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I poteri di accertamento della Polizia Locale nella sicurezza alimentare

Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 2278 del 21 gennaio 2026

I poteri di accertamento della Polizia Locale nella sicurezza alimentare

Analisi sistematica alla luce della Sentenza della Cassazione n. 2278/2026

a cura di Avv. Roberto ANTONELLI. Dirigente, Comandante della Polizia Locale di Ciampino (Roma)


1.Premessa sistematica: il bene giuridico e il riparto delle competenze.

La tutela della salute pubblica, costituzionalmente garantita dall’articolo 32, individua nel settore della sicurezza alimentare uno dei suoi ambiti di elezione più delicati. L’evoluzione normativa, caratterizzata dalla transizione da un sistema repressivo nazionale a uno preventivo di matrice europea, ha sovente ingenerato dubbi ermeneutici in ordine al riparto di competenze tra le autorità sanitarie (ASL, Ministero della Salute) e gli organi di polizia giudiziaria a competenza generale e locale, ivi inclusa la Polizia Locale.

Il punctum dolens attiene alla presunta c.d. “riserva di competenza” tecnica che, secondo talune prospettazioni difensive, il legislatore avrebbe attribuito in via esclusiva agli organi sanitari, segnatamente a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27. 

Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che la specializzazione amministrativa non elide la funzione di polizia giudiziaria, imprescindibile per la repressione di condotte penalmente rilevanti idonee a compromettere l’ordine alimentare e la salute dei consumatori

2.La Sentenza della Corte di Cassazione n. 2278 del 2026. 

Il punto di approdo ermeneutico è rappresentato dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 2278 del 21 gennaio 2026.

La vicenda processuale trae origine da un accertamento esperito dalla Polizia Municipale di Palermo presso un pubblico esercizio, esitato nel sequestro preventivo di locali e derrate alimentari detenute in precario stato di conservazione e in condizioni igieniche carenti. La difesa dell’indagato aveva eccepito l’incompetenza funzionale degli agenti operanti, sostenendo che l’art. 2 del D. Lgs. 27/2021 attribuisse in via esclusiva alle autorità sanitarie (Ministero, Regioni, ASL) la potestà di pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali.

La Suprema Corte ha disatteso tale ricostruzione, qualificandola come “manifestamente infondata”. I Giudici di legittimità hanno statuito che le norme del D. Lgs. 27/2021, pur regolando l’accertamento degli illeciti amministrativi e l’organizzazione dei controlli ufficiali, non introducono alcuna deroga ai principi generali del codice di rito. Ne discende la piena legittimità del sequestro preventivo d’urgenza operato dalla Polizia Locale nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex artt. 55 e 57 c.p.p., atto finalizzato a impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

3. La normativa attuale in materia igienico-sanitaria: il “salvataggio” della L. 283/1962.

L’assetto normativo vigente è frutto di un complesso iter legislativo che ha scongiurato il rischio di una generalizzata depenalizzazione dei reati alimentari. Il D. Lgs. n. 27 del 2021, attuativo del Regolamento (UE) 2017/625, aveva inizialmente previsto, all’art. 18, l’abrogazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, impianto normativo cardine della disciplina igienica nazionale.

Tale abrogazione avrebbe comportato la degradazione di reati di pericolo – quali la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5 L. 283/1962) – in meri illeciti amministrativi, se non la loro totale irrilevanza penale. 

L’intervento correttivo del legislatore (D.L. 42/2021 convertito in L. 71/2021) ha tuttavia ripristinato la vigenza degli artt. 5, 6, 12 e 12-bis della L. 283/1962, preservando il “doppio binario” sanzionatorio. 

Attualmente, dunque, coesistono il sistema dei controlli ufficiali amministrativi e il sistema repressivo penale, la cui applicazione è demandata alla generalità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

4. Metodologia di accertamento: conservazione, prodotti scaduti, tracciabilità ed etichettatura. 

L’azione di vigilanza della Polizia Locale si articola attraverso diverse fattispecie che richiedono approcci probatori differenziati, spaziando dall’illecito amministrativo alla responsabilità penale. Le principali direttrici di controllo riguardano:

A) Il cattivo stato di conservazione (art. 5, lett. b, della L. 30 aprile 1962, n. 283). La giurisprudenza qualifica tale fattispecie come reato di danno all’ordine alimentare. Non è richiesta un’alterazione intrinseca delle sostanze, essendo sufficiente che le modalità estrinseche di conservazione contrastino con le prescrizioni normative o le regole di comune esperienza. L’accertamento non necessita indefettibilmente di analisi di laboratorio: il giudice può fondare il proprio convincimento su dati obiettivi (es. sporcizia, temperature inadeguate) riscontrati de visu dagli operanti.

B) L’insudiciamento (art. 5, lett. d, della L. 30 aprile 1962 , n. 283). Rilevabile ictu oculi, il reato si configura anche per il solo insudiciamento della confezione o dell’involucro (es. polvere, escrementi di parassiti), qualora tale condizione sia sintomatica di una custodia in locali igienicamente inidonei.

C) La vendita di prodotti alimentari scaduti. È fondamentale distinguere tra il termine minimo di conservazione (“consumarsi preferibilmente entro”) e la data di scadenza perentoria (“consumarsi entro”). La commercializzazione post scadenza costituisce primariamente illecito amministrativo (Lgs.  231/2017). Tuttavia, l’orientamento di legittimità si è evoluto: superando la tesi della mera lealtà commerciale, è sicuramente ipotizzabile che la detenzione di alimenti scaduti può integrare il reato di cattivo stato di conservazione qualora il superamento della data faccia presumere un deterioramento o un rischio concreto per la salute, traslando così la condotta dall’area amministrativa a quella penale.

D) La tracciabilità alimentare. La mancata predisposizione di procedure di rintracciabilità è sanzionata in via amministrativa (2, D. Lgs. 190/2006). Tuttavia, la Polizia Locale deve prestare attenzione ai risvolti penali: la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3 n. 31035 del 20 luglio 2016 e Cass., sentenza n. 50348 del 12 dicembre 2019) ha affermato che la violazione sistematica delle norme sulla tracciabilità (es. fornitori non registrati, assenza documentale, falsificazione registri) integra il reato di cattivo stato di conservazione. L’assenza di tracciabilità, impedendo di conoscere l’origine e la sicurezza della materia prima, rende l’alimento intrinsecamente “pericoloso”, legittimando il sequestro penale.

E) L’etichettatura. Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua italiana; le violazioni sono sanzionate amministrativamente dal Lgs. 231/2017.

F) Cariche microbiche o nocività chimica. In tali casi ( 5, lett. c, della L. 30 aprile 1962, n. 283), è indispensabile il campionamento e l’analisi presso laboratori ufficiali, nel rigoroso rispetto delle garanzie difensive per le analisi irripetibili.

5. La casistica dell’esposizione agli agenti atmosferici e le relative sanzioni. 

Una frequente applicazione pratica riguarda l’esposizione di prodotti ortofrutticoli all’aperto, condotta penalmente rilevante qualora gli alimenti vengano a contatto con agenti atmosferici e inquinanti derivanti dal traffico veicolare.

La Suprema Corte (cfr. Sent. n. 6108/2014) ha sancito che la collocazione di alimenti vegetali sulla pubblica via, esposti ai gas di scarico e privi di adeguate protezioni, integra la violazione dell’obbligo di idonea conservazione ex art. 5, lett. b), L. 283/1962. Anche in questa ipotesi, il diretto accertamento da parte della polizia giudiziaria è sufficiente a fondare la condanna, senza necessità di campionamenti per verificare l’effettiva contaminazione, poiché la condotta viola ex se le garanzie igieniche dovute al consumatore. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 6 della medesima legge: arresto fino a un anno o ammenda da euro 309 a euro 30.987.

6. Il sistema di autocontrollo HACCP: obblighi amministrativi e riflessi penali. 

Fulcro della moderna legislazione alimentare è il passaggio dalla vigilanza statale puntuale alla responsabilizzazione dell’operatore del settore alimentare (OSA) tramite il sistema HACCP, introdotto dal “Pacchetto Igiene” (Reg. CE 852/2004).

Sotto il profilo sanzionatorio, occorre distinguere le violazioni procedurali da quelle sostanziali. Le mere irregolarità nella predisposizione e attuazione del piano di autocontrollo sono sanzionate in via amministrativa dall’art. 6 del D. Lgs. 193/2007 (sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per l’omessa predisposizione delle procedure). Analogamente, sono punite la mancata o scorretta applicazione delle procedure e le carenze formative del personale.

Tuttavia, quando il fallimento sostanziale del sistema di autocontrollo travalica il mero illecito amministrativo, determinando condizioni di degrado igienico o cattiva conservazione, si configurano le fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 5 della L. 283/1962. È in questo frangente che il controllo documentale cede il passo all’accertamento materiale del reato, rilevabile dalla Polizia Locale anche in assenza di strumentazione tecnica complessa, laddove le carenze igieniche risultino macroscopiche.

7. Il ruolo dei controlli in materia igienico-sanitaria da parte della Polizia Locale. 

Alla luce della giurisprudenza consolidata e della sentenza n. 2278/2026, il ruolo della Polizia Locale emerge come essenziale e non meramente sussidiario.

La qualifica di agenti di polizia giudiziaria, attribuita dall’art. 5 della Legge 65/1986 e dall’art. 57 c.p.p., conferisce ai poliziotti municipali una competenza generale nell’accertamento dei reati, limitata esclusivamente sotto il profilo territoriale e non per materia. 

Non sussiste, pertanto, alcuna preclusione all’intervento in ambiti tecnici quali quello alimentare. Gli agenti hanno il potere-dovere di intervenire d’iniziativa ex art. 55 c.p.p. dinanzi a notitiae criminis, effettuando sopralluoghi, ispezioni e sequestri probatori o preventivi.

La Cassazione ha specificato che, ai fini dell’accertamento del “cattivo stato di conservazione” o dell’“insudiciamento”, il giudice può formare il proprio convincimento su dati obiettivi riscontrati dagli operanti. Pertanto, la Polizia Locale agisce legittimamente quando, riscontrando evidenti carenze igieniche, procede al sequestro dei beni a tutela della salute pubblica, senza dover attendere l’intervento dell’ASL.

Conclusioni. 

In conclusione, la sentenza n. 2278 del 2026 dirime definitivamente la vexata quaestio sulla presunta incompetenza della Polizia Locale in materia di sicurezza alimentare. Riaffermando la primazia delle norme generali del Codice di Procedura Penale rispetto alle normative di settore sui controlli ufficiali, la Corte di Cassazione riconsegna alla Polizia Locale la pienezza delle sue prerogative di polizia giudiziaria.

Ne deriva che, pur nel rispetto delle competenze amministrative delle autorità sanitarie, la Polizia Locale si conferma presidio territoriale imprescindibile per il contrasto immediato alle frodi alimentari, alla vendita di prodotti pericolosi e alle gravi carenze igienico-sanitarie, pienamente legittimata ad operare autonomamente misure cautelari reali qualora la situazione di fatto evidenzi un periculum per la salute collettiva.

(a cura di Roberto ANTONELLI)

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