non puรฒ essere disposta ne’ mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l’imputato e’ persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2 , ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell’ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e’ possibile senza pregiudizio per la salute dell’imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l’imputato e’ persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita’ operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita’ operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puรฒ comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l’applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puรฒ comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi’ avanzata da non rispondere piรน, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
(1) Comma sostituito dallโart.14 lettera a) della L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, pubblicata sulla G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001. Il testo previgente era: [ 1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell’efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilitร di controllo delle prescrizioni imposte all’imputato.]
(2) Parole introdotte dallโart.14 lettera b) della L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, pubblicata sulla G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001.
(3) Comma introdotto dallโart.14 lettera c) della L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, pubblicata sulla G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001.
Art. 275-bis (Particolari modalitร di controllo) – 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilitร da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L’imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all’applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la misura.
La dichiarazione รจ trasmessa al giudice che ha emesso l’ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall’articolo 293, comma 1.
3. L’imputato che ha accettato l’applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 รจ tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. (1)
(1) Articolo introdotto dallโart.16 comma 2 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G. U. nยฐ 16 del 20 gennaio 2001
Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) – 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puรฒ disporre la sostituzione o il cumulo con altra piรน grave, tenuto conto dellโentitร , dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice puรฒ disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l’imputato si trova nelle condizioni di cui all’articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti รจ stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puรฒ’ disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l’imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.
1- ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. (1)
(1) Comma introdotto dallโart.16 comma 3 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G. U. nยฐ 16 del 20 gennaio 2001.
Art. 277 (Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari) – 1. Le modalitร di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure) – 1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e (1) della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) codice penale nonchรฉ delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
(1) parole introdotte dallโart. 4 comma 1 della L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001,in G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001.
Art. 279 (Giudice competente) – 1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonchรฉ sulle modifiche delle loro modalitร esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
CAPO II
MISURE COERCITIVE
Art. 280 (Condizioni di applicabilitร delle misure coercitive) – 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall’art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puรฒ essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
Art. 281 (Divieto di espatrio) – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice dร le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identitร validi per l’espatrio.
[2 bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.] (1)
(1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Cost. con sentenza 31.03.94, nยฐ 109
Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) – 1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attivitร lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.
Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare) – 1. Con il provvedimento che dispone lโallontanamento il giudice prescrive allโimputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza lโautorizzazione del giudice che procede. Lโeventuale autorizzazione puรฒ prescrivere determinate modalitร di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dellโincolumitร della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puรฒ inoltre prescrivere allโimputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalitร e puรฒ imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puรฒ altresรฌ ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dellโassegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dellโobbligato e stabilisce le modalitร ed i termini del versamento. Puรฒ ordinare, se necessario, che lโassegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dellโobbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. Lโordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se
รจ revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga lโordinanza prevista dallโarticolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puรฒ essere modificato se mutano le condizioni dellโobbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puรฒ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallโarticolo 280. (1)
(1) Articolo introdotto dall’art. 1 comma 2 L. n. 154 del 4 Aprile 2001, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2001.
Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora) – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piรน efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non รจ sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalitร del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’art. 274, l’obbligo di dimora puรฒ essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove ubicato il comune di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autoritร di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserร la propria abitazione. Il giudice puรฒ prescrivere all’imputato di dichiarare all’autoritร di polizia gli orari e i luoghi in cui sarร quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autoritร le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puรฒ, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto รจ possibile, le esigenze di alloggio di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice รจ data in ogni caso immediata comunicazione all’autoritร di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Art. 284 (Arresti domiciliari) – 1.Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando รจ necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltร dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non puรฒ altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puรฒ autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivitร lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piรน rapide le relative notizie. (1)
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart.5 della L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, in G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001. Il testo previgente disponeva: [5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede]
Art. 285 (Custodia cautelare in carcere) – 1.Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autoritร giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non puรฒ subire limitazione della libertร , se non per il tempo e con le modalitร strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell`art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell`art. 11 c.p.
Art. 286 (Custodia cautelare in luogo di cura) – 1.Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermitร di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacitร di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, puรฒ disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il
ricovero non puรฒ essere mantenuto quando risulta che l’imputato non รจ piรน infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell`art. 285 commi 2 e 3.
Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare) – 1.[Non puรฒ essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilitร con lo stato di detenzione. L’incompatibilitร sussiste, ed รจ dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l’incompatibilitร per infezione di HIV รจ valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolositร del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilitร puรฒ essere fatta dall’imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilitร il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l’abitazione dellโimputato]. (1)
2. Con decreto del Ministro della sanitร ’ , da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell’ambito penitenziario, il giudice puรฒ’ disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio Sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’articolo 275.
(1) Comma abrogato dallโart. 3, comma 1, lett. a), L. 12.07.1999, nยฐ 231.
CAPO III
MISURE INTERDITTIVE
Art. 287 (Condizioni di applicabilitร delle misure interdittive) – 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo Capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dellโergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Art. 288 (Sospensione dallโesercizio della potestร dei genitori) – 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dallโesercizio della potestร dei genitori, il giudice priva temporaneamente lโimputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertร sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli artt. 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti,
la misura puรฒ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallโart. 287 comma 1.
Art. 289 (Sospensione dallโesercizio di un pubblico ufficio o servizio) – 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dallโesercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente allโimputato, in tutto o in parte, le attivitร a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puรฒ essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dellโincaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallโart. 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all’interrogatorio dell’indagato, con le modalitร indicate agli articoli 64 e 65.
3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
Art. 290 (Divieto temporaneo di esercitare determinate attivitร professionali o imprenditoriali) – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente allโimputato, in tutto o in parte, le attivitร a essi inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro lโincolumitร pubblica o contro lโeconomia pubblica, lโindustria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di societร e di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura puรฒ essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dallโart. 287 comma 1.
LIBRO IV
MISURE CAUTELARI
CAPO IV
FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
Art. 291 (Procedimento applicativo) – 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonchรฉ tutti gli elementi a favore dellโimputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive giร depositate.
2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27.
2-bis. In caso di necessitร o urgenza il pubblico ministero puรฒ chiedere al giudice, nellโinteresse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui allโarticolo
282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata. (1)
(1) Comma introdotto dall’art 1 comma 1 L. n. 154 del 4 Aprile 2001, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2001.
Art. 292 (Ordinanza del giudice) – 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullitร rilevabile anche d’ufficio:
a) le generalitร dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonchรฉ, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorchรฉ questa รจ disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2 bis. L’ordinanza contiene altresรฌ la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.
2 ter. L’ordinanza รจ nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonchรฉ allโart. 327-bis. (1)
3. Lโincertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura รจ disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
(1) Comma cosรฌ modificato dallโart. 6 della L. 7-12-2000, nยฐ 397in G. U. n. 2 del 03.01.01. Il testo previgente disponeva: [allโart. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie].
Art. 293 (Adempimenti esecutivi) – 1. Salvo quanto previsto dall’art. 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltร di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell’art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale รจ immediatamente trasmesso ai giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito รจ notificato al difensore. (1)
4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva รจ trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.
(1) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 192 del 24.06.97 nella parte in cui non prevede la facoltร per il difensore di estrarre copia insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare , della richiesta del Pm e degli atti presentati con la stessa
Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale) – 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita (1).
1 bis. Se la persona รจ sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
1 ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dร atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante lโinterrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilitร e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dellโart. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, lโinterrogatorio รจ condotto dal giudice con le modalitร indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, รจ dato tempestivo avviso del compimento dellโatto. (2)
4 bis. Quando la misura cautelare รจ stata disposta dalla corte d’assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. Lโinterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puรฒ precedere lโinterrogatorio del giudice.
(1) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 77 del 03.04.97 nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio di esecuzione della custodia.comma ulteriormente dichiarato illegittimo da Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 17 febbraio 1999, nella parte in cui non prevede che fino allโapertura del dibattimento il giudice proceda allโinterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.
(2) Comma cosรฌ sostituito dallโart.12 della Legge nยฐ 1 marzo 2001, n. 63 , in G.U. nยฐ 68 del 22 marzo 2001. Il testo previgente disponeva: [ Ai fini di quanto previsto dal comma 3, lโinterrogatorio รจ condotto dal giudice con le modalitร indicate negli artt. 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltร di intervenire, รจ dato tempestivo avviso del compimento dellโatto].
Art. 295 (Verbale di vane ricerche) – 1. Se la persona nei cui confronti la misura รจ disposta non viene rintracciata e non รจ possibile procedere nei modi previsti dallโart. 293 lโufficiale o lโagente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso lโordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dallโart. 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalitร previste dagli artt. 266 e 267, puรฒ disporre lโintercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli artt. 268, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dellโart. 103, il giudice o il pubblico ministero puรฒ disporre lโintercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dallโart. 51, comma 3 bis nonchรฉ dall’articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4.
Art. 296 (Latitanza) – 1. E` latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, allโobbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dellโordinanza con la quale รจ stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito รจ notificato al difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa รจ stata dichiarata.
4. La qualitร di lattante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dellโart. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento รจ stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto รจ equiparato lโevaso.
Art. 297 (Computo dei termini di durata delle misure) – 1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dellโarresto o del fermo.
2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui lโordinanza che le dispone รจ notificata a norma dellโart. 293.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piรน ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benchรฉ diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dellโarticolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui รจ stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati allโimputazione piรน grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dellโart. 303 comma 4 .
5. Se lโimputato รจ detenuto per un altro reato o รจ internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui รจ notificata lโordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.
Art. 298 (Sospensione dellโesecuzione delle misure) – 1. Lโesecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende lโesecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
2. La sospensione non opera quando la pena รจ espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
CAPO V
ESTINZIONE DELLE MISURE
Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure) – 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilitร previste dallโart. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dallโart. 274.
2. Salvo quanto previsto dallโart. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piรน proporzionata allโentitร del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un altra meno grave ovvero ne dispone lโapplicazione con modalitร meno gravose .
3. Il pubblico ministero e lโimputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume lโinterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando รจ richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dellโassunzione di incidente probatorio ovvero quando procede allโudienza preliminare o al giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dellโimputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puรฒ assumere lโinterrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se lโistanza di revoca o di sostituzione รจ basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli giร valutati, il giudice deve assumere lโinterrogatorio dellโimputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto dallโart. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con unโaltra piรน grave ovvero ne dispone lโapplicazione con modalitร piรน gravose.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se lโimputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalitร meno gravose, il giudice, se la richiesta non รจ presentata in udienza, ne dร comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste .
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non e’ in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalitร , accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualitร personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piรน presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta e’ pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere e’ basata sulle condizioni di salute di cui
all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e’ sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresรฌ le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3.
Art. 300 (Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze) – 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, รจ disposta lโarchiviazione ovvero รจ pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2. Se lโimputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere รจ applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell`art. 312.
3. Quando, in qualsiasi grado del processo, รจ pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata รจ dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4. La custodia cautelare perde altresรฌ efficacia quando รจ pronunciata sentenza di condanna, ancorchรฉ sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia giร subita non รจ inferiore allโentitร della pena irrogata
5. Qualora lโimputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dallโart. 274 comma 1 lett. b) o c).
Art. 301 (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie) – 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dallโart. 274 comma 1 lett. a) perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dallโart. 292 comma 2 lett. d) non ne รจ ordinata la rinnovazione.
2. La rinnovazione รจ disposta dal giudice con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, anche per piรน di una volta, entro i limiti previsti dagli artt. 305 e 308. (1)
2-bis. Salvo il disposto dell`art. 292, comma 2, lettera d), quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dallโarticolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1 a 6, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicitร di fatti tra loro collegati ovvero per lโelevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento รจ richiesto il compimento di atti di indagine allโestero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento delle indagini previste dallโarticolo 274, comma 1, lettera a), non puรฒ avere durata superiore a trenta giorni.
2-ter. La proroga della medesima misura รจ disposta, per non piรน di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dellโimputato.
(1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. n. 219 del 1994 nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, debba essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura
Art. 302 (Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare) – 1. La custodia cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non procede allโinterrogatorio entro il termine previsto dallโart. 294. Dopo la liberazione, la misura puรฒ essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchรฉ, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell`art. 294 commi 3, 4 e 5. (1) ( 2)
(1) articolo dichiarato parzialmente illegittimo da Corte Cost.sentenza n. 95 del 4.04.01 nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede allโinterrogatorio entro il termine previsto dallโarticolo 294, comma 1-bis
(2) articolo dichiarato illegittimo da Corte Cost. sentenza n. 77 del 03.04.97 limitatamente alle parole ” disposta nel corso delle indagini preliminari”
Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare) 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:
a) dallโinizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o lโordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dellโarticolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellโergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nellโart. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
b) dallโemissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
3) un anno e 6 mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellโergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui allโarticolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine รจ imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In questโultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti (1);
b – bis) dallโemissione dellโordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dellโarticolo 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellโergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi รจ stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi รจ stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi รจ stata condanna alla pena dellโergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3 bis) (2). Tuttavia, se vi รจ stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione รจ stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
3. Nel caso di evasione dellโimputato sottoposto a custodia cautelare i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare
4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dallโart. 305, non puรฒ superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellโergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
(1) numero aggiunto dallโart. 2, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4.in G.U. n. 16 del 20.01.01 Ai sensi dellโart. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
(2) parole aggiunte dallโart. 2, comma 1 bis, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dellโart. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) – 1. I termini previsti dallโart. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dellโart. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento รจ sospeso o rinviato per impedimento dellโimputato o del suo difensore ovvero su richiesta dellโimputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento รจ sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dellโallontanamento o della mancata partecipazione di uno o piรน difensori che rendano privo di assistenza uno o piรน imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dallโarticolo 544, commi 2 e 3.
c bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui lโudienza รจ sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dallโarticolo 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dallโarticolo 303 possono essere altresรฌ sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nellโarticolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione รจ disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dellโart. 310.
4. I termini previsti dallโart. 303, comma 1, lett. a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dellโart. 310, se lโudienza preliminare รจ sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puรฒ comunque superare il doppio dei termini previsti dallโart. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dellโulteriore termine previsto dallโarticolo 303, comma 1, lettera b), numero 3 bis) (1) e i termini aumentati della metร previsti dallโart. 303, comma 4, ovvero, se piรน favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dellโergastolo รจ equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).
(1) parole aggiunte dallโart. 2, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dellโart. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Art. 305 (Proroga della custodia cautelare) – 1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando รจ disposta perizia sullo stato di mente dell`imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l`espletamento della perizia. La proroga รจ disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L`ordinanza รจ soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall`art. 311.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puรฒ altresรฌ chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a
nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia . Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell`art. 310. La proroga รจ rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall`art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metร .
Art. 306 (Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure) – 1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente Titolo, il giudice dispone con ordinanza l`immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Art. 307 (Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini) – 1. Nei confronti dellโimputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. (1)
1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’articolo 407,
comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. (2)
2. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell`art. 275, รจ tuttavia ripristinata:
a) se l`imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall`art. 274
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l`esigenza cautelare prevista dall`art. 274 comma 1 lett. b) .
3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall`art. 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell`imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera b), stia per darsi (3) […] (4) alla fuga. Del fermo รจ data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo รจ stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.
5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2 lett. a).
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 2, comma 5, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, pubblicato nella G.U. nยฐ 16 del 20 gennaio 2001. Il testo previgente disponeva: [Nei confronti dell`imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice, qualora permangano le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare, dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti.]
(2) Comma introdotto dallโart. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, pubblicato nella G. U.nยฐ 16 del 20 gennaio 2001.
(3) parole inserite dallโart. 2, comma 7, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, pubblicato nella G.U. nยฐ 16 del 20 gennaio 2001.
(4) Comma cosรฌ modificato dallโart. 2, comma 7, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, pubblicato nella G. U.nยฐ 16 del 20 gennaio 2001. Il testo previgente disponeva: [si รจ dato].
Art. 308 (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare) – 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall`inizio della loro esecuzione รจ decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall`art. 303.
2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall`inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puรฒ disporne la rinnovazione anche al di lร di due mesi dall`inizio dell`esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1.
3. L`estinzione delle misure non pregiudica l’esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autoritร nell’applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.
CAPO VI
IMPUGNAZIONI
Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) – 1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l`imputato puรฒ proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l`imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell`art. 165.Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l`imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell`imputato puรฒ proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
3-bis.Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali รจ stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame รจ presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583.
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso allโautoritร giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dellโart. 291, comma 1, nonchรฉ tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltร di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dellโinizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione รจ compreso l’ufficio del giudice che ha emesso lโordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dallโarticolo 127. Lโavviso della data fissata per lโudienza รจ comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto lโapplicazione della misura; esso รจ notificato, altresรฌ, entro lo stesso termine, allโimputato ed al suo difensore. Fino al giorno dellโudienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltร per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto lโapplicazione della misura puรฒ partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7.
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare lโinammissibilitร della richiesta, annulla, riforma o conferma lโordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dellโudienza. Il tribunale puรฒ annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole allโimputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero puรฒ confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, lโordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
Art. 310 (Appello) – 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 309 comma 1, il pubblico ministero, lโimputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dellโart. 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dellโappello รจ dato immediato avviso allโautoritร giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo,
trasmette al tribunale lโordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dallโart. 127. Fino al giorno dellโudienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltร per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
3. Lโesecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo lโappello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare รจ sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
Art. 311 (Ricorso per cassazione) – 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto lโapplicazione della misura, lโimputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dellโavviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puรฒ essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dellโarticolo 309.
2. Entro i termini previsti dallโart. 309 commi 1, 2 e 3, lโimputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Il ricorso รจ presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso lโordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso allโautoritร giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltร di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dellโinizio della discussione.
5. La Corte di Cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dallโart. 127.
LIBRO IV
MISURE CAUTELARI
CAPO VII
APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA
Art. 312 (Condizioni di applicabilitร ) – 1.Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza รจ disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall`art. 273 comma 2.
Art. 313 (Procedimento) – 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell`articolo 292, previo accertamento sulla pericolositร sociale dell`imputato. Ove non sia stato possibile procedere all`interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell`art. 294.
2. Salvo quanto previsto dall`art. 299 comma 1, ai fini dell`art. 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolositร sociale dell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.
3. Ai fini delle impugnazioni la misura prevista dall`art. 312 รจ equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.
CAPO VIII
RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE
Art. 314 (Presupposti e modalitร della decisione) – 1. Chi รจ stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchรฉ il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchรฉ il fatto non costituisce reato o non รจ previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura รจ stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilitร previste dagli artt. 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione รจ escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione รจ stato affermato che il fatto non รจ previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione รจ altresรฌ escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.
Art. 315 (Procedimento per la riparazione) – 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilitร , entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna e’ divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere e’ divenuta inoppugnabile o e’ stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti e’ stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314.
2. L’entitร della riparazione non puรฒ comunque eccedere lire un miliardo.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.
TITOLO II
MISURE CAUTELARI REALI
CAPO I
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento) – 1. Se vi รจ fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell`imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi รจ fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile puรฒ chiedere il sequestro conservativo dei beni dell`imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.
Art. 317 Forma del provvedimento. Competenza – 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile รจ emesso con ordinanza del giudice che procede.
2. Se รจ stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro รจ ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell`impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull`impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.
3. Il sequestro รจ eseguito dall`ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l`esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non รจ piรน soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili รจ eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l`interessato puรฒ proporre incidente di esecuzione.
Art. 318 (Riesame dell`ordinanza di sequestro conservativo) – 1. Contro l`ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse puรฒ proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l`esecuzione del provvedimento.
Art. 319 (Offerta di cauzione) – 1. Se l`imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell`art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalitร con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l`offerta รจ proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. il sequestro รจ altresรฌ revocato dal giudice se l`imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati) – 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l`imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’art. 316 comma 4.
2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l`esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all`erario dello Stato.
CAPO II
SEQUESTRO PREVENTIVO
Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo) – 1. Quando vi รจ pericolo che la libera disponibilitร di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell`esercizio dell`azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice puรฒ altresรฌ disporre il sequestro delle cose di cui รจ consentita la confisca.
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui รจ consentita la confisca. (1)
3. Il sequestro รจ immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell`interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilitร previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che รจ notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi รจ richiesta di revoca dell`interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonchรฉ gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta รจ trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria .
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non รจ possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro รจ disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dellโintervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro รจ stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e lโemissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro รจ stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria .
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette lโordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dellโordinanza รจ immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate .
(1) comma aggiunto dall’art.6, comma 3, L.27.03.01 n.97, in G.U. n. 80 del 05.04.01
Art. 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo) – 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice lโimputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell`art. 324 .
2. La richiesta di riesame non sospende lโesecuzione del provvedimento.
Art. 322 bis (Appello) – 1 Fuori dei casi previsti dallโart. 322, il pubblico ministero, lโimputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
1-bis. Sull’appello decide il tribunale in composizione collegiale il tribunale del apoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.
2. Lโappello non sospende lโesecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell`art. 310 .
Art. 323 (Perdita di efficacia del sequestro preventivo) – 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorchรฉ soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve
disporre la confisca a norma dell`art. 240 c.p. Il provvedimento รจ immediatamente esecutivo.
2. Quando esistono piรน esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.
3. Se รจ pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando รจ stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non รจ ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti allโimputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nellโart. 316.
CAPO III
IMPUGNAZIONI
Art. 324 (Procedimento di riesame) – 1. La richiesta di riesame รจ presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui lโinteressato ha avuto conoscenza dellโavvenuto sequestro.
2. La richiesta รจ presentata con le forme previste dall`art. 582. Se la richiesta รจ proposta dall`imputato non detenuto nรฉ internato, questi, ove non abbia giร dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell`art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l`avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l`avviso รจ notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta รจ proposta da un`altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l`avviso รจ notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dร immediato avviso all`autoritร giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltร di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell`inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall`art. 127. Almeno tre giorni prima, l`avviso della data fissata per l`udienza รจ comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell`udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell`art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro puรฒ essere parziale e non puรฒ essere disposta nei casi indicati nell`art. 240 comma 2 del codice penale.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietร , rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
Art. 325 (Ricorso per cassazione) – 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l`imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge .
2. Entro il termine previsto dall`art. 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puรฒ essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell`art. 311 commi 3 e 4.
4. Il ricorso non sospende l`esecuzione della ordinanza.
LIBRO V
INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.326 (Finalitร delle indagini preliminari) 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
Art.327 (Direzione delle indagini preliminari) 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivitร di propria iniziativa secondo le modalitร indicate nei successivi articoli (1).
(1) Parole aggiunte dallโart.7 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001.
Art.327 bis (Attivitร investigativa del difensore) (1) 1. Fin dal momento dellโincarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltร di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalitร stabilite nel titolo VI bis del presente libro.
2. La facoltร indicata al comma 1 puรฒ essere attribuita per lโesercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nellโesecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivitร previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
(1) Articolo introdotto dallโart. 7, L. 7 dicembre 2000 n.397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001
Art.328 (Giudice per le indagini preliminari) 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Art.329 (Obbligo del segreto) 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando รจ necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puรฒ, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piรน coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessitร per la prosecuzione delle indagini, puรฒ disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto puรฒ ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
TITOLO II
NOTIZIA DI REATO
Art.330 (Acquisizione delle notizie di reato) 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Art.331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) 1. Salvo quanto stabilito dallโart. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nellโesercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato รจ attribuito.
2. La denuncia รจ presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando piรน persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puรฒ configurare un reato perseguibile di ufficio, lโautoritร che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Art.332 (Contenuto della denuncia) 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dellโacquisizione della notizia nonchรฉ le fonti di prova giร note. Contiene inoltre quando รจ possibile, le generalitร , il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto รจ attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Art.333 (Denuncia da parte di privati) 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puรฒ farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia รจ obbligatoria.
2. La denuncia รจ presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se รจ presentata per iscritto, รจ sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non puรฒ essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dallโart. 240.
Art.334 (Referto) 1. Chi ha lโobbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi รจ pericolo nel ritardo immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza allโufficiale di polizia giudiziaria piรน vicino.
2. Il referto indica la persona alla quale รจ stata prestata assistenza e, se รจ possibile, le sue generalitร , il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchรฉ il luogo, il tempo e le altre circostanze dellโintervento; dร inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali รจ stato commesso e gli effetti che ha causato o puรฒ causare.
3. Se piรน persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltร di redigere e sottoscrivere un unico atto.
Art.334bis (Esclusione dellโobbligo di denuncia nellโambito dellโattivitร di investigazione difensiva )(1) 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui allโart. 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivitร investigative da essi svolte.
(1) Articolo introdotto dallโart. 8, L. 7 dicembre 2000 n.397, in G.U.n.2 del 3 gennaio 2001
Art.335 (Registro delle notizie di reato) 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nellโapposito registro custodito presso lโufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchรฉ, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso รจ attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura lโaggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui allโarticolo 407, comma 2 lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato รจ attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3 bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti allโattivitร di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puรฒ disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
TITOLO III
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITAโ
Art.336 (Querela) 1. La querela รจ proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontร che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Art.337 (Formalitร della querela) 1. La dichiarazione di querela รจ proposta, con le forme previste dallโart. 333 comma 2, alle autoritร alle quali puรฒ essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare allโestero. Essa, con sottoscrizione autentica, puรฒ essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela รจ proposta oralmente, il verbale in cui essa รจ ricevuta รจ sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. Lโautoritร che riceve la querela provvede allโattestazione della data e del luogo della presentazione, allโidentificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti allโufficio del pubblico ministero.
Art.338 (Curatore speciale per la querela) 1. Nel caso previsto dallโart. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui รจ notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina puรฒ essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, lโeducazione, la custodia o lโassistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltร di costituirsi parte civile nellโinteresse della persona offesa.
5. Se la necessitร della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
Art.339 (Rinuncia alla querela) 1. La rinuncia espressa alla querela รจ fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata allโinteressato o a un suo rappresentante. La dichiarazione puรฒ anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata lโidentitร del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non รจ sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione puรฒ essere fatta rinuncia anche allโazione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Art.340 (Remissione della querela) 1. La remissione della querela รจ fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dallโautoritร procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autoritร .
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dallโart. 155 comma 4 c.p. รจ nominato a norma dellโart. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nellโatto di remissione sia stato diversamente convenuto.
Art.341 (Istanza di procedimento) 1. Lโistanza di procedimento รจ proposta dalla persona offesa con le forme della querela.
Art.342 (Richiesta di procedimento) 1. La richiesta di procedimento รจ presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dallโautoritร competente.
Art.343 (Autorizzazione a procedere) 1. Qualora sia prevista lโautorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dellโart. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa lโautorizzazione, รจ fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale รจ prevista lโautorizzazione medesima nonchรฉ di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puรฒ procedere allโinterrogatorio solo se lโinteressato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona รจ colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nellโart. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessitร dellโautorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dallโarresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puรฒ procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nellโart. 380 commi 1 e 2 lett. a), b), d), i), nonchรฉ lett. c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. Lโautorizzazione a procedere, una volta concessa, non puรฒ essere revocata.
Art.344 (Richiesta di autorizzazione a procedere) 1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale รจ necessaria lโautorizzazione.
2. Se la persona per la quale รจ necessaria lโautorizzazione รจ stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede lโautorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo lโautorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessitร dopo che si รจ proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi รจ pericolo nel ritardo, il giudice provvede allโassunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di piรน persone per alcune delle quali soltanto รจ necessaria lโautorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puรฒ procedere separatamente contro gli imputati per i quali lโautorizzazione non รจ necessaria.
Art.345 (Difetto di una condizione di procedibilitร . Riproponibilitร dellโazione penale) 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piรน soggetta a impugnazione, con i quali รจ stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dellโautorizzazione a procedere, non impediscono lโesercizio dellโazione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se รจ in seguito proposta la querela, lโistanza, la richiesta o รจ concessa lโautorizzazione ovvero se รจ venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria lโautorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilitร diversa da quelle indicate nel comma 1.
Art.346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilitร ) 1. Fermo quanto disposto dallโart. 343, in mancanza di una condizione di procedibilitร che puรฒ ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi รจ pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dallโart. 392.
TITOLO IV
ATTIVITA’ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Art.347 (Obbligo di riferire la notizia del reato) 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivitร compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando รจ possibile, le generalitร , il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali รจ prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato รจ trasmessa al piรน tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett.a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato รจ data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.
Art.348 (Assicurazione delle fonti di prova) 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l’altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonchรฉ alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell’articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivitร di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova (1).
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puรฒ avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
(1) Comma sostituito dallโart. 8 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001 [il testo precedente era: 3. Dopo l’intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell’art. 370 e tutte le attivitร di indagine che anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati, ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.]
Art.349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puรฒ procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchรฉ altri accertamenti.
3. Quando procede alla identificazione la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalitร o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsitร la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi
la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo รจ stato compiuto รจ data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero รจ data altresรฌ notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso รจ avvenuto.
Art.350 (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalitร previste dall’art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’art. 384.
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’art. 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dร tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.
4. Se il difensore non รจ stato reperito o non รจ comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’art. 97 comma 4.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 รจ vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria puรฒ altresรฌ ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non รจ consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3.
Art.351 (Altre sommarie informazioni) 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dellโarticolo 362 (1).
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2 lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, รจ avvisata che รจ assistita da un difensore di
ufficio, ma che puรฒ nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
(1). Periodo sostituito dallโart.13, comma 1, L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 [il testo precedente era:Si applica la disposizione del secondo periodo dell’art. 362].
Art.352 (Perquisizioni)1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresรฌ procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare puรฒ essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione รจ stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
Art.353 (Acquisizione di plichi o di corrispondenza) 1. Quando vi รจ necessitร di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro.
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo piรน rapido il pubblico ministero il quale puรฒ autorizzarne l’apertura immediata.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali รจ consentito il sequestro a norma dell’art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi รจ preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
Art.354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) – 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.
2. Se vi รจ pericolo che le cose le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puรฒ intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.
(1) Parole aggiunte dallโart.9 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001
Art.355 (Convalida del sequestro e suo riesame) 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale รจ trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro รจ stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida รจ immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.
4. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Art.356 (Assistenza del difensore) 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltร di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’art. 353 comma 2.
Art.357 (Documentazione dell’attivitร di polizia giudiziaria) 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalitร ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attivitร svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attivitร , redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell’art. 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale รจ redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalitร previste dall’art. 373.
4. La documentazione dell’attivitร di polizia giudiziaria รจ posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresรฌ poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.
TITOLO V
ATTIVITAโ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art.358 (Attivitร di indagine del pubblico ministero) 1. Il pubblico ministero compie ogni attivitร necessaria ai fini indicati nell’art. 326 e svolge altresรฌ accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Art.359 (Consulenti tecnici del pubblico ministero) 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puรฒ nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente puรฒ essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Art.360 (Accertamenti tecnici non ripetibili) 1. Quando gli accertamenti previsti dallโart. 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato รจ soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dellโora e del luogo fissati per il conferimento dellโincarico e della facoltร di nominare consulenti tecnici.
2. Si applicano le disposizioni dellโart. 364 comma 2.
3. I difensori nonchรฉ i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dellโincarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
4. Qualora, prima del conferimento dellโincarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piรน essere utilmente compiuti.
5. Se il pubblico ministero, malgrado lโespressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nellโultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.
Art.361 (Individuazione di persone e di cose) 1. Quando รจ necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro puรฒ essere oggetto di percezione sensoriale.
2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.
3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dallโart. 214 comma 2.
Art. 362 (Assunzione di informazioni) 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.. Alle persone giร sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.(1) Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. (2)
(1) Periodo inserito dallโart.9, L. 7 dicembre 2000 n.397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
(2) Periodo sostituito dallโart. 13, comma 2, L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 [il testo precedente era:Si applicano le disposizioni degli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.]
Art. 363 (Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso) 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dellโart. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dallโart. 210 commi 2, 3 e 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dallโart. 371 comma 2 lett. b).
Art.364 (Nomina e assistenza del difensore) 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dellโart. 375.
2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore รจ altresรฌ avvisata che รจ assistita da un difensore di ufficio, ma che puรฒ nominarne uno di fiducia.
3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato รจ dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.
4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dallโart. 245.
5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi รจ fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o lโassicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero puรฒ procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. Lโavviso puรฒ essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi รจ fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. Eโ fatta salva, in ogni caso, la facoltร del difensore dโintervenire.
6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullitร , i motivi della deroga e le modalitร dellโavviso.
7. E’ vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore puรฒ presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali รจ fatta menzione nel verbale.
Art.365 (Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso) 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se รจ assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dellโart. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltร di assistere al compimento dellโatto, fermo quanto previsto dallโart. 249.
3. Si applicano le disposizioni dellโart. 364 comma 7.
Art.366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dellโatto con facoltร per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non รจ stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore รจ immediatamente notificato lโavviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.Il difensore ha facoltร di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (1).
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puรฒ disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e lโesercizio della facoltร indicata nel terzo periodo dello stesso comma, siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivitร del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dellโart. 127 (2).
(1) Periodo aggiunto dallโart. 10, comma 1, L. 7 dicembre 2000, n.397, in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001
(2) Comma cosรฌ sostituito dallโart. 10, comma 2, L. 7 dicembre 2000, n.397, in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001[il testo precedente era: Il pubblico ministero con decreto motivato puรฒ
disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore]
Art.367 (Memorie e richieste dei difensori) 1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltร di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Art.368 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro) 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.
Art.369 (Informazione di garanzia) 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltร di nominare un difensore di fiducia.
2. Qualora ne ravvisi la necessitร ovvero lโufficio postale restituisca il piego per irreperibilitร del destinatario, il pubblico ministero puรฒ disporre che lโinformazione di garanzia sia notificata a norma dellโart. 151.
Art.369 bis (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) (1) 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dellโinvito a presentarsi per rendere lโinterrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullitร degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore dโufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) lโinformazione della obbligatorietร della difesa tecnica nel processo penale, con lโindicazione della facoltร e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore dโufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) lโindicazione della facoltร di nominare un difensore di fiducia con lโavvertimento che, in mancanza, lโindagato sarร assistito da quello nominato dโufficio;
d) lโindicazione dellโobbligo di retribuire il difensore dโufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e lโavvertimento che, in caso di insolvenza, si procederร ad esecuzione forzata;
e) lโindicazione delle condizioni per lโammissione al patrocinio a spese dello Stato.
(1) Articolo introdotto dallโart.19 L. 6 marzo 2001, n. 60 in G.U. n. 67 del 21 marzo 2001
Art.370 (Atti diretti e atti delegati) 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivitร di indagine. Puรฒ avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivitร di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertร , con lโassistenza necessaria del difensore.
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373.
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, puรฒ delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltร di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.
Art.371 (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero) 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonchรฉ alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresรฌ procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dellโart. 12 [ovvero si tratta di reati commessi da piรน persone in danno reciproco le une delle altre] (1);
b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o lโimpunitร , o che sono stati commessi da piรน persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di unโaltra circostanza (2);
c) se la prova di piรน reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3. Salvo quanto disposto dallโart. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
(1) Parole soppresse dallโart.1, comma 4 L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001
(2) Lettera sostituita dallโart. 1, comma 5 L. 1 marzo 2001 n.63 in G.U. n. 68 del 22 marzo 2001 [il testo precedente era: b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di unโaltra circostanza]
Art.371 bis (Attivitร di coordinamento del procuratore nazionale antimafia) 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nellโart. 51comma 3 bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne lโimpiego a fini investigativi.
2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivitร di indagine, di garantire la funzionalitร dellโimpiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivitร delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) dโintesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilitร e mobilitร che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede allโacquisizione e allโelaborazione di notizie informazioni e dati attinenti alla criminalitร organizzata;
d) […];
e) […];
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalitร secondo le quali realizzare il coordinamento nellโattivitร di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, lโavocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nellโart. 51 comma 3 bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non รจ stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivitร di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dallโart. 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
3) […];
4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia allโuopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puรฒ delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.
Art.372 (Avocazione delle indagini) 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, lโavocazione delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dellโastensione o della incompatibilitร del magistrato designato non รจ possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dellโufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dallโart. 36 comma 1 lett. a), b), d), e).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresรฌ con decreto motivato lโavocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui รจ obbligatorio lโarresto in flagranza e 422 c.p. quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dallโart. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche dโintesa con altri procuratori generali interessati.
Art.373 (Documentazione degli atti) 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti รจ redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dellโart. 362;
d bis) dellโinterrogatorio assunto a norma dellโart. 363;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dellโart. 360.
2. Il verbale รจ redatto secondo le modalitร previste nel titolo III del libro II.
3. Alla documentazione delle attivitร di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
5. Lโatto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso lโufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dellโart. 357.
6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede lโufficiale di polizia giudiziaria o lโausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dellโart. 142.
Art.374 (Presentazione spontanea) 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltร di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede รจ contestato a chi si presenta spontaneamente e questi รจ ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto cosรฌ compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica lโapplicazione di misure cautelari.
Art.375 (Invito a presentarsi) – 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalitร o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonchรฉ lโautoritร davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito รจ predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrร disporre a norma dellโart. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Quando la persona รจ chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresรฌ la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito puรฒ inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’art. 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e lโavvertimento che potrร essere presentata richiesta di giudizio immediato.
4. L’invito a presentarsi รจ notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purchรฉ sia lasciato il tempo necessario per comparire.
Art.376 (Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto) 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, lโaccompagnamento coattivo รจ disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.
Art.377 (Citazioni di persone informate sui fatti) 1. Il pubblico ministero puรฒ emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalitร della persona;
b) il giorno, lโora e il luogo della comparizione nonchรฉ lโautoritร davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) lโavvertimento che il pubblico ministero potrร disporre a norma dellโart. 133 lโaccompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dellโinterprete e del custode delle cose sequestrate.
Art.378 (Poteri coercitivi del pubblico ministero) 1. Il pubblico ministero ha, nellโesercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nellโart. 131.
TITOLO VI
ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Art.379 (Determinazione della pena) 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena รจ determinata a norma dellโart. 278.
Art.380 (Arresto obbligatorio in flagranza) 1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono allโarresto di chiunque รจ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque รจ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalitร dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali รจ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumitร pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali รจ stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitรน previsto dall’art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600 ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600 quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della L. 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall’articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (1);
e bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);
f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416 bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione รจ diretta alla commissione di piรน delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza รจ eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato รจ posto immediatamente in libertร .
(1) Periodo sostituito dallโart. 10 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001 [il testo precedente era: taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 comma 1 nn. 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale].
(2) Lettera introdotta dallโat.10, comma 2, L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001
Art.381 (Arresto facoltativo in flagranza) 1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltร di arrestare chiunque รจ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresรฌ facoltร di arrestare chiunque รจ colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dellโerrore altrui previsto dallโart. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli artt. 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dallโart. 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dallโart. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dallโart. 582 del codice penale;
g) furto previsto dallโart. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dellโart. 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dallโart. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dallโart. 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, lโarresto in flagranza puรฒ essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente allโufficiale o allโagente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se lโavente diritto dichiara di rimettere la querela, lโarrestato รจ posto immediatamente in libertร .
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede allโarresto in flagranza soltanto se la misura รจ giustificata dalla gravitร del fatto ovvero dalla pericolositร del soggetto desunta dalla sua personalitร o dalle circostanze del fatto.
4 bis. Non รจ consentito lโarresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
Art.382 (Stato di flagranza) 1. ร in stato di flagranza chi viene colto nellโatto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, รจ inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero รจ sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non รจ cessata la permanenza.
Art.383 (Facoltร di arresto da parte dei privati) 1. Nei casi previsti dallโart. 380 ogni persona รจ autorizzata a procedere allโarresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito lโarresto deve senza ritardo consegnare lโarrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Art.384 (Fermo di indiziato di delitto) 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilitร di identificare l’indiziato (1), fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dellโergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato lโindiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che lโindiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.
(1) Parole introdotte dallโart.11 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001
Art.385 (Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze) 1. Lโarresto o il fermo non รจ consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo รจ stato
compiuto nellโadempimento di un dovere o nellโesercizio di una facoltร legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilitร .
Art.386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito lโarresto o il fermo o hanno avuto in consegna lโarrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove lโarresto o il fermo รจ stato eseguito. Avvertono inoltre lโarrestato o il fermato della facoltร di nominare un difensore di fiducia.
2. Dellโavvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dellโart. 97.
3. Qualora non ricorra lโipotesi prevista dallโart. 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono lโarrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piรน presto e comunque non oltre ventiquattro ore dallโarresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene lโeventuale nomina del difensore di fiducia, lโindicazione del giorno, dellโora e del luogo in cui lโarresto o il fermo รจ stato eseguito e lโenunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono lโarrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove lโarresto o il fermo รจ stato eseguito.
5. Il pubblico ministero puรฒ disporre che lโarrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dellโart. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. Lโarresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.
Art.387 (Avviso dellโarresto o del fermo ai familiari) 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dellโarrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dellโavvenuto arresto o fermo.
Art.388 (Interrogatorio dellโarrestato o del fermato) 1. Il pubblico ministero puรฒ procedere allโinterrogatorio dellโarrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
2. Durante lโinterrogatorio, osservate le forme previste dallโart. 64, il pubblico ministero informa lโarrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non puรฒ derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
Art.389 (Casi di immediata liberazione dellโarrestato o del fermato) 1. Se risulta evidente che lโarresto o il fermo รจ stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dellโarresto o del fermo รจ divenuta inefficace a norma degli artt. 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che lโarrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertร
2. La liberazione รจ altresรฌ disposta prima dellโintervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove lโarresto o il fermo รจ stato eseguito.
Art.390 (Richiesta di convalida dellโarresto o del fermo) 1. Entro quarantotto ore dallโarresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dellโarrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove lโarresto o il fermo รจ stato eseguito.
2. Il giudice fissa lโudienza di convalida al piรน presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.
3. Lโarresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.
3 bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per lโudienza di convalida, le richieste in ordine alla libertร personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.
Art.391 (Udienza di convalida) 1. Lโudienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dellโarrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non รจ stato reperito o non รจ comparso, il giudice provvede a norma dellโart. 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dellโarresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertร personale. Il giudice procede quindi allโinterrogatorio dellโarrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che lโarresto o il fermo รจ stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro lโordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e lโarrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilitร previste dallโart. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dallโart. 274, il giudice dispone lโapplicazione di una misura coercitiva a norma dellโart. 291. Quando l’arresto รจ stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali รจ consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura รจ disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (1).
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dellโarrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate allโarrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per lโimpugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. Lโarresto o il fermo cessa di avere efficacia se lโordinanza di convalida non รจ pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui lโarrestato o il fermato รจ stato posto a disposizione del giudice.
(1) Periodo cosรฌ sostituito dallโart. 12 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001 [il testo precedente disponeva: Quando lโarresto รจ stato eseguito per uno dei delitti indicati nellโart. 381 comma 2, lโapplicazione della misura รจ disposta anche al di fuori dei limiti previsti dallโart. 280.]
LIBRO V
TITOLO VI bis (1)
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
(1) Titolo inserito dallโart. 11 L. 7 dicembre 2000 n. 397, in G.U.n.2 del 3 gennaio 2001
Art.391 bis (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore) 1. Salve le incompatibilitร previste dallโarticolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dellโattivitร investigativa. In questo caso, lโacquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalitร previste dallโarticolo 391 ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualitร e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalitร e la forma di documentazione;
c) dellโobbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facoltร di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilitร penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone giร sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, รจ dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza รจ necessaria. Se la persona รจ priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dellโarticolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed รจ comunicata dal giudice che procede allโorgano titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dellโesercizio dellโazione penale lโautorizzazione รจ data dal giudice per le indagini preliminari. Durante lโesecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. Allโassunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono lโassunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reitร a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dellโattivitร investigativa abbia esercitato la facoltร di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone lโaudizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dallโarticolo 210. Lโaudizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dellโarticolo 362.
11. Il difensore, in alternativa allโaudizione di cui al comma 10, puรฒ chiedere che si proceda con incidente probatorio allโassunzione della testimonianza o allโesame della
persona che abbia esercitato la facoltร di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dallโarticolo 392, comma 1.
Art.391 ter (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni) 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dellโarticolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, รจ autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalitร e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) lโattestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dellโarticolo 391 bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione รจ allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dellโarticolo 391 bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art.391 quater (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione) 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puรฒ chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. Lโistanza deve essere rivolta allโamministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art.391 quinquies (Potere di segretazione del pubblico ministero) 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti allโattivitร di indagine, il pubblico ministero puรฒ, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dellโindagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puรฒ avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilitร penali conseguenti allโindebita rivelazione delle notizie.
Art.391 sexies (Accesso ai luoghi e documentazione) 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nellโarticolo 391 bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dellโaccesso;
b) le proprie generalitร e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) lโindicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dellโatto e sono allegati al medesimo. Il verbale รจ sottoscritto dalle persone intervenute.
Art.391 septies (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico) 1. Se รจ necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi รจ il consenso di chi ne ha la disponibilitร , lโaccesso, su richiesta del difensore, รจ autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalitร .
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente รจ avvertita della facoltร di farsi assistere da persona di fiducia, purchรฉ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dellโarticolo 120.
3. Non รจ consentito lโaccesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art.391 octies (Fascicolo del difensore) 1. Nel corso delle indagini preliminari e nellโudienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con lโintervento della parte privata, il difensore puรฒ presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale puรฒ presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perchรฉ ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non รจ previsto lโintervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, รจ inserita nel fascicolo del difensore, che รจ formato e conservato presso lโufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero puรฒ prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore รจ inserito nel fascicolo di cui allโarticolo 433.
4. Il difensore puรฒ, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art.391 nonies (Attivitร investigativa preventiva) 1. Lโattivitร investigativa prevista dallโarticolo 327 bis, con esclusione degli atti che richiedono lโautorizzazione o lโintervento dellโautoritร giudiziaria, puรฒ essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per lโeventualitร che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato รจ rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e lโindicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art.391 decies (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive) 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui รจ applicabile lโarticolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dellโaccesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nellโudienza preliminare, รจ inserita nel fascicolo previsto dallโarticolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per lโesercizio delle facoltร previste, in quanto compatibili, dallโarticolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltร di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltร di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui allโarticolo 431, comma 1, lettera c).
Art.391 decies (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive) 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui รจ applicabile lโarticolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dellโaccesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nellโudienza preliminare, รจ inserita nel fascicolo previsto dallโarticolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per lโesercizio delle facoltร previste, in quanto compatibili, dallโarticolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltร di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltร di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui allโarticolo 431, comma 1, lettera c).
TITOLO VII
INCIDENTE PROBATORIO
Art.392 (Casi) (1) – 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:
a) allโassunzione della testimonianza di una persona, quando vi รจ fondato motivo di ritenere che la stessa non potrร essere esaminata nel dibattimento per infermitร o altro grave impedimento;
b) allโassunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi รจ fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitร affinchรฉ non deponga o deponga il falso;
c) allโesame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilitร di altri;
d) allโesame delle persone indicate nellโart. 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato รจ soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare lโatto al dibattimento.
1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio allโassunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresรฌ chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.
(1) Con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitร costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.
Art.393 (Richiesta) (1) – 1. La richiesta รจ presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per lโassunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono lโoggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dellโart. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa e il suo difensore.
2 bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui allโarticolo 392, comma 1 bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilitร .
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dellโesecuzione dellโincidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile allโassunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante lโesecuzione dellโincidente probatorio. Del provvedimento รจ data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
(1) Con sentenza n. 77 del 10 marzo 1994, la corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimitร costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.
Art.394 (Richiesta della persona offesa) 1. La persona offesa puรฒ chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Art.395 (Presentazione e notificazione della richiesta) 1. La richiesta di incidente probatorio รจ depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed รจ notificata a cura di chi lโha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nellโart. 393 comma 1 lett. b). La prova della notificazione รจ depositata in cancelleria.
Art.396 (Deduzioni) 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini puรฒ presentare deduzioni sullโammissibilitร e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonchรฉ indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dellโart. 393 comma 1, lett. b).
2. Copia delle deduzioni รจ consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini puรฒ prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.
Art.397 (Differimento dellโincidente probatorio) 1. Il pubblico ministero puรฒ chiedere che il giudice disponga il differimento dellโincidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o piรน atti di
indagine preliminare. Il differimento non รจ consentito quando pregiudicherebbe lโassunzione della prova.
2. La richiesta di differimento รจ presentata a pena di inammissibilitร nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dallโart. 396 comma 1 e indica:
a) lโatto o gli atti di indagine preliminare che lโincidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. Lโordinanza di inammissibilitร o di rigetto รจ immediatamente comunicata al pubblico ministero.
4. Nellโaccogliere la richiesta di differimento il giudice fissa lโudienza per lโincidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dellโatto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). Lโordinanza รจ immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nellโart. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e lโordinanza sono depositate allโudienza.
Art.398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio) 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dallโart. 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. Lโordinanza di inammissibilitร o di rigetto รจ immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.
2. Con lโordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
a) lโoggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
b) le persone interessate allโassunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dellโudienza. Tra il provvedimento e la data dellโudienza non puรฒ intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dellโora e del luogo in cui si deve procedere allโincidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con lโavvertimento che nei due giorni precedenti lโudienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni giร rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine lโavviso รจ comunicato al pubblico ministero.
3 bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dellโarticolo 393, comma 2 bis.
4. Se si deve procedere a piรน incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, semprechรฉ non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e lโincidente probatorio non puรฒ essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, questโultimo puรฒ delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate allโassunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con lโordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalitร particolari attraverso cui procedere allโincidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine lโudienza puรฒ svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso lโabitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilitร di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dellโinterrogatorio รจ anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione รจ disposta solo se richiesta dalle parti. (1)
(1) Con sentenza n. 262 del 9 luglio 1998, la corte costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede lโipotesi di reato di cui allโart. 609 quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate allโassunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalitร particolari attraverso cui procedere allโincidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
Art.399 (Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini) 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza รจ necessaria per compiere un atto da assumere con lโincidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina lโaccompagnamento coattivo.
Art.400 (Provvedimenti per i casi di urgenza) 1. Quando per assicurare lโassunzione della prova รจ indispensabile procedere con urgenza allโincidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.
Art.401 (Udienza) 1. Lโudienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresรฌ diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dellโart. 97 comma 4.
3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere allโincidente probatorio quando si debba esaminare un testimone o unโaltra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
4. Non รจ consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative allโammissibilitร e fondatezza della richiesta.
5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa puรฒ chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
6. Salvo quanto previsto dallโart. 402, รจ vietato estendere lโassunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano allโincidente probatorio. ร in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
7. Se lโassunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attivitร di prova richieda un termine maggiore.
8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nellโincidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.
Art.402 (Estensione dellโincidente probatorio) 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dallโart. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dellโart. 398 comma 3 rinviando lโudienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non รจ accolta se il rinvio pregiudica lโassunzione della prova.
Art.403 (Utilizzabilitร delle prove assunte con incidente probatorio) 1. Nel dibattimento le prove assunte con lโincidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
1 bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dellโimputato raggiunto solo successivamente allโincidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dellโatto sia divenuta impossibile.
Art.404 (Efficacia dellโincidente probatorio nei confronti della parte civile) 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non รจ stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dallโart. 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.
LIBRO V
TITOLO VIII
CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Art.405 (Inizio dellโazione penale. Forme e termini) 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere lโarchiviazione, esercita lโazione penale, formulando lโimputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Salvo quanto previsto dallโart. 415 bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale รจ attribuito il reato รจ iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine รจ di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nellโart. 407, comma 2, lett. a).
3. Se รจ necessaria la querela, lโistanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se รจ necessaria lโautorizzazione a procedere, il decorso del termine รจ sospeso dal momento della richiesta a quello in cui lโautorizzazione perviene al pubblico ministero.
Art.406 (Proroga del termine) 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puรฒ richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dallโart. 405. La richiesta contiene lโindicazione della notizia di reato e lโesposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessitร delle indagini ovvero di oggettiva impossibilitร di concluderle entro il termine prorogato.
2 bis. Ciascuna proroga puรฒ essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
3. La richiesta di proroga รจ notificata, a cura del giudice, con lโavviso della facoltร di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonchรฉ alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dellโudienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonchรฉ, nellโipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dallโart. 127.
5 bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nellโart. 51, comma 3 bis e nellโarticolo 407, comma 2, lettera a), n. 7 bis (1). In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.
7. Con lโordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari รจ giร scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dellโart. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.
(1) Parole inserite dallโart. 3, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U. n.16 del 20 gennaio 2001. Ai sensi dellโart. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Art.407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall’art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puรฒ comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima รจ tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attivitร delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalitร di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchรฉ di piรน armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’art. 416 del codice penale nei casi in cui รจ obbligatorio l’arresto in flagranza;
7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale (1);
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicitร di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all’estero;
d) procedimenti in cui รจ indispensabile mantenere il collegamento tra piรน uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall’art. 415 bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.
(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16 del 20 gennaio 2001. Ai sensi dell’art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.
Art.408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato รจ infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta รจ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. Lโavviso della richiesta รจ notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa lโeventuale archiviazione.
3. Nellโavviso รจ precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa puรฒ prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Art.409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione) 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata lโopposizione prevista dallโart. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone lโarchiviazione รจ notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento รจ stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dellโudienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dallโart. 127. Fino al giorno dellโudienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltร del difensore di estrarne copia (1).
3. Della fissazione dellโudienza il giudice dร inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dellโudienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli lโimputazione. Entro due giorni dalla formulazione dellโimputazione, il giudice fissa con decreto lโudienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419.
6. Lโordinanza di archiviazione รจ ricorribile per cassazione solo nei casi di nullitร previsti dallโart. 127 comma 5.
(1) Periodo cosรฌ sostituito dallโart. 12, L. 7 dicembre 2000, n. 397 in GU. n.2 del 3 gennaio 2001[il testo precedente era:Fino al giorno dellโudienza gli atti restano depositati in cancelleria]
Art.410 (Opposizione alla richiesta di archiviazione) 1. Con lโopposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilitร , lโoggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Se lโopposizione รจ inammissibile e la notizia di reato รจ infondata, il giudice dispone lโarchiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dellโart. 409, commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di piรน persone offese, lโavviso per lโudienza รจ notificato al solo opponente.
Art.411 (Altri casi di archiviazione) 1. Le disposizioni degli artt. 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilitร , che il reato รจ estinto o che il fatto non รจ previsto dalla legge come reato.
Art.412 (Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dellโazione penale) 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato lโavocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non esercita lโazione penale o non richiede lโarchiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.
2. Il procuratore generale puรฒ altresรฌ disporre lโavocazione a seguito della comunicazione prevista dallโart. 409 comma 3.
Art.413 (Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato) 1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato puรฒ chiedere al procuratore generale di disporre lโavocazione a norma dellโart. 412 comma 1.
2. Disposta lโavocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Art.414 (Riapertura delle indagini) 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
2. Quando รจ autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dellโart. 335.
Art.415 (Reato commesso da persone ignote) 1. Quando รจ ignoto lโautore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona giร individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
3. Si osservano in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nellโipotesi di cui allโarticolo 107 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con lโeventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Art.415 bis (Avviso allโindagato della conclusione delle indagini preliminari) 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dellโarticolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.
2. Lโavviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con lโavvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate รจ depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che lโindagato e il suo difensore hanno facoltร di prenderne visione ed estrarne copia.
3. Lโavviso contiene altresรฌ lโavvertimento che lโindagato ha facoltร , entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione
relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchรฉ di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se lโindagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dellโindagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine puรฒ essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non piรน di sessanta giorni.
5. Le dichiarazioni rilasciate dallโindagato, lโinterrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorchรฉ sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per lโesercizio dellโazione penale o per la richiesta di archiviazione.
TITOLO IX
UDIENZA PRELIMINARE
Art.416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero) 1. La richiesta di rinvio a giudizio รจ depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio รจ nulla se non รจ preceduta dallโavviso previsto dallโarticolo 415 bis, nonchรฉ dallโinvito a presentarsi per rendere lโinterrogatorio ai sensi dellโarticolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui allโarticolo 415 bis, comma 3.
2. Con la richiesta รจ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art.417 (Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio) 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchรฉ le generalitร della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile lโidentificazione;
b) lโenunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare lโapplicazione di misure di sicurezza, con lโindicazione dei relativi articoli di legge;
c) lโindicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;
e) la data e la sottoscrizione.
Art.418 (Fissazione dellโudienza) 1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, lโora e il luogo dellโudienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dellโart. 97 quando lโimputato รจ privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dellโudienza non puรฒ intercorrere un termine superiore a trenta giorni.
Art.419 (Atti introduttivi) 1. Il giudice fa notificare allโimputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti lโidentitร e il domicilio, lโavviso del giorno, dellโora e del luogo dellโudienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con lโavvertimento allโimputato che non comparendo sarร giudicato in contumacia.
2. Lโavviso รจ altresรฌ comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dellโimputato con lโavvertimento della facoltร di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dellโart. 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. Lโavviso [comunicato al pubblico ministero] (1) contiene inoltre lโinvito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dellโudienza. Entro lo stesso termine รจ notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. Lโimputato puรฒ rinunciare allโudienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dellโudienza. Lโatto di rinuncia รจ notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dellโimputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullitร .
(1) Parole soppresse dallโart. 13 L. 7 dicembre 2000, n. 397, in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
Art.420 (Costituzione delle parti) 1. Lโudienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dellโimputato.
2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullitร .
3. Se il difensore dellโimputato non รจ presente il giudice provvede a norma dellโart. 97, comma 4.
4. Il verbale dellโudienza preliminare รจ redatto di regola in forma riassuntiva a norma dellโarticolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.
Art.420 bis (Rinnovazione dellโavviso) 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato lโavviso dellโudienza preliminare a norma dellโarticolo 419, comma 1, quando รจ provato o appare probabile che lโimputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169.
2. La probabilitร che lโimputato non abbia avuto conoscenza dellโavviso รจ liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puรฒ formare oggetto di discussione successiva nรฉ motivo di impugnazione.
Art.420 ter (Impedimento a comparire dellโimputato o del difensore) 1. Quando lโimputato, anche se detenuto, non si presenta allโudienza e risulta che lโassenza รจ dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche dโufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato lโavviso allโimputato, a norma dellโarticolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalitร di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che lโassenza dellโimputato sia dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilitร รจ liberamente valutata dal giudice e non puรฒ formare oggetto di discussione successiva nรฉ motivo di impugnazione.
3. Quando lโimputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche dโufficio lโudienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione allโimputato.
4. In ogni caso la lettura dellโordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che lโassenza stessa รจ dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per legittimo impedimento, purchรฉ prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se lโimputato รจ assistito da due difensori e lโimpedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando lโimputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.
Art.420 quater (Contumacia dellโimputato) 1. Se lโimputato, libero o detenuto, non compare allโudienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420 bis e 420 ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
2. Lโimputato, quando si procede in sua contumacia, รจ rappresentato dal suo difensore.
3. Se lโimputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dellโarticolo 424, il giudice revoca lโordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso lโimputato puรฒ rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
4. Lโordinanza dichiarativa di contumacia รจ nulla se al momento della pronuncia vi รจ la prova che lโassenza dellโimputato รจ dovuta a mancata conoscenza dellโavviso a norma dellโarticolo 420 bis ovvero ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
5. Se la prova dellโassenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dellโordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti cui al comma 1 dellโarticolo 424, il giudice revoca lโordinanza medesima e, se lโimputato non รจ comparso, rinvia anche dโufficio lโudienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se lโimputato ne fa richiesta e dimostra che la prova รจ pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone lโassunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dellโarticolo 424.
6. Quando si procede a carico di piรน imputati, si applicano le disposizioni dellโarticolo 18, comma 1, lettere c) e d).
7. Lโordinanza dichiarativa della contumacia รจ allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto รจ in ogni caso indicato se lโimputato รจ contumace o assente.
Art.420 quinquies (Assenza e allontanamento volontario dellโimputato) 1. Le disposizioni degli articoli 420 bis e 420 ter non si applicano quando lโimputato, anche se impedito, chiede o consente che lโudienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. Lโimputato in tali casi รจ rappresentato dal difensore.
2. Lโimputato che, dopo essere comparso, si allontana dallโaula di udienza รจ considerato presente ed รจ rappresentato dal difensore.
Art.421 (Discussione) 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Lโimputato puรฒ rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto allโinterrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che lโinterrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nellโordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dellโimputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dellโart. 416 comma 2 nonchรฉ gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dellโinizio della discussione.
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Art.421 bis (Ordinanza per lโintegrazione delle indagini) 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dellโarticolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova
udienza preliminare. Del provvedimento รจ data comunicazione al procuratore generale presso la corte dโappello.
2. Il procuratore generale presso la corte dโappello puรฒ disporre con decreto motivato lโavocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dellโarticolo 412, comma 1.
Art.422 (Attivitร di integrazione probatoria del giudice) 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dellโarticolo 421, ovvero a norma dellโarticolo 421 bis, il giudice puรฒ disporre, anche dโufficio, lโassunzione delle prove delle quali appare evidente la decisivitร ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
2. Il giudice, se non รจ possibile procedere immediatamente allโassunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nellโarticolo 210 di cui siano stati ammessi lโaudizione o lโinterrogatorio.
3. Lโaudizione e lโinterrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nellโordine previsto dallโarticolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
4. In ogni caso lโimputato puรฒ chiedere di essere sottoposto allโinterrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che lโinterrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.
Art.423 (Modificazione dellโimputazione) 1. Se nel corso dellโudienza il fatto risulta diverso da come รจ descritto nellโimputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dellโart. 12 comma 1 lett. b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica lโimputazione e la contesta allโimputato presente. Se lโimputato non รจ presente, la modificazione dellโimputazione รจ comunicata al difensore, che rappresenta lโimputato ai fini della contestazione.
2. Se risulta a carico dellโimputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi รจ il consenso dellโimputato.
Art.424 (Provvedimenti del giudice) 1. Subito dopo che รจ stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
2. Il giudice dร immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento รจ immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
Art..425 Sentenza di non luogo a procedere – 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale lโazione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non รจ previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che lโimputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dellโarticolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere lโaccusa in giudizio.
4. Il giudice non puรฒ pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire lโapplicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dellโarticolo 537.
Art.426 (Requisiti della sentenza) 1. La sentenza contiene:
a) lโintestazione in nome del popolo italiano e lโindicazione dellโautoritร che lโha pronunciata;
b) le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchรฉ le generalitร delle altre parti private;
c) lโimputazione;
d) lโesposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione รจ fondata;
e) il dispositivo, con lโindicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza รจ sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
3. Oltre che nel caso previsto dallโart. 125 comma 3, la sentenza รจ nulla se manca o รจ incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art.427 (Condanna del querelante alle spese e ai danni) 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perchรฉ il fatto non sussiste o lโimputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (1) (2).
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne รจ fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dallโimputato e, se il querelante si รจ costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi รจ colpa grave il giudice puรฒ condannare il querelante a risarcire i danni allโimputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, a norma dellโart. 424, il querelante, lโimputato e il responsabile civile.
5. Se il reato รจ estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dellโart. 340 comma 4.
(1) Con sentenza n. 180 del 21 aprile 1993, la corte costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo comma nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell’imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l’attribuzione del reato all’imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
(2) Con sentenza n. 423 del 3 dicembre 1993, la corte costituzionale,ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell’imputato perchรฉ il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell’esercizio del diritto di querela.
Art.428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) 1. Salvo quanto previsto dallโart. 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) lโimputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che lโimputato non lo ha commesso.
2. Sullโimpugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dallโart. 127.
3. La persona offesa dal reato puรฒ ricorrere per cassazione nei casi di nullitร previsti dallโart. 419 comma 7.
4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e lโimputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dellโart. 569.
5. Se la sentenza รจ inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e lโimputato possono ricorrere per cassazione.
6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole allโimputato.
7. In caso di appello dellโimputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piรน favorevole allโimputato.
8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione lโimputato e il procuratore generale.
9. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dallโart. 611.
Art.429 (Decreto che dispone il giudizio) 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalitร dellโimputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchรฉ le generalitร delle altre parti private, con lโindicazione dei difensori;
b) lโindicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) lโenunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare lโapplicazione di misure di sicurezza, con lโindicazione dei relativi articoli di legge;
d) lโindicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con lโindicazione del giudice competente per il giudizio;
f) lโindicazione del luogo, del giorno e dellโora della comparizione, con lโavvertimento allโimputato che non comparendo sarร giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dellโausiliario che lโassiste.
2. Il decreto รจ nullo se lโimputato non รจ identificato in modo certo ovvero se manca o รจ insufficiente lโindicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lett. c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
4. Il decreto รจ notificato allโimputato contumace nonchรฉ allโimputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dellโarticolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
Art.430 (Attivitร integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore) (1) 1. Successivamente allโemissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivitร integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali รจ prevista la partecipazione dellโimputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa allโattivitร indicata nel comma 1 รจ immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltร delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
(1) Articolo cosรฌ sostituito dallโart. 14, L. 7 dicembre 2000, n. 397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 200 [il testo previgente era: Art.430 Attivitร integrativa di indagine del pubblico ministero – 1. Successivamente allโemissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, puรฒ compiere attivitร integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali รจ prevista la partecipazione dellโimputato o del difensore di questo. 2. La documentazione relativa allโattivitร indicata nel comma 1 รจ immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltร dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.]
Art.430 bis (Divieto di assumere informazioni) 1. ร vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dellโarticolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dellโarticolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dallโarticolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo lโassunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
Art.431 (Fascicolo per il dibattimento) 1. Immediatamente dopo lโemissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilitร dellโazione penale e allโesercizio dellโazione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore (1);
d) i documenti acquisiti allโestero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalitร ;
e) i verbali degli atti assunti nellโincidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti allโestero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltร loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nellโarticolo 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare lโacquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchรฉ della documentazione relativa allโattivitร di investigazione difensiva.
(1) Parole aggiunte dallโart. 15, L. 7 dicembre 2000, n. 397, in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
Art.432 (Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento) 1. Il decreto che dispone il giudizio รจ trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dallโart. 431 e con lโeventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Art.433 (Fascicolo del pubblico ministero) 1. Gli atti diversi da quelli previsti dallโart. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti allโudienza preliminare unitamente al verbale dellโudienza.
2. I difensori hanno facoltร di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore (1) รจ altresรฌ inserita la documentazione dellโattivitร prevista dallโart. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e questโultimo le ha accolte.
(1) Parole inserite dallโart. 15, L. 7 dicembre 2000, n. 397, in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
TITOLO X
REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art.434 (Casi di revoca) 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle giร acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.
Art.435 (Richiesta di revoca) 1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono giร state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore allโimputato che ne sia privo, fissa la data dellโudienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, allโimputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dallโart. 127.
Art.436 (Provvedimenti del giudice) 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa lโudienza preliminare, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione, altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
3. Con lโordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere lโarchiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.
Art.437 (Ricorso per cassazione) 1. Contro lโordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero puรฒ proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e) (1).
(1) Parole aggiunte dallโart.6 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U.n. 91 del 19 aprile 2001
LIBRO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
GIUDIZIO ABBREVIATO
Art. 438 Presupposti del giudizio abbreviato. 1. Lโimputato puรฒ chiedere che il processo sia definito allโudienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e allโarticolo 441, comma 5.
2. La richiesta puรฒ essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontร dellโimputato รจ espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione รจ autenticata nelle forme previste dallโarticolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. Lโimputato, ferma restando la utilizzabilitร ai fini della prova degli atti indicati nellโarticolo 442, comma 1 bis, puรฒ subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se lโintegrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalitร di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti giร acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero puรฒ chiedere lโammissione di prova contraria. Resta salva lโapplicabilitร dellโarticolo 423.
6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta puรฒ essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
[Art. 439. Richiesta di giudizio abbreviato. 1. La richiesta รจ depositata in cancelleria unitamente allโatto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per lโudienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dellโudienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422.] (1)
(1) articolo abrogato dall’art. 28 L.16.12.99 n.479
[Art. 440. Provvedimenti del giudice. 1.Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.
2. Lโordinanza di accoglimento o di rigetto รจ depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data dellโudienza. Nel caso previsto dallโart. 439 comma 2, il giudice decide immediatamente in udienza, dando lettura dellโordinanza.3. In caso di rigetto, la richiesta puรฒ essere riproposta fino al termine previsto dallโart. 439 comma 2.] (1)
(1) articolo abrogato dall’art. 28 L.16.12.99 n.479
Art. 441. Svolgimento del giudizio abbreviato 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per lโudienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.
2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dellโordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui allโarticolo 75, comma 3.
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche dโufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso lโapplicabilitร dellโarticolo 423.
6. Allโassunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e allโarticolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dallโarticolo 422, commi 2, 3 e 4.
Art. 441 bis (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato) . 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dallโarticolo 423, comma 1, lโimputato puรฒ chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
2. La volontร dellโimputato รจ espressa nelle forme previste dallโarticolo 438, comma 3.
3. Il giudice, su istanza dellโimputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per lโintegrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
4. Se lโimputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca lโordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa lโudienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dellโarticolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non puรฒ essere riproposta. Si applicano le disposizioni dellโarticolo 303, comma 2 (1).
5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, lโimputato puรฒ chiedere lโammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dellโarticolo 423, anche oltre i limiti previsti dallโarticolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero puรฒ chiedere lโammissione di prova contraria.
(1) periodo aggiunto dallโart. 7 bis del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. in G.U. n. 16 del 20.01.01
Art. 442. (Decisione) (1) (2) . 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli artt. 529 e seguenti.
1 bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui allโarticolo 416, comma 2, la documentazione di cui allโarticolo 419, comma 3, e le prove assunte nellโudienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze รจ diminuita di un terzo. Alla pena dellโergastolo รจ sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dellโ ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, รจ sostituita quella dellโ ergastolo (3) (4)
3. La sentenza รจ notificata allโimputato che non sia comparso.
4. Si applica la disposizione dellโart. 426 comma 2.
(1) Con sentenza 15 febbraio 1991, n. 81, la Corte costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare allโimputato la riduzione di pena contemplata dallโart. 442, comma 2, dello stesso codice.
(2) Con sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992 la Corte costituzionale ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, allโesito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva – su richiesta dellโimputato e con il consenso del pubblico ministero – essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dallโart. 442, secondo comma, dello stesso codice.
(3) periodo aggiunto dallโart. 7, comma 2, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16 del 20.01.01
(4) ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16 del 20.01.01 l’espressinione ” pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
Art. 443. Limiti allโappello. 1. Lโimputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando lโappello tende ad ottenere una diversa formula.
[2. Lโimputato non puรฒ proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria.] (1)
3. Il pubblico ministero non puรฒ proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dallโart. 599.
(1) comma abrogato dall’art. 31 comma 1 lett. b) L. 16.12.99 n.479
TITOLO II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art. 444. Applicazione della pena su richiesta. 1. Lโimputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice lโapplicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi รจ il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dellโart. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, lโapplicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonchรฉ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza lโapplicazione enunciando nel dispositivo che vi รจ stata la richiesta delle parti. Se vi รจ costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; lโimputato รจ tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dellโarticolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puรฒ subordinarne lโefficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puรฒ essere concessa, rigetta la richiesta.
Art. 445. Effetti dellโapplicazione della pena su richiesta. 1. La sentenza prevista dallโart. 444 comma 2 non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nรฉ lโapplicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dallโart. 240 comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall’articolo 653, anche (1) quando รจ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza รจ equiparata a una pronuncia di condanna.
2. Il reato รจ estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, lโimputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se รจ stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, lโapplicazione non รจ comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
(1) comma cosรฌ modificato dall’art. 2 Legge 27 marzo 2001, n.97 in G.U. n. 80 del 05.04.01 nel testo previgente il periodo riportava la parola [ Anche]
Art. 446. Richiesta di applicazione della pena e consenso. 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dallโarticolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se รจ stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta รจ formulata entro il termine e con le forme stabilite dallโarticolo 458, comma 1.
2. La richiesta e il consenso nellโudienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
3. La volontร dellโimputato รจ espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione รจ autenticata nelle forme previste dallโart. 583 comma 3.
4. Il consenso sulla richiesta puรฒ essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietร della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dellโimputato.
6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.
Art. 447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se รจ presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dellโaltra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, lโudienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione allโaltra parte. Almeno tre giorni prima dellโudienza il fascicolo del pubblico ministero รจ depositato nella segreteria del giudice.
2. Nellโudienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta รจ presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine allโaltra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non รจ consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
Art. 448. Provvedimenti del giudice. 1. Nellโudienza prevista dallโarticolo 447, nellโudienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dallโarticolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, lโimputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puรฒ rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non รจ ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero puรฒ proporre appello; negli altri casi la sentenza รจ inappellabile.
3. Quando la sentenza รจ pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sullโazione civile a norma dellโart. 578.
TITOLO III
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 449 ( Casi e modi del giudizio direttissimo) 1. Quando una persona รจ stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puรฒ presentare direttamente lโimputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dallโarresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dellโart. 391, in quanto compatibili.
2. Se lโarresto non รจ convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando lโimputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se lโarresto รจ convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero puรฒ, altresรฌ, procedere al giudizio direttissimo quando lโarresto in flagranza รจ giร stato convalidato. In tal caso lโimputato รจ presentato allโudienza non oltre il quindicesimo giorno dallโarresto.
5. Il pubblico ministero puรฒ, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dellโinterrogatorio ha reso confessione. Lโimputato libero รจ citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. Lโimputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede รจ presentato allโudienza entro il medesimo termine.
6. Quando il reato per cui รจ richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
Art. 450 ( Instaurazione del giudizio direttissimo) 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente allโudienza lโimputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.
2. Se lโimputato รจ libero, il pubblico ministero lo cita a comparire allโudienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non puรฒ essere inferiore a tre giorni.
3. La citazione contiene i requisiti previsti dallโart. 429 comma 1 lett. a), b), c), f), con lโindicazione del giudice competente per il giudizio nonchรฉ la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dellโart. 429 comma 2.
4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dallโart. 431, formato dal pubblico ministero, รจ trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
5. Al difensore รจ notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero lโavviso della data fissata per il giudizio.
6. Il difensore ha facoltร di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.
Art. 451. Svolgimento del giudizio direttissimo. 1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli artt. 470 e seguenti.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziari.
3. Il pubblico ministero, lโimputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dallโart. 450 comma 2, contesta lโimputazione allโimputato presente.
5. Il presidente avvisa lโimputato della facoltร di chiedere il giudizio abbreviato ovvero lโapplicazione della pena a norma dellโart. 444.
6. Lโimputato รจ altresรฌ avvisato della facoltร di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando lโimputato si avvale di tale facoltร , il dibattimento รจ sospeso fino allโudienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
Art. 452. Trasformazione del rito. 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dallโart. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Se lโimputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui allโarticolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata lโordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa lโudienza per il giudizio direttissimo.
TITOLO IV
GIUDIZIO IMMEDIATO
Art. 453 ( Casi e modi di giudizio immediato) 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puรฒ chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini รจ stata interrogata sui fatti dai quali emerge lโevidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con lโosservanza delle forme indicate nellโart. 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
2. Quando il reato per cui รจ richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciรฒ pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.
3. Lโimputato puรฒ chiedere il giudizio immediato a norma dellโart. 419 comma.
Art. 454. Presentazione della richiesta del pubblico ministero. 1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dallโart. 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
2. Con la richiesta รจ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato. 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 456. Decreto di giudizio immediato. 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dellโart. 429 commi 1 e 2.
2. Il decreto contiene anche lโavviso che lโimputato puรฒ chiedere il giudizio abbreviato ovvero lโapplicazione della pena a norma dellโart. 444.
3. Il decreto รจ comunicato al pubblico ministero e notificato allโimputato e alla persona offesa almeno trenta (1) giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. Allโimputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, รจ notificata la richiesta del pubblico ministero.
5. Al difensore dellโimputato รจ notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.
(1) parola inserita dallโart. 14 comma 1, della legge 01.03.2001 n. 63. in G.U.n. 68 del 22.03.01 In precedenza la disposizione recava la parola โventiโ
Art. 457. Trasmissione degli atti. 1. Decorsi i termini previsti dallโart. 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato รจ trasmesso, con il fascicolo formato a norma dellโart. 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dellโart. 433 comma 2.
Art. 458. Richiesta di giudizio abbreviato. 1. Lโimputato, a pena di decadenza, puรฒ chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. (1)
2. Se la richiesta รจ ammissibile, il giudice fissa con decreto lโudienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, allโimputato al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui allโarticolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata lโordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa lโudienza per il giudizio immediato.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato รจ stato richiesto dallโimputato a norma dellโart. 419 comma 5.
(1) Comma cosรฌ modificato dallโart. 14, comma 2 della legge 01.03.2001 n. 63 in G.U. n. 68 del 22.03.01; in precedenza la norma conteneva la parola โsetteโ
TITOLO V
PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art. 459. Casi di procedimento per decreto. 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa รจ stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, puรฒ presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato รจ attribuito รจ iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
2. Il pubblico ministero puรฒ chiedere lโapplicazione di una pena diminuita sino alla metร rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dellโarticolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale รจ data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non รจ ammesso quando risulta la necessitร di applicare una misura di sicurezza personale.
Art. 460. Requisiti del decreto di condanna. 1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonchรฉ, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) lโenunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui รจ fondata la decisione, comprese le ragioni dellโeventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo;
e) lโavviso che lโimputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che lโimputato puรฒ chiedere mediante lโopposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o lโapplicazione della pena a norma dellโart. 444;
f) lโavvertimento allโimputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) lโavviso che lโimputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltร di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dellโausiliario che lo assiste.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando lโentitร della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del
minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dallโarticolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresรฌ la responsabilitร della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3.Copia del decreto รจ comunicata al pubblico ministero ed รจ notificata con il precetto al condannato, al difensore dโufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. (1)
4. Se non รจ possibile eseguire la notificazione per irreperibilitร dellโimputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. (2)
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nรฉ lโapplicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato รจ estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, lโimputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non รจ comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
(1) comma sostituito dall’art. 20 L.06.03.01 n. 60 in G.U. n. 67 del 21.03.01 il testo previgente disponeva:[ Copia del decreto รจ comunicata al pubblico ministero ed รจ notificata con il precetto al condannato, e se del caso alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.]
(2) comma dichiarato illegittimo da Cort. Cost. n. 504 del 18.11.00, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pm anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161 cpp
Art. 461 (Opposizione) 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, lโimputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova lโopponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilitร , gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia giร provveduto in precedenza, nella dichiarazione lโopponente puรฒ nominare un difensore di fiducia.
3. Con lโatto di opposizione lโimputato puรฒ chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o lโapplicazione della pena a norma dellโart. 444.
4. Lโopposizione รจ inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando รจ proposta fuori termine o da persona non legittimata.
5. Se non รจ proposta opposizione o se questa รจ dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina lโesecuzione.
6. Contro lโordinanza di inammissibilitร lโopponente puรฒ proporre ricorso per cassazione.
Art.462. Restituzione nel termine per proporre opposizione. 1. Lโimputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dellโart. 175.
Art. 463. Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati. 1. Lโesecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di piรน persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente allโopposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
2. Se lโopposizione รจ proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.
Art. 464. Giudizio conseguente allโopposizione. 1. Se lโopponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dellโarticolo 456, commi 1, 3 e 5. Se lโopponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto lโudienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, allโimputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441 bis, 442 e 443; nel caso di cui allโarticolo 441 bis, comma 4, il giudice, revocata lโordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa lโudienza per il giudizio conseguente allโopposizione. Se lโopponente ha chiesto lโapplicazione della pena a norma dellโarticolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dellโopponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero lโimputato non abbia formulato nellโatto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato
2. Il giudice, se รจ presentata domanda di oblazione contestuale allโopposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
3. Nel giudizio conseguente allโopposizione, lโimputato non puรฒ chiedere il giudizio abbreviato o lโapplicazione della pena su richiesta, nรฉ presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna
4. Il giudice puรฒ applicare in ogni caso una pena anche diversa e piรน grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici giร concessi.
5. Con la sentenza che proscioglie lโimputato perchรฉ il fatto non sussiste, non รจ previsto dalla legge come reato ovvero รจ commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.
LIBRO VII
GIUDIZIO
TITOLO I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art. 465 ( Atti del presidente del tribunale o della corte di assise ) – 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio puรฒ, con decreto, per giustificati motivi, anticipare lโudienza o differirla non piรน di una volta.
2. Il provvedimento รจ comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private , alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dallโart. 429 commi 3 e 4, il provvedimento รจ comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
Art. 466 ( Facoltร dei difensori ) – 1. Durante il termine per comparire , le parti e i loro difensori hanno facoltร di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Art. 467 ( Atti urgenti ) – 1. Nei casi previsti dallโart. 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, lโassunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento .
2. Del giorno, dellโora e del luogo stabiliti per il compimento dellโatto รจ dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori .
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
Art. 468 ( Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici ) – 1. Le parti che intendono chiedere lโesame di testimoni , periti o consulenti tecnici , nonchรฉ delle persone indicate nellโart. 210 devono, a pena di inammissibilitร , depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere lโesame.
2. Il presidente del tribunale o della corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchรฉ delle persone indicate nellโarticolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puรฒ stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchรฉ delle persone indicate nellโarticolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto lโesame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sullโammissibilitร della prova a norma dellโarticolo 495.
3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.
4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte puรฒ chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.
4 bis. La parte che intende chiedere lโacquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa รจ autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso lโesame a norma dellโarticolo 495.
5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la citazione del perito nominato nellโincidente probatorio a norma dellโart. 392 comma 2.
Art. 469 ( Proscioglimento prima del dibattimento ) – 1. Salvo quanto previsto dallโart. 129 comma 2, se lโazione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato รจ estinto e se per accertarlo non รจ necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e lโimputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
TITOLO II
DIBATTIMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 470 ( Disciplina dellโudienza ) – 1. La disciplina dellโudienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalitร ; in sua assenza la disciplina dellโudienza รจ esercitata dal pubblico ministero.
2. Per lโesercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dร immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.
Art. 471 ( Pubblicitร dellโudienza ) – 1. Lโudienza รจ pubblica a pena di nullitร .
2. Non sono ammessi nellโaula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire allโudienza come testimone, รจ fatta allontanare non appena la sua presenza non รจ piรน necessaria.
4. Non รจ consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, nรฉ di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dellโudienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivitร processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente puรฒ disporre, in casi eccezionali, che lโammissione nellโaula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalitร .
Art. 472 ( Casi in cui si procede a porte chiuse ) – 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicitร puรฒ nuocere al buon costume ovvero, se vi รจ richiesta dellโautoritร competente, quando la pubblicitร puรฒ comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nellโinteresse dello Stato.
2. Su richiesta dellโinteressato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse allโassunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dellโimputazione. Quando lโinteressato รจ assente o estraneo al processo, il giudice provvede dโufficio.
3. Il giudice dispone altresรฌ che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicitร puรฒ nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando รจ necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
3 bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter e 609 octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa puรฒ chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa รจ minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualitร della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puรฒ disporre che avvenga a porte chiuse lโesame dei minorenni.
Art. 473 ( Ordine di procedere a porte chiuse ) – 1. Nei casi previsti dallโart. 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. Lโordinanza รจ revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
2. Quando si รจ ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nellโaula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dallโart. 472 comma 3, il giudice puรฒ consentire la presenza dei giornalisti.
3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo lโordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nellโaula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.
Art. 474 ( Assistenza dellโimputato allโudienza ) – 1. Lโimputato assiste allโudienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
Art. 475 ( Allontanamento coattivo dellโimputato ) – 1. Lโimputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dellโudienza, รจ allontanato dallโaula con ordinanza del presidente.2. Lโimputato allontanato si considera presente ed รจ rappresentato dal difensore.
3. Lโimputato allontanato puรฒ essere riammesso nellโaula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora lโimputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puรฒ disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dallโaula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento se non per rendere le dichiarazioni previste dagli artt. 503 e 523 comma 5.
Art. 476 ( Reati commessi in udienza ) – 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo lโarresto dellโautore nei casi consentiti.
2. Non รจ consentito lโarresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
Art. 477 ( Durata e prosecuzione del dibattimento ) – 1. Quando non รจ assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.
2. Il giudice puรฒ sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessitร e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente dร oralmente gli avvisi opportuni e lโausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Art. 478 ( Questioni incidentali ) – 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dallโart. 491.
Art. 479 ( Questioni civili o amministrative ) – 1. Fermo quanto previsto dallโart. 3, qualora la decisione sullโesistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessitร , per la quale sia giร in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puรฒ disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
2. La sospensione รจ disposta con ordinanza, contro la quale puรฒ essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puรฒ revocare lโordinanza di sospensione.
Art. 480 ( Verbale di udienza ) – 1. Lโausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, lโora di apertura e di chiusura dellโudienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonchรฉ le generalitร delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.
2. Il verbale di udienza รจ inserito nel fascicolo per il dibattimento.
Art. 481 ( Contenuto del verbale ) – 1. Il verbale descrive le attivitร svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.
Art. 482 ( Diritto delle parti in ordine alla documentazione ) – 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purchรฉ non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente puรฒ disporre, anche di ufficio, che lโausiliario, dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltร e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonchรฉ sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Art. 483 ( Sottoscrizione e trascrizione del verbale ) – 1. Subito dopo la conclusione dellโudienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, รจ presentato al presidente per lโapposizione del visto.
2. Salvo quanto stabilito dallโart. 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.
CAPO II
ATTI INTRODUTTIVI
Art. 484 ( Costituzione delle parti ) – 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dellโimputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dellโart. 97 comma 4.
2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies .
[Art. 485 ( Rinnovazione della citazione ) – 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio quando รจ provato o appare probabile che lโimputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli artt. 159, 161 comma 4 e 169.
2.La probabilitร che lโimputato non abbia avuto conoscenza della citazione รจ liberamente valutata dal giudice.Tale valutazione non puรฒ formare oggetto di discussione successiva nรฉ motivo di impugnazione.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art. 486 ( Impedimento a comparire dellโimputato o del difensore ) – 1. Quando lโimputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che lโassenza รจ dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio.
2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che lโassenza dellโimputato sia dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilitร รจ liberamente valutata dal giudice e non puรฒ formare oggetto di discussione successiva nรฉ motivo di impugnazione.
3. Quando lโimputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione allโimputato.
4. In ogni caso la lettura dellโordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa รจ dovuta ad assoluta impossibilitร di comparire per legittimo impedimento purchรฉ prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se lโimputato รจ assistito da due difensori e lโimpedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando lโimputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art. 487 ( Contumacia dellโimputato ) – 1. Se lโimputato, libero o detenuto, non compare allโudienza e non ricorrono le condizioni indicate negli artt. 485 e 486 commi 1 e 2, il
giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullitร dellโatto di citazione o della sua notificazione. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli.
2. Lโimputato, quando si procede in sua contumacia, รจ rappresentato nel dibattimento dal difensore .
3. Se lโimputato compare prima della decisione, il giudice revoca lโordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso lโimputato puรฒ rendere le dichiarazioni previste dallโart. 494 e, se la comparizione avviene prima dellโinizio della discussione finale, puรฒ chiedere di essere sottoposto allโesame a norma dellโart. 503. In ogni caso il dibattimento non puรฒ essere sospeso o rinviato a causa della comparizione tardiva.
4. Lโordinanza dichiarativa della contumacia รจ nulla se al momento della pronuncia vi รจ la prova che lโassenza dellโimputato รจ dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dellโart. 485 comma 1 ovvero ad assoluta impossibilitร di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.
5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dellโordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca lโordinanza medesima e, se lโimputato non รจ comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se lโimputato ne fa richiesta e dimostra che la prova รจ pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone lโassunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.
6. Quando si procede a carico di piรน imputati, si applicano le disposizioni dellโart. 18 comma 1, lett. c) e d).] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
[ Art. 488 ( Assenza e allontanamento volontario dellโimputato ) – 1. Le disposizioni degli artt. 486 e 487 non si applicano quando lโimputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o se, detenuto, rifiuta di assistervi. Lโimputato in tali casi รจ rappresentato dal difensore.
2. Lโimputato che, dopo essere comparso, si allontana dallโaula di udienza รจ considerato presente ed รจ rappresentato dal difensore.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando lโimputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 39, co. 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 489 ( Dichiarazioni del contumace ) – 1. Lโimputato giร contumace che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, puรฒ chiedere di rendere le dichiarazioni previste dallโart. 494. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo in cui lโimputato si trova.
2. Lโimputato nella richiesta prevista dal comma 1 puรฒ nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per lโaudizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se lโimputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui รจ pervenuta la richiesta.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
4. Il verbale delle dichiarazioni rese dallโimputato o dal condannato รจ trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale รจ trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dellโart. 677.
Art. 490 ( Accompagnamento coattivo dellโimputato assente o contumace ) – 1. Il giudice, a norma dellโart. 132, puรฒ disporre lโaccompagnamento coattivo dellโimputato assente o contumace, quando la sua presenza รจ necessaria per lโassunzione di una prova diversa dallโesame.
Art. 491 ( Questioni preliminari ) – 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullitร indicate nellโart. 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o lโintervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e lโintervento degli enti e delle associazioni previsti dallโart. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta lโaccertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilitร di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso.
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
Art. 492 ( Dichiarazione di apertura del dibattimento ) – 1. Compiute le attivitร indicate negli artt. 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.
2. Lโausiliario che assiste il giudice dร lettura dellโimputazione.
Art. 493 ( Richieste di prova ) – 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e
dellโimputato nellโordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono lโammissione delle prove.
2. ร ammessa lโacquisizione di prove non comprese nella lista prevista dallโarticolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.
3. Le parti possono concordare lโacquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchรฉ della documentazione relativa allโattivitร di investigazione difensiva.
4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.
Art. 494 ( Dichiarazioni spontanee dellโimputato ) – 1. Esaurita lโesposizione introduttiva, il presidente informa lโimputato che egli ha facoltร di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purchรฉ esse si riferiscano allโoggetto dellโimputazione e non intralcino lโistruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni lโimputato non si attiene allโoggetto dellโimputazione, il presidente lo ammonisce e, se lโimputato persiste, gli toglie la parola.
2. Lโausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.
Art. 495 ( Provvedimenti del giudice in ordine alla prova ) – 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza allโammissione delle prove, a norma degli artt. 190, comma 1 e 190 bis. Quando รจ stata ammessa lโacquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo lโacquisizione della documentazione relativa alla prova dellโaltro procedimento.
2. Lโimputato ha diritto allโammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dellโimputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltร di esaminare i documenti di cui รจ chiesta lโammissione.
4. Nel corso dellโistruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilitร delle prove. Il giudice, sentite le parti, puรฒ revocare con ordinanza lโammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove giร escluse.
4 bis. Nel corso dellโistruzione dibattimentale ciascuna delle parti puรฒ rinunziare, con il consenso dellโaltra parte, allโassunzione delle prove ammesse a sua richiesta (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 17 L. 7 dicembre 2000, n. 397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001
Art. 496 ( Ordine nellโassunzione delle prove ) – 1. Lโistruzione dibattimentale inizia con lโassunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con lโassunzione di quelle richieste da altre parti, nellโordine previsto dallโart. 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
CAPO III
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
Art. 497 ( Atti preliminari allโesame dei testimoni ) – 1. I testimoni sono esaminati lโuno dopo lโaltro nellโordine prescelto dalle parti che li hanno indicati.
2. Prima che lโesame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dellโobbligo di dire la veritร . Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresรฌ il testimone delle responsabilitร previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ยซConsapevole della responsabilitร morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la veritร e a non nascondere nulla di quanto รจ a mia conoscenzaยป. Lo invita quindi a fornire le proprie generalitร .
3. Lโosservanza delle disposizioni del comma 2 รจ prescritta a pena di nullitร .
Art. 498 ( Esame diretto e controesame dei testimoni ) (1) – 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto lโesame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto lโesame, secondo lโordine indicato nellโart. 496.
3. Chi ha chiesto lโesame puรฒ proporre nuove domande.
4. Lโesame testimoniale del minorenne รจ condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nellโesame il presidente puรฒ avvalersi dellโausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che lโesame diretto del minore non possa nuocere alla serenitร del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. Lโordinanza puรฒ essere revocata nel corso dellโesame.
4 bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalitร di cui allโarticolo 398, comma 5 bis.
4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, lโesame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante lโuso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 283 del 30 luglio 1997 , nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che lโesame del teste ad opera delle
parti possa nuocere alla personalitร del teste medesimo, ne conduca direttamente lโesame su domande e contestazioni proposte dalle parti.
Art. 499 ( Regole per l’esame testimoniale ) – 1. L’esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell’esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sinceritร delle risposte.
3. Nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone puรฒ essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante lโesame il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinitร delle risposte, la lealtร dell’esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, lโesibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. (1)
(1) Comma cosรฌ sostituito dall’art. 15 della L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001.
Art. 500 (1) ( Contestazioni nellโesame testimoniale ) – 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltร puรฒ essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia giร deposto.
2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilitร del teste.
3. Se il teste rifiuta di sottoporsi allโesame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone รจ stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitร , affinchรจ non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.
5. Sullโacquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che puรฒ fornire gli elementi
concreti per ritenere che il testimone รจ stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitร .
6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dellโart. 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nnei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo, Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.
7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 16 L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001, [il testo previgente disponeva Art. 500 (Contestazioni nell’esame testimoniale) 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Tale facoltร puรฒ essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia giร deposto. 2 bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilitร della persona esaminata. 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformitร rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano lโattendibilitร . 5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalitร della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone รจ stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilitร , affinchรฉ non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinitร dellโesame. 6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dellโarticolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.]
Art. 501 ( Esame dei periti e dei consulenti tecnici ) – 1. Per lโesame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sullโesame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltร di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.
Art. 502 ( Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici ) – 1. In caso di assoluta impossibilitร di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, puรฒ disporne lโesame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dellโart. 477 comma 3, del giorno, dellโora e del luogo dellโesame.
2. Lโesame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. Lโimputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne รจ fatta richiesta, ammette lโintervento personale dellโimputato interessato allโesame.
Art. 503 ( Esame delle parti private ) – 1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli artt. 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame puรฒ rivolgere nuove domande.
3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltร puรฒ essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia giร deposto.
4. Si applica la disposizione dell’art. 500 comma 2. (1)
5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli artt. 294, 299, comma 3 ter, 391 e 422.
(1) Parole cosรฌ sostituite dall’art. 17 L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001 [il testo previgente disponeva: dell’art. 500 comma 3].
Art. 504 ( Opposizioni nel corso dellโesame dei testimoni ) – 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dellโesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalitร .
Art. 505 ( Facoltร degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato ) – 1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dellโart. 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresรฌ chiedere al giudice lโammissione di nuovi mezzi di prova utili allโaccertamento dei fatti.
Art. 506 ( Poteri del presidente in ordine allโesame dei testimoni e delle parti private ) – 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a
norma degli artt. 511, 512 e 513, puรฒ indicare alle parti temi di prova nuovi o piรน ampi, utili per la completezza dellโesame.
2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, puรฒ rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nellโarticolo 210 ed alle parti giร esaminate, solo dopo lโesame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere lโesame secondo lโordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2.
Art. 507 ( Ammissione di nuove prove ) – 1. Terminata lโacquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, puรฒ disporre anche di ufficio lโassunzione di nuovi mezzi di prove.
1 bis. Il giudice puรฒ disporre a norma del comma 1 anche lโassunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3.
Art. 508 ( Provvedimenti conseguenti allโammissione della perizia nel dibattimento ) – 1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito รจ immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non รจ possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se รจ necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
2. Con lโordinanza il giudice designa un componente del collegio per lโesercizio dei poteri previsti dallโart. 228.
3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed รจ esaminato a norma dellโart. 501.
Art. 509 ( Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie ) – 1. Nei casi previsti dagli artt. 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.
Art. 510 ( Verbale di assunzione dei mezzi di prova ) – 1. Nel verbale sono indicate le generalitร dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed รจ fatta menzione di quanto previsto dallโart. 497 comma 2.
2. Lโausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dellโesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonchรฉ le risposte delle persone esaminate.
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dallโart. 140 comma 2 sono esercitati dal presidente.
Art. 511 ( Letture consentite ) – 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni รจ disposta solo dopo lโesame della persona che le ha rese, a meno che lโesame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale รจ disposta solo dopo lโesame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza รจ consentita ai soli fini dellโaccertamento della esistenza della condizione di procedibilitร .
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, puรฒ indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Lโindicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice รจ vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facoltร di chiedere la lettura o lโindicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, รจ attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dellโart. 93.
Art. 511 bis ( Lettura di verbali di prove di altri procedimenti ) – 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nellโarticolo 238. Si applica il comma 2 dellโarticolo 511.
Art. 512 ( Lettura di atti per sopravvenuta impossibilitร di ripetizione ) – 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private (1) e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne รจ divenuta impossibile la ripetizione.
(1) Parole aggiunte dall’art. 18 L. 7 dicembre 2000, n. 397 in G.U. n.2 del 3 gennaio 2001.
Art. 512 bis ( Lettura di dichiarazioni rese da persona residente allโestero) – 1. Il giudice, a richiesta di parte, puรฒ disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente allโestero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non รจ comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile lโesame dibattimentale.
Art. 513 ( Lettura delle dichiarazioni rese dallโimputato nel corso delle indagini preliminari o nellโudienza preliminare ) – 1. Il giudice, se lโimputato รจ contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi allโesame dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallโimputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nellโudienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui allโart. 500, comma 4. (1)
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nellโarticolo 210 comma 1 (2), il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, lโaccompagnamento coattivo del dichiarante o lโesame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero lโesame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non รจ possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere allโesame in uno dei modi suddetti, si
applica la disposizione dellโarticolo 512 qualora la impossibilitร dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltร di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con lโaccordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dellโarticolo 392, si applicano le disposizioni di cui allโarticolo 511.
(1) Parole aggiunte dall’art. 18, 1 comma, lett.a) L.1 marzo 2001 n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001
(2) Parole inserite dall’art. 18, 1 comma, lett.b) L.1 marzo 2001 n. 63 in G.U.n.68 del 22 marzo 2001
Art. 514 ( Letture vietate ) – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli. 511, 512, 512 bis e 513, non puรฒ essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallโimputato, dalle persone indicate nellโarticolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nellโudienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dellโimputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dallโarticolo 511, รจ vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivitร compiute dalla polizia giudiziaria. Lโufficiale o lโagente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puรฒ servirsi di tali atti a norma dellโarticolo 499, comma 5.
Art. 515 ( Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento ) – 1. I verbali degli atti di cui รจ stata data lettura e i documenti ammessi a norma dellโart. 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
LIBRO VII
CAPO IV
NUOVE CONTESTAZIONI
Art. 516 (1) (2) ( Modifica della imputazione ) – 1. Se nel corso dellโistruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come รจ descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica lโimputazione e procede alla relativa contestazione.
1 bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichรฉ monocratica, lโinosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice รจ rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma
2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
1 ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale รจ prevista lโudienza preliminare, e questa non si รจ tenuta, lโinosservanza delle relative disposizioni รจ eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1 bis.
(1) La sentenza n. 265 del 30 giugno 1994 C.Cost., ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltร dellโimputato di richiedere al giudice del dibattimento lโapplicazione di pena a norma dellโart. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che giร risultava dagli atti di indagine al momento dellโesercizio dellโazione penale ovvero quando lโimputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
(2) La sentenza n. 530 del 29 dicembre 1995 C.Cost., ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltร dellโimputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento
Art. 517 (1) (2) ( Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento ) – 1. Qualora nel corso dellโistruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dellโart. 12 comma 1 lett. b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta allโimputato il reato o la circostanza, purchรฉ la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
1 bis. Si applicano le disposizioni previste dallโarticolo 516, commi 1 bis e 1 ter
(1) La sentenza n. 265 del 30 giugno 1994 C.Cost., ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la facoltร dellโimputato di richiedere al giudice del dibattimento lโapplicazione di pena a norma dellโart. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che giร risultava dagli atti di indagine al momento dellโesercizio dellโazione penale ovvero quando lโimputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
(2) La sentenza n. 530 del 29 dicembre 1995 C.Cost., ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede la facoltร dellโimputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento.
Art. 518 ( Fatto nuovo risultante dal dibattimento ) – 1. Fuori dei casi previsti dallโarticolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dellโimputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, puรฒ autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi รจ consenso dellโimputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.
Art. 519 ( Diritti delle parti ) – 1. Nei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa lโimputato che puรฒ chiedere un termine per la difesa.
2. Se lโimputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dallโart. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso lโimputato puรฒ chiedere lโammissione di nuove prove a norma dellโart. 507. (1) (2)
3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
(1) La sentenza n. 241 del 3 giugno 1992 C.Cost, ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo comma: a) nella parte in cui, nei casi previsti dallโart. 516 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dallโimputato di chiedere lโammissione di nuove prove;b) dellโinciso โ a norma dellโart. 507 โ.
(2) La sentenza n. 50 del 20 febbraio 1995 C.Cost., ha dichiarato lโillegittimitร costituzionale di questo comma, nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dellโart. 517 c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dallโimputato di chiedere lโammissione di nuove prove.
Art. 520 ( Nuove contestazioni allโimputato contumace o assente ) – 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli artt. 516 e 517 allโimputato contumace o assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto allโimputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nellโart. 519 commi 2 e 3.
Art. 521 ( Correlazione tra lโimputazione contestata e la sentenza ) – 1. Nella sentenza il giudice puรฒ dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nellโimputazione, purchรฉ il reato non ecceda la sua competenza nรฉ risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichรฉ monocratica.
2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto รจ diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma 2.
Art. 521 bis ( Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni ) – 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli
articoli 516, comma 1 bis e 1 ter, 517, comma 1 bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui รจ prevista l’udienza preliminare e questa non si รจ tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2. L’inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei motivi di impugnazione.
Art. 522 ( Nullitร della sentenza per difetto di contestazione ) – 1. Lโinosservanza delle disposizioni previste in questo capo รจ causa di nullitร .
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti รจ nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
CAPO V
DISCUSSIONE FINALE
Art. 523 ( Svolgimento della discussione ) – 1. Esaurita lโassunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dellโimputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dallโarticolo 533, comma 3 bis (1).
2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica รจ ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5. In ogni caso lโimputato e il difensore devono avere, a pena di nullitร , la parola per ultimi se la domandano.
6. La discussione non puรฒ essere interrotta per lโassunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessitร . Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dellโart. 507.
(1) Parole aggiunte dallโart. 4, co. 1 bis, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16 del 20 gennaio 2001.
Art. 524 ( Chiusura del dibattimento ) – 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.
TITOLO III
SENTENZA
CAPO I
DELIBERAZIONE
Art. 525 ( Immediatezza della deliberazione ) – 1. La sentenza รจ deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullitร assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti giร emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dallโart. 528, la deliberazione non puรฒ essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilitร . La sospensione รจ disposta dal presidente con ordinanza.
Art. 526 ( Prove utilizzabili ai fini della deliberazione ) – 1. Il giudice non puรฒ utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
1 bis. La colpevolezza dellโimputato non puรฒ essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si รจ sempre volontariamente sottratto allโesame da parte dellโimputato o del suo difensore. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 19 L. 1 marzo 2001, n. 63, in G.U. n.68 del 22 marzo 2001
Art. 527 ( Deliberazione collegiale ) – 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora lโesame del merito non risulti precluso dallโesito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti lโimputazione e, se occorre, quelle relative allโapplicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonchรฉ quelle relative alla responsabilitร civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianitร di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per etร .
3. Se nella votazione sullโentitร della pena o della misura di sicurezza si manifestano piรน di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravitร si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia paritร di voti, prevale la soluzione piรน favorevole allโimputato.
Art. 528 ( Lettura del verbale in camera di consiglio ) – 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero lโascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la
deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con lโassistenza dellโausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
CAPO II
DECISIONE
SEZIONE I
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
Art. 529 ( Sentenza di non doversi procedere ) – 1. Se lโazione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dellโesistenza di una condizione di procedibilitร รจ insufficiente o contraddittoria.
Art. 530 ( Sentenza di assoluzione ) – 1. Se il fatto non sussiste, se lโimputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non รจ previsto dalla legge come reato ovvero se il reato รจ stato commesso da persona non imputabile o non punibile per unโaltra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, รจ insufficiente o รจ contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che lโimputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato รจ stato commesso da persona imputabile.
3. Se vi รจ la prova che il fatto รจ stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilitร ovvero vi รจ dubbio sullโesistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
Art. 531 ( Dichiarazione di estinzione del reato ) – 1. Salvo quanto disposto dallโart. 129 comma 2, il giudice, se il reato รจ estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi รจ dubbio sullโesistenza di una causa di estinzione del reato.
Art. 532 ( Provvedimenti sulle misure cautelari personali ) – 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dellโimputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
SEZIONE II
SENTENZA DI CONDANNA
Art. 533 ( Condanna dellโimputato ) – 1. Se lโimputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e lโeventuale misura di sicurezza.
2. Se la condanna riguarda piรน reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
3 bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui allโarticolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puรฒ disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertร . (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U.n.16 del 20 gennaio 2001.
Art. 534 ( Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria ) – 1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterร insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
Art. 535 ( Condanna alle spese ) – 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali รจ stata pronunciata condanna.
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dellโart. 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza รจ rettificata a norma dellโart. 130.
Art. 536 ( Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna ) – 1. Nei casi previsti dallโart. 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve
essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Art. 537 ( Pronuncia sulla falsitร di documenti ) – 1. La falsitร di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, รจ dichiarata nel dispositivo.
2. Con lo stesso dispositivo รจ ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se รจ il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dellโatto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non รจ ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3. La pronuncia sulla falsitร รจ impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sullโimputazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
SEZIONE III
DECISIONE SULLE QUESTIONI CIVILI
Art. 538 ( Condanna per la responsabilitร civile ) – 1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti.
2. Se pronuncia condanna dellโimputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresรฌ alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
3. Se il responsabile civile รจ stato citatoo รจ intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno รจ pronunciata anche contro di lui in solido, quando รจ riconosciuta la sua responsabilitร .
Art. 539 ( Condanna generica ai danni e provvisionale ) – 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
2. A richiesta della parte civile, lโimputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene giร raggiunta la prova.
Art. 540 ( Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili ) – 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno รจ dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale รจ immediatamente esecutiva.
Art. 541 ( Condanna alle spese relative allโazione civile ) – 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna lโimputato e il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve lโimputato per cause alla diverse dal difetto di imputabilitร , il giudice, se ne รจ fatta richiesta, condanna la parte civile rifusione delle spese processuali sostenute dallโimputato e dal responsabile civile per effetto dellโazione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi รจ colpa grave, puรฒ inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati allโimputato o al responsabile civile.
Art. 542 ( Condanna del querelante alle spese e ai danni ) – 1. Nel caso di assoluzione perchรฉ il fatto non sussiste o perchรฉ lโimputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dellโart. 427 per ciรฒ che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonchรฉ alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dellโimputato e del responsabile civile.
2. Lโavviso del deposito della sentenza รจ notificato al querelante.
Art. 543 ( Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno ) – 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dellโart. 186 del codice penale รจ ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se lโinserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puรฒ provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dallโobbligato.
Art. 544 ( Redazione della sentenza ) – 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo รจ redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza รจ fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione รจ particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravitร delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, puรฒ indicare nel dispositivo un termine piรน lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3 bis. Nelle ipotesi previste dallโarticolo 533, comma 3 bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 รจ raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si รจ accordata precedenza. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, co. 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U.n.16 del 20 gennaio 2001.
CAPO III
ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE
Art. 545 ( Pubblicazione della sentenza ) – 1. La sentenza รจ pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
2. La lettura della motivazione redatta a norma dellโart. 544 comma 1 segue quella del dispositivo e puรฒ essere sostituita con unโesposizione riassuntiva.
3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti allโudienza.
Art. 546 ( Requisiti della sentenza ) – 1. La sentenza contiene:
a) lโintestazione ยซin nome del popolo italianoยป e lโindicazione dellโautoritร che lโha pronunciata;
b) le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchรฉ le generalitร delle altre parti private;
c) lโimputazione;
d) lโindicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione รจ fondata, con lโindicazione delle prove poste a base della decisione stessa e lโenunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;
f) il dispositivo, con lโindicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.
2. La sentenza emessa dal giudice collegiale รจ sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puรฒ sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dellโimpedimento, il componente piรน anziano del collegio; se non puรฒ sottoscrivere lโestensore, alla sottoscrizione, previa menzione dellโimpedimento, provvede il solo presidente.
3. Oltre che nel caso previsto dallโart. 125 comma 3, la sentenza รจ nulla se manca o รจ incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Art. 547 ( Correzione della sentenza ) – 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o รจ incompleto alcuno
degli altri requisiti previsti dallโart. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dellโart. 130.
Art. 548 (1) ( Deposito della sentenza ) – 1. La sentenza รจ depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dallโart. 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non รจ depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dellโart. 544 comma 3, lโavviso di deposito รจ comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. ร notificato altresรฌ a chi risulta difensore dellโimputato al momento del deposito della sentenza.
3. Lโavviso di deposito con lโestratto della sentenza รจ in ogni caso notificato allโimputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.
(1) Nel caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, va comunque notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero lโavviso di deposito ( C.Cost. 30 luglio 1993, n. 364 ).
LIBRO VIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
TITOLO I
DISPOSIZIONE GENERALE
Art. 549 (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica). 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciรฒ che non รจ previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.
TITOLO II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio) – 1. Il pubblico ministero esercita lโazione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allโarticolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dellโarticolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallโarticolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dallโarticolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dellโarticolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma dellโarticolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dellโarticolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
f) furto aggravato a norma dellโarticolo 625 del codice penale;
g) ricettazione prevista dallโarticolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato lโazione penale con citazione diretta per un reato per il quale รจ prevista lโudienza preliminare e la relativa eccezione รจ proposta entro il termine indicato dallโarticolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Art. 551 (Procedimenti connessi) – 1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio รจ ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dellโarticolo 416.
Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio) – 1 Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalitร dellโimputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonchรฉ le generalitร delle altre parti private, con lโindicazione dei difensori;
b) lโindicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) lโenunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare lโapplicazione di misure di sicurezza, con lโindicazione dei relativi articoli di legge;
d) lโindicazione del giudice competente per il giudizio nonchรฉ del luogo, del giorno e dellโora della comparizione, con lโavvertimento allโimputato che non comparendo sarร giudicato in contumacia;
e) lโavviso che lโimputato ha facoltร di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarร assistito dal difensore di ufficio;
f) lโavviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, lโimputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puรฒ presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;
g) lโavviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari รจ depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltร di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dellโausiliario che lo assiste.
2. Il decreto รจ nullo se lโimputato non รจ identificato in modo certo ovvero se manca o รจ insufficiente lโindicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto รจ altresรฌ nullo se non รจ preceduto dallโavviso previsto dallโarticolo 415 bis, nonchรฉ dallโinvito a presentarsi per rendere lโinterrogatorio ai sensi dellโarticolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415 bis.
3. Il decreto di citazione รจ notificato allโimputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per lโudienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine รจ ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione รจ depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nellโarticolo 416, comma 2.
Art. 553. (Trasmissione degli atti al giudice dellโudienza di comparizione in dibattimento) -1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Art. 554. (Atti urgenti). – 1. Il giudice per le indagini preliminari รจ competente ad assumere gli atti urgenti a norma dellโarticolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non รจ trasmesso al giudice a norma dellโarticolo 553, comma 1.
Art. 555. (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). – 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per lโudienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilitร , depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchรฉ delle persone indicate nellโarticolo 210 di cui intendono chiedere lโesame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, lโimputato o il pubblico ministero puรฒ presentare la richiesta prevista dallโarticolo 444, comma 1; lโimputato, inoltre, puรฒ richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato รจ perseguibile a querela, verifica se il querelante รจ disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono lโammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare lโacquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonchรฉ della documentazione relativa allโattivitร di investigazione difensiva.
5. Per tutto ciรฒ che non รจ espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.
TITOLO III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 556 (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta). – 1. Per il giudizio abbreviato e per lโapplicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.
2. Se manca lโudienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresรฌ, in quanto applicabile, la disposizione dellโarticolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata lโordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa lโudienza per il giudizio.
Art. 557 (Procedimento per decreto). – 1. Con lโatto di opposizione lโimputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o lโapplicazione della pena a norma dellโarticolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente allโopposizione, lโimputato non puรฒ chiedere il giudizio abbreviato o lโapplicazione della pena su richiesta, nรฉ presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Art. 558 (Convalida dellโarresto e giudizio direttissimo). – 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito lโarresto in flagranza o che hanno avuto in consegna lโarrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dellโarresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dellโarticolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito lโarresto o che hanno avuto in consegna lโarrestato gliene danno immediata notizia e presentano lโarrestato allโudienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dallโarresto. Non si applica la disposizione prevista dallโarticolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato lโarrestato autorizza lโufficiale o lโagente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente lโarrestato per la convalida dellโarresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che lโarrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dellโarticolo 386, lo puรฒ presentare direttamente allโudienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dallโarresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al piรน presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dellโarticolo 391, in quanto compatibili.5. Se lโarresto non รจ convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando lโimputato e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se lโarresto รจ convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. Lโimputato ha facoltร di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando lโimputato si avvale di tale facoltร , il dibattimento รจ sospeso fino allโudienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
8. Subito dopo lโudienza di convalida, lโimputato puรฒ formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dellโarticolo 452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puรฒ, altresรฌ, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dallโarticolo 449, commi 4 e 5.
TITOLO IV
DIBATTIMENTO
Art. 559 (Dibattimento). – 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.
2. Anche fuori dei casi previsti dallโarticolo 140, il verbale di udienza รจ redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
3. Lโesame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nellโarticolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, lโesame puรฒ essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza รจ sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
Artt. 560-567 [….] (1)
(1) da ritenersi abrogati a seguito della sostituzione dellโintero libro VIII ex L. 16/12/99 n. 479
LIBRO IX
IMPUGNAZIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 568 (Regole generali) – 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertร personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell`art. 28.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre impugnazione รจ necessario avervi interesse.
5. Lโimpugnazione รจ ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che lโha proposta. Se lโimpugnazione รจ proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Art. 569 (Ricorso immediato per cassazione) – 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado puรฒ proporre direttamente ricorso per cassazione.
2. Se la sentenza รจ appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell`art. 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, lโappello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se lโatto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dallโart. 606 comma 1 lett. d) ed e). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.
4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia lโannullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per lโappello.
Art. 570 (Impugnazione del pubblico ministero) – 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale puรฒ proporre impugnazione nonostante lโimpugnazione o lโacquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. Lโimpugnazione puรฒ essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nellโatto di appello puรฒ partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione รจ disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
Art. 571 (Impugnazione dellโimputato) – 1. Lโimputato puรฒ proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
2. Il tutore per lโimputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per lโimputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre lโimpugnazione che spetta allโimputato.
3.Puรฒ inoltre proporre impugnazione il difensore dellโimputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. [Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puรฒ proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste] (1).
4. Lโimputato, nei modi previsti per la rinuncia, puรฒ togliere effetto allโimpugnazione proposta dal suo difensore. Per lโefficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, รจ necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.
(1) Periodo soppresso dall’art. 46, l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 572 (Richiesta della parte civile o della persona offesa) – 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli art. 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
Art. 573 (Impugnazione per i soli interessi civili) – 1. Lโimpugnazione per i soli interessi civili รจ proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
2. Lโimpugnazione per i soli interessi civili non sospende lโesecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.
Art. 574 (Impugnazione dellโimputato per gli interessi civili) – 1. Lโimputato puรฒ proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
2. Lโimputato puรฒ altresรฌ proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
3. Lโimpugnazione รจ proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
4. Lโimpugnazione dellโimputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.
Art. 575 (Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) – 1. Il responsabile civile puรฒ proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilitร dellโimputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. Lโimpugnazione รจ proposta col mezzo che la legge attribuisce allโimputato.
2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
3. Il responsabile civile puรฒ altresรฌ proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali .
Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del querelante) – 1. La parte civile puรฒ proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano lโazione civile e, ai soli effetti della responsabilitร civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puรฒ proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell`art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell`art. 542.
Art. 577 (Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione) – 1. La persona offesa costituita parte civile puรฒ proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.
Art. 578 (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione) – 1. Quando nei confronti dellโimputato รจ stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sullโimpugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Art. 579 (Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza) – 1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento รจ data impugnazione anche per ciรฒ che concerne le misure di sicurezza, se lโimpugnazione รจ proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2. Lโimpugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza รจ proposta a norma dell`art. 680 comma 2.
3. Lโimpugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca รจ proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Art. 580 (Conversione del ricorso in appello) – 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nellโappello.
Art. 581 (Forma dellโimpugnazione) -1. Lโimpugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:
a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce lโimpugnazione;
b) le richieste;
c) i motivi, con lโindicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Art. 582 (Presentazione dellโimpugnazione) – 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, lโatto di impugnazione รจ presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone lโindicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
2. Le parti private e i difensori possono presentare lโatto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo รจ diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente consolare allโestero. In tali casi, lโatto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.
Art. 583 (Spedizione dellโatto di impugnazione) – 1. Le parti e i difensori possono proporre lโimpugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nellโart. 582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente lโatto di impugnazione e appone su questโultimo lโindicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
2. Lโimpugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dellโatto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Art. 584 (Notificazione della impugnazione) – 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, lโatto di impugnazione รจ comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed รจ notificato alle parti private senza ritardo.
Art. 585 (Termini per lโimpugnazione) – 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, รจ:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dallโart. 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dallโart. 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dallโart. 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dellโavviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando รจ redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dallโart. 548 comma 2, dal giorno in cui รจ stata eseguita la notificazione o la comunicazione dellโavviso di deposito;
d) dal giorno in cui รจ stata eseguita la notificazione o la comunicazione dellโavviso di deposito con lโestratto del provvedimento, per lโimputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza รจ diversa per lโimputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dellโudienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. Lโinammissibilitร dellโimpugnazione si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 586 (Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento) – 1. Quando non รจ diversamente stabilito dalla legge, lโimpugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento puรฒ essere proposta, a pena di inammissibilitร , soltanto con lโimpugnazione contro la sentenza. Lโimpugnazione รจ
tuttavia ammissibile anche se la sentenza รจ impugnata soltanto per connessione con lโordinanza.
2. Lโimpugnazione dellโordinanza รจ giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Contro le ordinanze in materia di libertร personale รจ ammessa lโimpugnazione immediata, indipendentemente dallโimpugnazione contro la sentenza.
Art. 587 (Estensione dellโimpugnazione) – 1. Nel caso di concorso di piรน persone in uno stesso reato, lโimpugnazione proposta da uno degli imputati, purchรฉ non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, lโimpugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
3. Lโimpugnazione proposta dallโimputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Lโimpugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova allโimputato anche agli effetti penali, purchรฉ non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Art. 588 (Sospensione della esecuzione) – 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino allโesito del giudizio di impugnazione, lโesecuzione del provvedimento impugnato รจ sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertร personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 589 (Rinuncia allโimpugnazione) – 1. Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato puรฒ rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino allโapertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia puรฒ essere effettuata prima dellโinizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se lโimpugnazione stessa รจ stata proposta da altro pubblico ministero.
2. Le parti private possono rinunciare allโimpugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia รจ presentata a uno degli organi competenti a ricevere lโimpugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dellโinizio della discussione.
4. Quando lโimpugnazione รจ trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puรฒ essere effettuata, prima dellโudienza, dal pubblico ministero che ha proposto lโimpugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dellโimpugnazione, anche se la stessa รจ stata proposta da altro pubblico ministero.
Art. 590 (Trasmissione di atti in seguito allโimpugnazione) – 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, lโatto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Art. 591 (Inammissibilitร dellโimpugnazione) – 1. Lโimpugnazione รจ inammissibile:
a) quando รจ proposta da chi non รจ legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non รจ impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 583, 585 e 586;
d) quando vi รจ rinuncia allโimpugnazione.
2. Il giudice dellโimpugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza lโinammissibilitร e dispone lโesecuzione del provvedimento impugnato.
3. Lโordinanza รจ notificata a chi ha proposto lโimpugnazione ed รจ soggetta a ricorso per cassazione. Se lโimpugnazione รจ stata proposta personalmente dallโimputato, lโordinanza รจ notificata anche al difensore.
4. Lโinammissibilitร , quando non รจ stata rilevata a norma del comma 2, puรฒ essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 592 (Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione) – 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile lโimpugnazione, la parte privata che lโha proposta รจ condannata alle spese del procedimento.
2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell`art. 587 sono condannati alle spese in solido con lโimputato che ha proposto lโimpugnazione.
3. Lโimputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale รจ condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente รจ condannata alle spese.
TITOLO II
APPELLO
Art. 593 (Casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443, 448 comma 2, 469 il pubblico ministero e lโimputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
2. Lโimputato non puรฒ appellare contro la sentenza di proscioglimento perchรฉ il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali รจ stata applicata la sola pena dellโammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.(1)
(1) Comma sostituito dall’art.13 L.26 marzo 2001 n.128, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001[il testo precedente era: 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali รจ stata applicata la sola pena dellโammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.]
Art. 594 (Appello del pubblico ministero).
[1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura.] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 218 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
Art. 595 (Appello incidentale) – 1. La parte che non ha proposto impugnazione puรฒ proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dallโart. 584.
2. Lโappello incidentale รจ proposto, presentato e notificato a norma degli artt. 581, 582, 583 e 584.
3. Lโappello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dallโart. 597 comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dallโart. 587.
4. Lโappello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilitร dellโappello principale o di rinuncia allo stesso.
Art. 596 (Giudice competente) – 1. Sullโappello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, decide la corte di appello.
2. Sullโappello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
3. Salvo quanto previsto dallโart. 428, sullโappello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari, decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise.
Art. 597 (Cognizione del giudice di appello) – 1. Lโappello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
2. Quando appellante รจ il pubblico ministero:
a) se lโappello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puรฒ, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica piรน grave, mutare la specie o aumentare la quantitร della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
b) se lโappello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice puรฒ pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice puรฒ applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.
3. Quando appellante รจ il solo imputato, il giudice non puรฒ irrogare una pena piรน grave per specie o quantitร , applicare una misura di sicurezza nuova o piรน grave, prosciogliere lโimputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nรฉ revocare benefici, salva la facoltร , entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piรน grave, purchรฉ non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
4. In ogni caso se รจ accolto lโappello dellโimputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata รจ corrispondentemente diminuita.
5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piรน circostanze attenuanti; puรฒ essere altresรฌ effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell`art. 69 del codice penale.
Art. 598 (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello) – 1. In grado di appello si osservano in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio) – 1. Quando lโappello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, lโapplicabilitร delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dallโart. 127.
2. Lโudienza รจ rinviata se sussiste un legittimo impedimento dellโimputato che ha manifestato la volontร di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dellโistruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell`art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando รจ disposta la rinnovazione, il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresรฌ quando le parti, nelle forme previste dallโart. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sullโaccoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto lโaccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, lโimputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono dโaccordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
Art. 600 (Provvedimenti in ordine allโesecuzione delle condanne civili) – 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell`art. 540 comma 1 ovvero lโha rigettata, la parte civile puรฒ riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
2. Il responsabile civile e lโimputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello puรฒ disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa lโesecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.
Art. 601 (Atti preliminari al giudizio) – 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dellโimputato appellante; ordina altresรฌ la citazione dellโimputato non appellante se vi รจ appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dallโart. 587 o se lโappello รจ proposto per i soli interessi civili.
2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell`art. 599, ne รจ fatta menzione nel decreto di citazione.
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dallโart. 429 comma 1 lett. a), f), g) nonchรฉ lโindicazione del giudice competente. Il termine per comparire non puรฒ essere inferiore a venti giorni.
4. E’ ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa รจ citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, รจ notificato avviso ai difensori.
6. Il decreto di citazione รจ nullo se lโimputato non รจ identificato in modo certo ovvero se manca o รจ insufficiente lโindicazione di uno dei requisiti previsti dallโart. 429 comma 1 lett. f).
Art. 602 (Dibattimento di appello) – 1. Nellโudienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
2. Se le parti richiedono concordemente lโaccoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell`art. 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dallโaccordo.
3. Nel dibattimento puรฒ essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonchรฉ, entro i limiti previsti dagli artt. 511 e seguenti., di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’art. 523.
Art. 603 (Rinnovazione dellโistruzione dibattimentale) – 1. Quando una parte, nellโatto di appello o nei motivi presentati a norma dell`art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove giร acquisite nel dibattimento di primo grado o lโassunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dellโistruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dellโistruzione dibattimentale nei limiti previsti dallโart. 495 comma 1.
3. La rinnovazione dellโistruzione dibattimentale รจ disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
4. Il giudice dispone, altresรฌ, la rinnovazione dellโistruzione dibattimentale quando lโimputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando lโatto di citazione per il giudizio di primo grado รจ stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dellโistruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilitร , il dibattimento รจ sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Art. 604 (Questioni di nullitร ) – 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dallโart. 522, dichiara la nullitร in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi รจ stata condanna per un fatto diverso o
applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.
3. Quando vi รจ stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.
4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullitร indicate nellโart. 179, da cui sia derivata la nullitร del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si รจ verificata la nullitร . Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullitร indicate nellโart. 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullitร del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
5. Se si tratta di altre nullitร che non sono state sanate, il giudice di appello puรฒ ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullitร , decidere nel merito, qualora riconosca che lโatto non fornisce elementi necessari al giudizio.
6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato รจ estinto o che lโazione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale piรน vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Art. 605 (Sentenza) – 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Le pronunce del giudice di appello sullโazione civile sono immediatamente esecutive.
3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, รจ trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi รจ competente per lโesecuzione e non รจ stato proposto ricorso per cassazione
LIBRO IX
TITOLO III
RICORSO PER CASSAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 606 (Casi di ricorso) – 1. Il ricorso per cassazione puรฒ essere proposto per i seguenti motivi:
a) esercizio da parte del giudice di una potestร riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nellโapplicazione della legge penale;
c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitร , di inutilizzabilitร , di inammissibilitร o di decadenza;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell`art. 495 comma 2;
e) mancanza o manifesta illogicitร della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puรฒ essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
3. Il ricorso รจ inammissibile se รจ proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Art. 607 (Ricorso dellโimputato) – 1. Lโimputato puรฒ ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puรฒ, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
Art. 608 (Ricorso del pubblico ministero) – 1. Il procuratore generale presso la corte di appello puรฒ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale puรฒ ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. [Il procuratore della Repubblica presso la pretura puรฒ proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura] (1).
4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dallโart. 569 e da altre disposizioni di legge.
(1) Comma soppresso dall’art. 204, lett. a), d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
Art. 609 (Cognizione della corte di cassazione) – 1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2. La corte decide altresรฌ le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
CAPO II
PROCEDIMENTO
Art. 610 (Atti preliminari) – 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilitร dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dร comunicazione del deposito degli atti e della data dell’udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L’avviso contiene l’enunciazione della causa di inammissibilitร rilevata. Si applica il comma 1 dell’articolo 611. Ove non venga dichiarata
l’inammissibilitร , gli atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all’assegnazione dei ricorsi alle
singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. (1)
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresรฌ la riunione dei giudizi nei casi
previsti dallโart. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
[4. La cancelleria dร immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilitร del ricorso.] (2)
5. Almeno trenta giorni prima della data dellโudienza, la cancelleria ne dร avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarร deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio. [In questโultimo caso, lโavviso deve inoltre precisare se vi รจ la richiesta di dichiarazione di inammissibilitร , enunciando la causa dedotta.] (3)
(1) Comma cosรฌ sostituito dallโart.6, co. 2, lett. a) L. n. 128 del 26 marzo 2001, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001. Il testo previgente era: [1. Il presidente della Corte di Cassazione provvede allโassegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario].
(2) Comma abrogato dallโart.6, co. 2, lett. b) L. n 128 del 26 marzo del 2001, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001.
(3) Periodo soppresso dallโart.6, co. 2, lett. c) L. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001.
Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio) – 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dellart. 442. Se non รจ diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dallโart. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dellโudienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.
[2. Nello stesso modo la corte procede quando รจ stata richiesta la dichiarazione di inammissibilitร del ricorso. Se non dichiara lโinammissibilitร la corte fissa la data per la decisione dei ricorso in udienza pubblica.] (1)
(1) Comma abrogato dallโart.6, co.3, L n. 128 del 26 marzo del 2001, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001.
Art. 612 (Sospensione dellโesecuzione della condanna civile) – 1. A richiesta dellโimputato o del responsabile civile, la corte di cassazione puรฒ sospendere, in pendenza del ricorso, lโesecuzione della condanna civile, quando puรฒ derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile รจ adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.
Art. 613 (Difensori) – 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, lโatto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilitร , da difensori iscritti nellโalbo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti รจ presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore รจ nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore รจ quello che ha assistito la parte nellโultimo giudizio, purchรฉ abbia i requisiti indicati nel comma 1.
3. Se lโimputato รจ privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’art. 97.
4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche allโimputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 614 (Dibattimento) – 1. Le norme concernenti la pubblicitร , la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
3. Nellโudienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolaritร degli avvisi, dandone atto a verbale, quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dellโimputato espongono nellโordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.
CAPO III
SENTENZA
Art. 615 (Deliberazione e pubblicazione) – 1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicitร o per lโimportanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 527 e 546.
2. Se non provvede a norma degli artt. 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. La sentenza รจ pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
4. Prima della lettura, il dispositivo รจ sottoscritto dal presidente.
Art. 616 (Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilitร del ricorso) – 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto รจ condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso รจ dichiarato inammissibile, la parte privata รจ inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni. Nello stesso modo si puรฒ provvedere quando il ricorso รจ rigettato.
Art. 617 (Motivazione e deposito) – 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dallโestensore, รจ depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e lโapprovazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalitร .
Art.618 (Decisioni delle sezioni unite) – 1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o puรฒ dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, puรฒ con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
Art. 619 (Rettificazione di errori non determinanti annullamento) – 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono lโannullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantitร della pena per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge piรน favorevole allโimputato anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Art. 620 (Annullamento senza rinvio) – 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:
a) se il fatto non รจ previsto dalla legge come reato, se il reato รจ estinto o se lโazione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;
d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;
e) se la sentenza รจ nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in relazione a un reato concorrente;
f) se la sentenza รจ nulla a norma e nei limiti dell’art. 522 in relazione a un fatto nuovo;
g) se la condanna รจ stata pronunciata per errore di persona;
h) se vi รจ contraddizione fra la sentenza o lโordinanza impugnata e unโaltra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non รจ ammesso lโappello;
l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero puรฒ essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.
Art. 621 (Effetti dellโannullamento senza rinvio) – 1. Nel caso previsto dallโart. 620 comma 1 lett. b), la corte dispone che gli atti siano trasmessi allโautoritร competente che essa designa; in quello previsto dalla lett. e) e in quello previsto dalla lett. f), la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lett. h), ordina lโesecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina lโesecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell’art. 669; in quello previsto dalla lett. i) ritiene il giudizio qualificando lโimpugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lett. l), procede alla determinazione della pena o dร i provvedimenti che occorrono.
Art. 622 (Annullamento della sentenza ai soli effetti civili) – 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano lโazione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dellโimputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se lโannullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Art. 623 (Annullamento con rinvio) – 1. Fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622:
a) se รจ annullata unโordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che lโha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se รจ annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dallโart. 604 comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se รจ annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio รจ rinviato rispettivamente a unโaltra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piรน vicini;
d) se รจ annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;
Art. 624 (Annullamento parziale) – 1. Se lโannullamento non รจ pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autoritร di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. Lโomissione di tale dichiarazione รจ riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. Lโordinanza puรฒ essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalitร .
3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza lโosservanza delle forme previste dallโart. 127.
Art. 624 bis (Cessazione delle misure cautelari) – 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d’appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 5, L. n. 128 del 26 marzo del 2001, in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001.
Art. 625 (Provvedimenti conseguenti alla sentenza) – 1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilitร del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dellโoriginale, della decisione della corte .
Art. 625 bis (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) – 1. E’ ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta รจ proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.
La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravitร , la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L’errore materiale di cui al comma 1 puรฒ essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta รจ proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilitร ; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 6, della l. nยฐ 128 del 26 marzo del 2001, pubblicata sulla G.U. nยฐ 91 del 19 aprile 2001.
Art.626 (Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale) – 1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perchรฉ dia i provvedimenti occorrenti.
Art. 627 (Giudizio di rinvio dopo annullamento) – 1. Nel giudizio di rinvio non รจ ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dallโart. 25.
2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza รจ stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se รจ annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dellโistruzione dibattimentale per lโassunzione delle prove rilevanti per la decisione.
3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciรฒ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullitร , anche assolute, o inammissibilitร , verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, lโannullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dellโannullamento sia esclusivamente personale. Lโimputato che puรฒ giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltร di intervenire nel giudizio di rinvio.
Art. 628 (Impugnabilitร della sentenza del giudice di rinvio) – 1. La sentenza del giudice di rinvio puรฒ essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puรฒ essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti giร decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell`art. 627 comma 3.
TITOLO IV
REVISIONE
Art. 629 (Condanne soggette a revisione) – 1. E` ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena รจ giร stata eseguita o รจ estinta.
Art. 630 (Casi di revisione) – 1. La revisione puรฒ essere richiesta:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in unโaltra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;
b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dallโart. 3 ovvero una delle questioni previste dallโart. 479;
c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle giร valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell`art. 631;
d) se รจ dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsitร in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.
Art. 631 (Limiti della revisione) – 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena dโinammissibilitร della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531.
Art. 632 (Soggetti legittimati alla richiesta) – 1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato lโautoritร tutoria e se il condannato รจ morto, lโerede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lett. a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 633 (Forma della richiesta) – 1. La richiesta di revisione รจ proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11.
2. Nei casi previsti dallโart. 630 comma 1 lett. a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dallโart. 630 comma 1 lett. d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
Art. 634 (Declaratoria dโinammissibilitร ) – 1. Quando la richiesta รจ proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza lโosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza lโinammissibilitร e puรฒ condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da L. 500.000 a L. 4 milioni.
2. Lโordinanza รจ notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione.In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11.
Art. 635 (Sospensione dellโesecuzione) – 1. La corte di appello puรฒ in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dellโesecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca lโordinanza e dispone che riprenda lโesecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro lโordinanza che decide sulla sospensione dellโesecuzione, sullโapplicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Art. 636 (Giudizio di revisione) – 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
Art. 637 (Sentenza) – 1. La sentenza รจ deliberata secondo le disposizioni degli artt. 525 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non puรฒ pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che lโha proposta al pagamento delle spese processuali e, se รจ stata disposta la sospensione dispone che riprenda lโesecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Art. 638 (Revisione a favore del condannato defunto) – 1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello
nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.
Art. 639 (Provvedimenti in accoglimento della richiesta) – 1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dallโart. 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresรฌ la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nellโart. 240 comma 2 n. 2 codice penale.
Art. 640 (Impugnabilitร della sentenza) – 1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione รจ soggetta al ricorso per cassazione.
Art. 641 (Effetti dellโinammissibilitร o del rigetto) – 1. Lโordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Art. 642 (Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta) – 1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dellโinteressato, รจ affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dellโultima residenza del condannato. Lโufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.
2. Su richiesta dellโinteressato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che lโestratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.
Art. 643 (Riparazione dellโerrore giudiziario) – 1. Chi รจ stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave allโerrore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dellโeventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero tenuto conto delle condizioni dellโavente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. Lโavente diritto, su sua domanda, puรฒ essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
3. Il diritto alla riparazione รจ escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell’art. 657 comma 2.
Art. 644 (Riparazione in caso di morte) – 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
2. A tali persone, tuttavia, non puรฒ essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma รจ ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dallโerrore a ciascuna persona.
3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnitร prevista dallโart. 463 del codice civile.
Art. 645 (Domanda di riparazione) – 1. La domanda di riparazione รจ proposta, a pena di inammissibilitร , entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed รจ presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
2. Le persone indicate nellโart. 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nellโart. 638 ovvero giovarsi della domanda giร proposta da altri. Se la domanda รจ presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire lโindicazione degli altri aventi diritto.
Art. 646 (Procedimento e decisione) – 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dallโart. 127.
2. La domanda, con il provvedimento che fissa lโudienza, รจ comunicata al pubblico ministero ed รจ notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso lโavvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
3. Lโordinanza che decide sulla domanda di riparazione รจ comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dallโart. 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna allโinteressato una provvisionale a titolo di alimenti.
Art. 647 (Risarcimento del danno e riparazione) – 1. Nel caso previsto dallโart. 630 comma 1 lett. d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.
LIBRO X
ESECUZIONE
TITOLO I
GIUDICATO
Art. 648. (Irrevocabilitร delle sentenze e dei decreti penali). 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non รจ ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l’impugnazione รจ ammessa, la sentenza รจ irrevocabile quando รจ inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi รจ stato ricorso per cassazione, la sentenza รจ irrevocabile dal giorno in cui รจ pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna รจ irrevocabile quando รจ inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.
Art. 649. (Divieto di un secondo giudizio). 1. L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puรฒ essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345.
2. Se ciรฒ nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 650. (Esecutivitร delle sentenze e dei decreti penali). 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piรน soggette a impugnazione.
Art. 651. (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno). 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceitร penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Art. 652 ( Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno). 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto รจ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltร legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75 comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
(1) periodo cosรฌ sostituito dall’art.9 L.27.03.01 n.97, in G.U. n.80 del 05.04.01. Il testo precedente era: (…) promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75 comma 2.]
Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] (1) nel giudizio disciplinare). 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento] (2) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilitร disciplinare davanti alle pubbliche autoritร quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (3) che l’imputato non lo ha commesso.
1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilitร disciplinare davanti alle pubbliche autoritร quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceitร penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (4)
(1) parole soppresse dall’art.1, comma 1, lett.a) L.27.03.01 n.97, in G.U. n.80 del 05.04.01
(2) parole soppresse dall’art.1, comma 1, lett.b) L.27.03.01 n.97, in G.U. n.80 del 05.04.01
(3) parole inserite dall’art.1, comma 1, lett.b) L.27.03.01 n.97, in G.U. n.80 del 05.04.01
(4) comma aggiunto dall’art.1, comma 1, lett.c) L.27.03.01 n.97, in G.U. n.80 del 05.04.01
Art. 654. (Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi). 1. Nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchรฉ i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchรฉ la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.
TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 655. (Funzioni del pubblico ministero). 1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti
2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione.
3. Quando occorre, il pubblico ministero puรฒ chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede.
4. Se per l’esecuzione di un provvedimento รจ necessaria l’autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all’autoritร competente; l’esecuzione รจ sospesa fino a quando l’autorizzazione non รจ concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessitร dell’autorizzazione รจ sorta nel corso dell’esecuzione.
5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali รจ prescritta nel presente titolo, la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullitร , entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97, senza che ciรฒ determini la sospensione o il ritardo dell’esecuzione
Art. 656. (Esecuzione delle pene detentive). 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non รจ detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine รจ consegnata all’interessato.
2. Se il condannato รจ giร detenuto, l’ordine di esecuzione รจ comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalitร della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine รจ notificato al difensore del condannato.
4. L’ordine che dispone la carcerazione รจ eseguito secondo le modalitร previste dall’articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non รจ superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi in cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni puรฒ essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresรฌ che, ove non sia presentata l’istanza nonchรฉ la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l’esecuzione della pena avrร corso immediato
6. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal
ricevimento dell’istanza. Se l’istanza non รจ corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa puรฒ essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltร del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non puรฒ essere disposta piรน di una volta,anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione.
8 bis. Quando รจ provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puรฒ assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali puรฒ disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non puรฒ essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardi al tribunale di sorveglianza perchรฉ provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente รจ considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.(1)
(1) articolo cosรฌ modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g), del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U. n.16 del 20.01.01
Art. 657. (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia รจ ancora in
corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non รจ stata applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresรฌ il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna รจ stata revocata, quando per il reato รจ stata concessa amnistia o quando รจ stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puรฒ chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire, nei casi previsti dal comma 2, puรฒ altresรฌ chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore
Art.658. (Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza). 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’art. 659 comma 2.
Art. 659. (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza). 1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalitร previste dall’art. 656 comma 4.
Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento puรฒ emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all’autoritร di pubblica sicurezza e, quando ne รจ il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell’interessato.
Art.660. (Esecuzione delle pene pecuniarie). 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Quando รจ accertata la impossibilitร di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell’effettiva insolvibilitร del condannato e, se ne รจ il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena รจ stata rateizzata, รจ convertita la parte non ancora pagata
3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza puรฒ disporre la rateizzazione della pena a norma dell’art. 133 ter del codice penale se essa non รจ stata disposta con la sentenza di condanna ovvero puรฒ differire la conversione per un tempo
non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, รจ disposto un nuovo differimento, altrimenti รจ ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l’esecuzione รจ stata differita.
4. Con l’ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalitร delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
5. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione.
Art.661. (Esecuzione delle sanzioni sostitutive). 1. Per l’esecuzione della semidetenzione e della libertร controllata, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, รจ eseguita a norma dell’art. 660 .
Art.662. (Esecuzione delle pene accessorie). 1. Per l’esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli artt. 32 e 34 del codice penale, trasmette l’estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza al giudice civile competente.
2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290
Art. 663. (Esecuzione di pene concorrenti). 1. Quando la stessa persona รจ stata condannata con piรน sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero รจ notificato al condannato e al suo difensore
Art.664. (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilitร o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciรฒ non sia espressamente stabilito.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell’interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
3. I provvedimenti non piรน revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato.
4. Per l’esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l’estratto della sentenza esecutiva all’autoritร amministrativa competente.
LIBRO X
TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
CAPO I
GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Art.665. (Giudice competente). 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento รจ il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando รจ stato proposto appello, se il provvedimento รจ stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, รจ competente il giudice di primo grado; altrimenti รจ competente il giudice di appello.
3. Quando vi รจ stato ricorso per cassazione e questo รจ stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, รจ competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando รจ stato pronunciato l’annullamento con rinvio, รจ competente il giudice di rinvio.
4. Se l’esecuzione concerne piรน provvedimenti emessi da giudici diversi, รจ competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, รจ competente in ogni caso il giudice ordinario.
4 bis. Se l’esecuzione concerne piรน provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione รจ attribuita in ogni caso al collegio.
Art.666. (Procedimento di esecuzione). 1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta giร rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che รจ notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto puรฒ essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso รจ comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.
4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta รจ sentito personalmente; tuttavia, se รจ detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, รจ sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puรฒ chiedere alle autoritร competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa รจ comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.
8. Se l’interessato รจ infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 รจ notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne รจ privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.
9. Il verbale di udienza รจ redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2 (1).
(1) comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anzichรฉ “di regola”.
Art. 667. (Dubbio sull’identitร fisica della persona detenuta). 1. Se vi รจ ragione di dubitare dell’identitร della persona arrestata per esecuzione di pena o perchรฉ evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identitร rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
3. Se appare evidente che vi รจ stato un errore di persona e non รจ possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puรฒ essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono mmediatamente trasmessi.
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalitร con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’art. 666. L’opposizione รจ proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza รจ comunicata all’autoritร giudiziaria procedente.
Art. 668. (Persona condannata per errore di nome). 1. Se una persona รจ stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’art. 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere รจ stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’art. 630 comma 1 lett. c).
In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente condannata รจ sospesa.
Art. 669. (Pluralitร di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona). 1. Se piรน sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciรฒ la condanna meno grave, revocando le altre.
2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato puรฒ indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltร prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entitร ; se le pene sono di uguale entitร , si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertร controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima.
4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piรน decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto รจ stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7. Se piรน sentenze di non luogo a procedere o piรน sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza piรน favorevole, revocando le altre.
8. Salvo quanto previsto dagli artt. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento รจ stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui รจ divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima.
9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.
Art. 670. (Questioni sul titolo esecutivo). 1. Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non รจ divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilitร del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione.
2. Quando รจ proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell’esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell’interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell’esecuzione non pregiudica quella del giudice dell’impugnazione o dell’opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l’esecuzione
che non sia giร stata sospesa.
3. Se l’interessato, nel proporre richiesta perchรฉ sia dichiarata la non esecutivitร del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’art. 175, e la relativa richiesta non รจ giร stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivitร del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puรฒ essere riproposta al giudice dell’impugnazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 175 commi 7 e 8.
Art. 671. (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). 1. Nel caso di piรน sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
3. Il giudice dell’esecuzione puรฒ concedere altresรฌ la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciรฒ consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Art. 672. (Applicazione dell’amnistia e dell’indulto). 1. Per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4.
2. Quando, in conseguenza dell’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell’art. 210 del codice penale, il giudice dell’esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l’esecuzione della sentenza di condanna puรฒ disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l’amnistia o l’indulto.
4. L’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se รจ terminata l’esecuzione della pena.
5. L’amnistia e l’indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.
L’amnistia e l’indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, รจ dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio รจ subordinata.
Art.673. (Revoca della sentenza per abolizione del reato). 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimitร costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non รจ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando รจ stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilitร .
Art. 674. (Revoca di altri provvedimenti). 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale รจ disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
1 bis Il giudice dell’esecuzione provvede altresรฌ alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 del codice penale. (1)
(1) comma aggiunto dall’art. 1 comma 2 L. 26.03.01 n. 128 in G.U. n. 91 del 19.04.01
Art. 675. (Falsitร di documenti). 1. Se la falsitร di un atto o di un documento, accertata a norma dell’art. 537, non รจ stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non รจ stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato puรฒ chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari.
2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, รจ eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non puรฒ avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo
รจ rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia รจ stata chiesta per un legittimo interesse.
3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, รจ inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, รจ restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato
al verbale e ne rilascia copia quando questa รจ richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dร le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.
Art. 676. (Altre competenze). 1. Il giudice dell’esecuzione รจ competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna, all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie , alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprietร delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’art. 263 comma 3.
3. Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
CAPO II
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Art.677. (Competenza per territorio). 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento.
2. Quando l’interessato non รจ detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non puรฒ essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di piรน sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l’obbligo, a pena di inammissibilitร , di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresรฌ l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 161.
Art. 678 ( Procedimento di sorveglianza) 1- Il Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall’art. 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertร controllata e alla dichiarazione di abitualitร o professionalitร nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’art. 666. Tuttavia, quando vi รจ motivo di dubitare della identitร fisica di una persona, procedono a norma dell’art. 667.
2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalitร , il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.
Art. 679. (Misure di sicurezza). 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca รจ stata, fuori dei casi previsti dall’art. 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato รจ persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualitร o professionalitร nel reato.
Provvede altresรฌ, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonchรฉ sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali
Art. 680. (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza). 1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la
dichiarazione di abitualitร o professionalitร nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall’art. 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Art. 681. (Provvedimenti relativi alla grazia). 1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, รจ sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed รจ presentata al Ministro di grazia e giustizia.
2. Se il condannato รจ detenuto, o internato, la domanda puรฒ essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell’art. 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non รจ detenuto o internato, la domanda puรฒ essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.
3. La proposta di grazia รจ sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed รจ presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
4. La grazia puรฒ essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando รจ il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell’art. 672 comma 5.
Art. 682. (Liberazione condizionale). 1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
2. Se la liberazione non รจ concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non puรฒ essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui รจ divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 683. (Riabilitazione). 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell’interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresรฌ sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puรฒ desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 179 del codice penale. Il tribunale acquisice la documentazione necessaria.
3. Se la richiesta รจ respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puรฒ essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui รจ divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Art. 684. (Rinvio dell’esecuzione). 1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertร controllata nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’art. 147 comma 1 n. 1) del codice penale, nel quale provvede il Ministro di grazia e giustizia. (1) Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi รจ fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perchรฉ il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza puรฒ ordinare il differimento dell’esecuzione, o, se la protrazione della detenzione puรฒ cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.
(1) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n.274 del 31.05.90 nella parte in cui attribuisce al ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull’istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell’art 147 comma I n.1 c.p.
TITOLO IV
CASELLARIO GIUDIZIALE
Art. 685. (Uffici del casellario giudiziale). 1. Presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica, l’ufficio del casellario raccoglie e conserva l’estratto dei provvedimenti e le annotazioni di cui รจ prescritta l’iscrizione, concernenti le persone nate nel circondario.
2. Gli estratti dei provvedimenti e le annotazioni concernenti persone nate all’estero o delle quali non si รจ potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, si conservano nell’ufficio del casellario presso il tribunale di Roma.
Art. 686. (Iscrizioni nel casellario giudiziale). 1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali รจ ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione, ai sensi dell’art. 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non piรน soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualitร o professionalitร nel reato o di tendenza a delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non piรน soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilitร o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o
l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l’imprenditore รจ stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno
dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall’autoritร giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lett. a), le sentenze pronunciate da autoritร giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresรฌ, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia , liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.
Art. 687. (Eliminazione delle iscrizioni). 1. Le iscrizioni nel casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell’accertata morte della persona alla quale si riferiscono ovvero sono trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell’art. 673;
b) alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilitร , trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui la sentenza รจ divenuta irrevocabile o, se trattasi di sentenza di non luogo a procedere, รจ scaduto il termine per l’impugnazione;
c) alle sentenze o ai decreti di condanna per contravvenzioni per le quali รจ stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici previsti dagli artt.163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena รจ stata eseguita ovvero si รจ in altro modo estinta.
3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa รจ stata applicata o sostituita con provvedimento successivo alla sentenza, anche la relativa iscrizione รจ eliminata.
3 bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b), nn. 2 e 4, quando il fallimento รจ stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato
Art. 688. (Certificati del casellario giudiziale). 1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato รจ necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puรฒ richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l’imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difensore possono altresรฌ chiedere, previa autorizzazione del giudice procedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati dall’art. 236.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.
Art. 689. (Certificati richiesti dall’interessato) . 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali รจ stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’art. 175 del codice penale, purchรฉ il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’art. 167 comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si รจ verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’art. 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali รจ stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali รจ stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall’art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato nonchรจ dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non รจ stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell’art. 686 comma 1 lett. b), n. 1), quando l’interdizione o la inabilitazione รจ stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito รจ stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lett. a), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell’art. 686 comma 1 lett. b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’art. 686 comma 1 lett. b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei nn. 8) e 9) della lett. a) del presente comma nonchรฉ i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacitร del condannato.
3. Quando รจ menzionata una condanna, nel certificato รจ indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’art. 686 comma 3.
Art. 690. (Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati). 1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’art. 666, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio del casellario giudiziale.
TITOLO V
SPESE
Art. 691. (Anticipazione delle spese). 1. Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbienti.
2. Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
Art. 692. (Spese della custodia cautelare). 1. Quando l’imputato รจ condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
3. All’esazione si provvede secondo le norme stabilite per le spese conseguenti alla carcerazione per l’esecuzione della condanna.
Art. 693. (Provvedimenti in caso d’insolvibilitร ). 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza di condanna alla rifusione delle spese anticipate dallo Stato comunica, per le necessarie informazioni, le generalitร dell’obbligato dichiarato insolvibile all’ufficio provinciale di polizia tributaria, indicando il titolo e l’ammontare del credito.
2. L’ufficio di polizia tributaria assume informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile e su ogni mutamento in esse avvenuto. Quando gli risulta la solvibilitร , comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria che le ha richieste, la quale procede al recupero del credito.
Art. 694. (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese non piรน tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall’autoritร competente per l’esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l’inserzione di una sentenza penale in un giornale รจ ordinata dal giudice il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l’importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puรฒ essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, รจ condannato in solido con l’editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.
Art. 695. (Questioni sulle spese processuali). 1. Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’art. 666.
LIBRO XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITAโ STRANIERE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 696 (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, lโesecuzione allโestero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autoritร straniere, relativi allโamministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.
TITOLO II.
ESTRADIZIONE.
CAPO I.
ESTRADIZIONE PER L’ESTERO.
SEZIONE I.
PROCEDIMENTO.
Art. 697 (Estradizione e poteri del Ministro di grazia e giustizia). 1. La consegna a uno Stato estero di una persona per lโesecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertร personale puรฒ aver luogo soltanto mediante estradizione.
2. Nel concorso di piรน domande di estradizione, il Ministro di grazia e giustizia ne stabilisce lโordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravitร e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalitร e della residenza della persona richiesta e della possibilitร di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.
Art. 698 (Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona). 1. Non puรฒ essere concessa lโestradizione per un reato politico nรฉ quando vi รจ ragione di ritenere che
lโimputato o il condannato verrร sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalitร , di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale รจ domandata l’estradizione รจ prevista la pena di morte dalla legge dello stato estero, l’estradizione puรฒ essere concessa solo se il medesimo stato dร assicurazioni ritenute sufficienti sia dall’autoritร giudiziaria, sia dal Ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarร inflitta, o se giร inflitta, non sarร eseguita. (1)
(1) comma dichiarato illegittimo da Corte Cost. con sentenza n. 223 del 27.06.96
Art. 699 (Principio di specialitร ). 1. La concessione dellโestradizione, lโestensione dellโestradizione giร concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale lโestradizione รจ stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione รจ stata concessa, lโestradato non venga sottoposto a restrizione della libertร personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nรฉ assoggettato ad altra misura restrittiva della libertร personale nรฉ consegnato ad altro Stato.
2. La disposizione del comma 1 non si applica quando lโestradato, avendone avuta la possibilitร , non ha lasciato il territorio dello Stato al quale รจ stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
3. Il ministro puรฒ inoltre subordinare la concessione dellโestradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
4. Il ministro verifica lโosservanza della condizione di specialitร e delle altre condizioni eventualmente apposte.
Art. 700 (Documenti a sostegno della domanda). 1. Lโestradizione รจ consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertร personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale รจ domandata lโestradizione, con lโindicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con lโindicazione se per il fatto per cui รจ domandata lโestradizione รจ prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte [ e, in tal caso, quali assicurazioni lo stato richiedente fornisce che tale pena non sarร inflitta o, se giร inflitta, che non sarร eseguita] (1)
c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare lโidentitร e la nazionalitร della persona della quale รจ domandata lโestradizione.
(1) periodo da ritenersi parzialmente illegittimo da Corte Cost. sent. n. 223 del 27.06.96
Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). 1. Lโestradizione di un imputato o di un condannato allโestero non puรฒ essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando lโimputato o il condannato allโestero acconsente allโestradizione richiesta. Lโeventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso รจ fatta menzione nel verbale.
3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria lโestradizione.
4. La competenza a decidere appartiene, nellโordine, alla corte di appello nel cui distretto lโimputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro di grazia e giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato lโarresto provvisorio previsto dallโart. 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dellโarresto previsto dallโart. 716. Se la competenza non puรฒ essere determinata nei modi cosรฌ indicati รจ competente la Corte di appello di Roma.
Art. 702 (Intervento dello Stato richiedente). 1. A condizione di reciprocitร , lo Stato richiedente ha la facoltร di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti allโautoritร giudiziaria italiana.
Art. 703 (Accertamenti del procuratore generale). 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro di grazia e giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dellโart. 701 comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
2. Salvo che si sia giร provveduto a norma dellโart. 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sรฉ dellโinteressato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere lโeventuale consenso allโestradizione. Lโinteressato รจ avvisato che รจ assistito da un difensore di ufficio, ma che puรฒ nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere allโatto del cui compimento gli รจ dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
3. Il procuratore generale richiede alle autoritร straniere, per mezzo del Ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli รจ pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
5. La requisitoria รจ depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dellโavviso del deposito alla persona della quale รจ richiesta lโestradizione, al suo difensore e allโeventuale
rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltร di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonchรฉ di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.
Art. 704 (Procedimento davanti alla corte di appello). 1. Scaduto il termine previsto dallโart. 703 comma 5, il presidente della corte fissa lโudienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale รจ richiesta lโestradizione, al suo difensore e allโeventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullitร . Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dellโudienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio sullโesistenza delle condizioni per lโaccoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale รจ richiesta lโestradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
3. Quando la decisione รจ favorevole allโestradizione, la corte, se vi รจ richiesta del Ministro di grazia e giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertร e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.
4. Quando la decisione รจ contraria allโestradizione, la corte revoca, le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
Art. 705 (Condizioni per la decisione). 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole allโestradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale รจ domandata lโestradizione, non รจ in corso procedimento penale nรฉ รจ stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria allโestradizione:
a) se, per il reato per il quale lโestradizione รจ stata domandata, la persona รจ stata o sarร sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
b) se la sentenza per la cui esecuzione รจ stata domandata lโestradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dellโordinamento giuridico dello Stato;
c) se vi รจ motivo di ritenere che la persona verrร sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nellโart. 698 comma 1.
Art. 706 (Ricorso per cassazione). 1. Contro la sentenza della corte di appello puรฒ essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.
2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dellโart. 704.
Art.707 (Rinnovo della domanda di estradizione). 1. La sentenza contraria allโestradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di unโulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano giร stati valutati dallโautoritร giudiziaria.
Art.708 (Provvedimento di estradizione. Consegna). 1. Il Ministro di grazia e giustizia decide in merito allโestradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dร atto del consenso allโestradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per lโimpugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione.
2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale รจ stata chiesta lโestradizione, se detenuta, รจ posta in libertร .
3. La persona medesima รจ altresรฌ posta in libertร in caso di diniego dellโestradizione.
4. Il Ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa รจ positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarร possibile procedervi, dando altresรฌ precise indicazioni circa le limitazioni alla libertร personale subite dallโestradando ai fini dellโestradizione.
5. Il termine per la consegna รจ di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, puรฒ essere prorogato di altri venti giorni.
6. Il provvedimento di concessione dellโestradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna lโestradando; in tale caso questโultimo viene posto in libertร .
Art.709 (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione allโestero). 1. Lโesecuzione dellโestradizione รจ sospesa se lโestradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale lโestradizione รจ stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita lโautoritร giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per lโesecuzione della pena, puรฒ procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalitร .
2. Il ministro puรฒ inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
Art. 710 (Estensione dellโestradizione concessa). 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dellโestradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale lโestradizione รจ giร stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dellโestradizione.
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se lโestradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito allโestensione richiesta.
Art. 711 (Riestradizione). 1. Le disposizioni dellโart. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona รจ stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.
Art. 712 (Transito). 1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato รจ autorizzato, su domanda di questโultimo, dal Ministro di grazia e giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranitร , la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il transito non puรฒ essere autorizzato:
a) se lโestradizione รจ stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dallโart. 698 comma 1 ovvero lโipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarร inflitta o, se giร inflitta, non sarร eseguita;
c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti allโautoritร giudiziaria dello Stato che ha concesso lโestradizione, lโautorizzazione non puรฒ essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte dโappello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dallโart. 704 commi 1 e 2. Si applicano altresรฌ le disposizioni previste dallโart. 706 comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla Corte di appello di Roma.
4. Lโautorizzazione non รจ richiesta quando il transito avviene per via aerea e non รจ previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.
Art. 713 (Misure di sicurezza applicate allโestradato). 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolositร sociale.
SEZIONE II
MISURE CAUTELARI
Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). 1. In ogni tempo la persona della quale รจ domandata lโestradizione puรฒ essere sottoposta, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puรฒ essere disposto, a richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale รจ domandata lโestradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli artt. 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nellโapplicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dellโesigenza di garantire che la persona della quale รจ domandata lโestradizione non si sottragga allโeventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole allโestradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dallโinizio della loro esecuzione รจ trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole allโestradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti allโautoritร giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piรน volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando รจ necessario procedere ad accertamenti di particolare complessitร
5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla corte medesima.
Art. 715 (Applicazione provvisoria di misure cautelari). 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia, la corte di appello puรฒ disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
2. La misura puรฒ essere disposta se:
a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona รจ stato emesso provvedimento restrittivo della libertร personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;
b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per lโesatta identificazione della persona;
c) vi รจ pericolo di fuga.
3. La competenza a disporre la misura appartiene, nellโordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puรฒ essere determinata nei modi cosรฌ indicati, รจ competente la Corte di appello di Roma.
4. La corte di appello puรฒ altresรฌ disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
5. Il Ministro di grazia e giustizia dร immediata comunicazione allo Stato estero dellโapplicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dellโeventuale sequestro.
6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al Ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dallโart. 700.
Art. 716 (Arresto da parte della polizia giudiziaria). 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puรฒ procedere allโarresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dallโart. 715 comma 2. Essa provvede altresรฌ al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. Lโautoritร che ha proceduto allโarresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al piรน presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone lโarrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto lโarresto รจ avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
3. Quando non deve disporre la liberazione dellโarrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dallโarresto, lo convalida con ordinanza disponendo lโapplicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia.
4. La misura coercitiva รจ revocata se il Ministro di grazia e giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
5. Si applicano le disposizioni dellโart. 715 commi 5 e 6.
Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). 1. Quando รจ stata applicata una misura coercitiva a norma degli artt. 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piรน presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dallโart. 716, provvede allโidentificazione della persona e ne raccoglie lโeventuale consenso allโestradizione facendone menzione nel verbale.
2. Ai fini di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita lโinteressato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dellโart. 97 comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.
Art. 718 (Revoca e sostituzione delle misure). 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca รจ sempre disposta se il Ministro di grazia e giustizia ne fa richiesta.
Art.719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari). 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti รจ comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
CAPO II
ESTRADIZIONE DALLโESTERO
Art. 720 (Domanda di estradizione). 1. Il Ministro di grazia e giustizia รจ competente a domandare a uno Stato estero lโestradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertร personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o รจ stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. Lโestradizione puรฒ essere domandata di propria iniziativa dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Il Ministro di grazia e giustizia puรฒ decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione allโautoritร giudiziaria richiedente.
4. Il Ministro di grazia e giustizia รจ competente a decidere in ordine allโaccettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere lโestradizione, purchรฉ non contrastanti con i principi fondamentali dellโordinamento giuridico italiano. Lโautoritร giudiziaria รจ vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il Ministro di grazia e giustizia puรฒ disporre, al fine di estradizione, le ricerche allโestero dellโimputato o del condannato e domandarne lโarresto provvisorio.
Art. 721 (Principio di specialitร ). 1. La persona estradata non puรฒ essere sottoposta a restrizione della libertร personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nรฉ assoggettata ad altra misura restrittiva della libertร personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale lโestradizione รจ stata concessa, salvo che vi sia lโespresso consenso dello Stato estero o che lโestradato, avendone avuta la possibilitร , non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 722 (Custodia cautelare allโestero). 1. La custodia cautelare allโestero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato รจ computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dallโart. 303, comma 4, fermo quanto previsto dallโart. 304, comma 4.
TITOLO III.
ROGATORIE INTERNAZIONALI.
CAPO I.
ROGATORIE DALL’ESTERO.
Art. 723 (Poteri del Ministro di grazia e giustizia). 1. Il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di unโautoritร straniera per comunicazioni, notificazioni e per attivitร di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranitร , la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il ministro non dร corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dellโordinamento giuridico italiano. Il ministro non dร altresรฌ corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalitร , alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sullโesito del processo e non risulta che lโimputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti allโautoritร giudiziaria straniera, il Ministro di grazia e giustizia non dร corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine allโimmunitร della persona citata.
4. Il ministro ha inoltre facoltร di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocitร .
Art. 724. (Procedimento in sede giurisdizionale). 1. Fuori dei casi previsti dallโart. 726, non si puรฒ dare esecuzione alla rogatoria dellโautoritร straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello.
3. Il presidente della corte fissa la data dellโudienza e ne dร comunicazione al procuratore generale.
4. La corte dร esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. Lโesecuzione della rogatoria รจ negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dellโordinamentogiuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede lโautoritร straniera non รจ previsto come reato dalla legge
italiana e non risulta che lโimputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla
rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla
religione, al sesso, alla nazionalitร , alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni
personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sullโesito del processo e non
risulta che lโimputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
5 bis. Lโesecuzione della rogatoria รจ sospesa se essa puรฒ pregiudicare indagini o
procedimenti penali in corso nello Stato.
Art. 725 (Esecuzione delle rogatorie). 1. Nellโordinare lโesecuzione della rogatoria la corte
delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in
cui gli atti devono compiersi.
2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva
lโosservanza delle forme espressamente richieste dallโautoritร giudiziaria straniera che non
siano contrarie ai principi dellโordinamento giuridico dello Stato.
Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta dellโautoritร straniera). 1. La citazione dei
testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autoritร
giudiziaria straniera, รจ trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve
essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dellโart. 167.
CAPO II
ROGATORIE ALLโESTERO
Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autoritร straniere). 1. Le rogatorie dei giudici e dei
magistrati del pubblico ministero dirette, nellโambito delle rispettive attribuzioni, alle
autoritร straniere per comunicazioni, notificazioni e per attivitร di acquisizione probatoria,
sono trasmesse al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede allโinoltro per via
diplomatica.
2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che
non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o
altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il ministro comunica allโautoritร giudiziaria richiedente la data di ricezione della
richiesta e lโavvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non รจ stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione
e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, lโautoritร giudiziaria puรฒ
provvedere allโinoltro diretto allโagente diplomatico o consolare italiano, informandone il
Ministro di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, lโautoritร giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo
che copia di essa รจ stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta salva
lโapplicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della
rogatoria, da parte dellโagente diplomatico o consolare, allโautoritร straniera.
Art. 728 (Immunitร temporanea della persona citata). 1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad
oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti allโautoritร
giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puรฒ essere sottoposta a
restrizione della libertร personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
nรฉ assoggettata ad altre misure restrittive della libertร personale per fatti anteriori alla
notifica della citazione.
2. Lโimmunitร prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o lโimputato,
avendone avuta la possibilitร , non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici
giorni dal momento in cui la sua presenza non รจ piรน richiesta dallโautoritร giudiziaria
ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Art. 729 (Utilizzabilitร degli atti assunti per rogatoria). 1. Qualora lo Stato estero abbia
posto condizioni alla utilizzabilitร degli atti richiesti, lโautoritร giudiziaria รจ vincolata al
rispetto di tali condizioni.
2. Si applica la disposizione dellโart. 191 comma 2.
TITOLO IV.
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE.
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE.
CAPO I.
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE.
Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice
penale). 1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna
o di proscioglimento pronunciata allโestero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o
di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello
Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel
distretto della quale ha sede lโufficio del casellario competente ai fini dellโiscrizione, una
copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano
allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre lโeventuale
richiesta indicata nellโart. 12 comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per
gli effetti previsti dallโart. 12 comma 1 nn. 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo
procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del
Ministero di grazia e giustizia, puรฒ chiedere alle autoritร estere competenti le informazioni
che ritiene opportune.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il
riconoscimento รจ domandato.
Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi
internazionali). 1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo
internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata
allโestero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne
richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di
appello nel distretto della quale ha sede lโufficio del casellario competente ai fini della
iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli
atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette
inoltre lโeventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero
lโatto con cui questo Stato acconsente allโesecuzione.
1 bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dellโesecuzione di
una confisca ed il relativo provvedimento รจ stato adottato dallโautoritร giudiziaria straniera
con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.
Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli
effetti previsti dallโart. 12 comma 1 nn. 1, 2 e 3 del codice penale.
Art. 732 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili). 1. Chi ha
interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per
conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puรฒ
domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale
ha sede lโufficio del casellario competente ai fini dellโiscrizione.
Art. 733 (Presupposti del riconoscimento). 1. La sentenza straniera non puรฒ essere
riconosciuta se:
a) la sentenza non รจ divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui รจ stata
pronunciata;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dellโordinamento
giuridico dello Stato;
c) la sentenza non รจ stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero
lโimputato non รจ stato citato a comparire in giudizio davanti allโautoritร straniera ovvero
non gli รจ stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile
e a essere assistito da un difensore;
d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione,
al sesso, alla nazionalitร , alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sullโesito del processo;
e) il fatto per il quale รจ stata pronunciata la sentenza non รจ previsto come reato dalla legge
italiana;
f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona รจ stata pronunciata nello Stato
sentenza irrevocabile;
g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona รจ in corso nello Stato
procedimento penale.
1 bis. Salvo quanto previsto nellโarticolo 735 bis, la sentenza straniera non puรฒ essere
riconosciuta ai fini dellโesecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui
confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si
procedesse nello Stato.
Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). 1. La corte di appello delibera in ordine al
riconoscimento, osservate le forme previste dallโart. 127, con sentenza, nella quale
enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza รจ soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso
la corte di appello e dellโinteressato.
Art. 735 (Determinazione della pena e ordine di confisca). 1. La corte di appello, quando
pronuncia il riconoscimento ai fini dellโesecuzione di una sentenza straniera, determina la
pena che deve essere eseguita nello Stato.
2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene
previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve
corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantitร della pena รจ
determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge
italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantitร non puรฒ
eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la
quantitร della pena non รจ stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base
dei criteri indicati negli artt. 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.
3. In nessun caso la pena cosรฌ determinata puรฒ essere piรน grave di quella stabilita nella
sentenza straniera.
4. Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza lโesecuzione della pena รจ stata
condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la
sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il
condannato รจ stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la
liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni
relative alla libertร vigilata, non puรฒ aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo
stabilito nei provvedimenti stranieri.
5. Per determinare la pena pecuniaria lโammontare stabilito nella sentenza straniera รจ
convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento รจ
deliberato.
6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dellโesecuzione di una confisca,
questa รจ ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.
Art. 735 bis. (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di
denaro). 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente
nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del
prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sullโesecuzione
delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di
pena previsto dallโarticolo 735, comma 2.
Art. 736 (Misure coercitive). 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello
competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dellโesecuzione di una
pena restrittiva della libertร personale, puรฒ disporre una misura coercitiva nei confronti del
condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le
misure coercitive, fatta eccezione di quelle dellโart. 273.
3. Il presidente della corte di appello, al piรน presto e comunque entro cinque giorni dalla
esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica
la disposizione dellโart. 717 comma 2.
4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, รจ revocata se dallโinizio
della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia
pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro
tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio
dalla corte di appello.
6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte รจ comunicata e notificata, dopo la loro
esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 737 (Sequestro). 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello
competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dellโesecuzione di una
confisca puรฒ ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puรฒ essere proposto
ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro lโordinanza che dispone il
sequestro puรฒ essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte
dellโinteressato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano lโesecuzione del
sequestro preventivo
Art. 737 bis (Indagini e sequestro a fini di confisca). 1. Nei casi previsti da accordi
internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di
unโautoritร straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una
successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti
allegati, al procuratore generale presso la corte dโappello competente per il riconoscimento
della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore
generale fa richiesta alla corte dโappello, che decide con ordinanza osservate le forme
previste dallโarticolo 724.
3. Lโesecuzione della richiesta di indagini o sequestro รจ negata:
a) se gli atti richiesti sono contrari ai principi dellโordinamento giuridico dello Stato, o
sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si
procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva
esecuzione della confisca.
4. Per lโesecuzione di indagini si osservano le disposizioni dellโarticolo 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dellโarticolo 737, commi 2
e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte dโappello
ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal
momento in cui esso รจ stato eseguito, lo Stato estero non richiede lโesecuzione della
confisca. Il termine puรฒ essere prorogato anche piรน volte per un periodo massimo di due
anni; sulla richiesta decide la corte dโappello che ha ordinato il sequestro.
Art. 738 (Esecuzione conseguente al riconoscimento). 1. Nei casi di riconoscimento ai
fini dellโesecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al
riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di
condanna รจ computata ai fini dellโesecuzione.
2. Allโesecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che
ha deliberato il riconoscimento. Tale corte รจ equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha
pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Art. 739 (Divieto di estradizione e di nuovo procedimento). 1. Nei casi di riconoscimento
ai fini dellโesecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dellโesecuzione di una
confisca, il condannato non puรฒ essere estradato nรฉ sottoposto di nuovo a procedimento
penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato
per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Art. 740 (Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate). 1. La
somma ricavata dallโesecuzione della pena pecuniaria รจ versata alla cassa delle ammende;
รจ invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora questโultimo Stato nelle
medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta,
allo Stato nel quale รจ stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora questโultimo Stato
nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Art. 741 (Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze
penali straniere). 1. A domanda dellโinteressato, nel medesimo procedimento e con la
stessa sentenza prevista dallโart. 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni
civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del
danno.
2. Negli altri casi, la domanda รจ proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel
distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere
fatte valere. Si osservano le disposizioni degli artt. 733 e 734.
CAPO II.
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE.
Art. 742. (Poteri del Ministro di grazia e giustizia e presupposti dellโesecuzione allโestero)
. 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dallโart. 709 comma 2, il Ministro di
grazia e giustizia domanda lโesecuzione allโestero delle sentenze penali ovvero vi
acconsente quando essa รจ richiesta dallo Stato estero.
2. Lโesecuzione allโestero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della
libertร personale puรฒ essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle
conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e lโesecuzione nello Stato estero รจ
idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. Lโesecuzione allโestero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della
libertร personale รจ ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma
2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e lโestradizione รจ stata
negata o non รจ comunque possibile.
Art. 743 (Deliberazione della corte di appello). 1. La domanda di esecuzione allโestero di
una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertร personale non รจ ammessa senza
previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la
condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore
generale affinchรฉ promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dallโart. 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti
allโautoritร giudiziaria italiana. Se il condannato si trova allโestero, il consenso puรฒ essere
prestato davanti allโautoritร consolare italiana ovvero davanti allโautoritร giudiziaria dello
Stato estero.
4. La sentenza รจ soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso
la corte di appello e dellโinteressato.
Art. 744 (Limiti dellโesecuzione della condanna allโestero). 1. In nessun caso il Ministro di
grazia e giustizia puรฒ domandare lโesecuzione allโestero di una sentenza penale di
condanna a pena restrittiva della libertร personale se si ha motivo di ritenere che il
condannato verrร sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalitร , di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali
o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 745 (Richiesta di misure cautelari allโestero). 1. Se รจ domandata lโesecuzione di una
pena restrittiva della libertร personale e il condannato si trova allโestero, il Ministro di
grazia e giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare lโesecuzione di una confisca, il Ministro ha facoltร di richiedere il
sequestro.
2 bis. Il Ministro ha altresรฌ facoltร , nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere
lo svolgimento di indagini per lโidentificazione e la ricerca di beni che si trovano allโestero
e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonchรฉ di
richiedere il loro sequestro.
Art. 746. (Effetti sull’esecuzione nello Stato). 1. L’esecuzione della pena nello Stato รจ
sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata
della medesima.
2. La pena non puรฒ piรน essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato
richiesto, essa รจ stata interamente espiata.