E’ entrato in vigore il 25 novembre 2014 l’obbligo, per i pubblici esercizi, di far si che gli oli d’oliva “devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.
Questo è quanto prevede l’art.18 della Legge 161/2014 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) pubblicata in GU n.261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83.
Le sanzioni previste per gli eventuali inadempienti, sono comprese tra euro 1.000 ed euro 8.000, oltre al sequestro ai fini della confisca del prodotto, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L. 9/2013 in relazione all’art. 7 commi 1) e 2) della L. 9/2013 come modificati dall’art. 18 della L. 161/2014.
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