Veicoli Rimossi
Il veicolo rimosso è trasportato presso la Depositeria Giudiziaria gestita dalla Società SICOS con sede in via di Fioranelli, 159/A (Roma). Il deposito risponde al numero di telefono n. 0679844004, n. 067900870 dalle ore 08 alle ore 20 con possibilità di recupero del veicolo, per le sole urgenze, anche in orari diversi previo appuntamento. Il ritiro è effettuato direttamente presso il deposito dal proprietario o persona delegata. NON E’ NECESSARIO RECARSI AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. E’ possibile pagare gli oneri della rimozione tramite moneta elettronica. Per ultimo, il verbale che ha generato la sanzione accessoria della rimozione sarà successivamente pagato tramite i normali canali istituzionale. IMPORTANTE: per i veicoli rimossi in nella zona dell’Aeroporto di Ciampino è necessario rivolgersi alla Polizia Roma Capitale in quanto di altra competenza territoriale.
Se il suo veicolo è stato rimosso dalla Polizia Locale di Ciampino, condizione necessaria per il ritiro è quella di recarsi presso il nostro Comando per effettuare lo svincolo. Ha diritto allo svincolo: – il proprietario del veicolo; – una persona delegata (con fotocopia del documento del proprietario e delega firmata dallo stesso). Il veicolo può essere svincolato solo se le seguenti condizioni sono tutte rispettate: – non è oggetto di furto; – non è oggetto di sequestro; – non è oggetto di fermo amministrativo. Salvo quanto sopra, al proprietario / delegato verrà rilasciato il foglio di svincolo, da presentare al deposito giudiziario per il ritiro del veicolo. Il deposito giudiziario si trova in Via Enzo Ferrari, 6 – Ciampino. Telefono 06.79340354/29. Orario riconsegna veicoli: dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00 e 14.00/20.00. Sabato e festivi ore 9.00/14.00 vedi mappa Al momento del ritiro, fatta salva la contravvenzione per il divieto di sosta che va saldata entro 60 giorni, il proprietario / delegato deve saldare la somma delle spese di rimozione e quelle di custodia, direttamente al deposito giudiziario. Tariffe per la rimozione: – CICLOMOTORI E MOTOCICLI € 54,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 24,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – AUTOVETTURE € 68,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 38,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – per il servizio NOTTURNO (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) si applica una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe. Tariffe per la custodia giornaliera: – CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI € 2,00 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 1,40 dal 16° al 30° giorno; € 1,00 per i giorni successivi al 31°. – AUTOVETTURE € 3,32 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 2,10 dal 16° al 30° giorno; € 2,00 per i giorni successivi al 31°. ORARI DI RICONSEGNA DEI VEICOLI Giorni feriali: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 Sabato e Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Veicoli Sequestrati
Se il suo veicolo è stato rimosso dalla Polizia Locale di Ciampino, condizione necessaria per il ritiro è quella di recarsi presso il nostro Comando per effettuare lo svincolo. Ha diritto allo svincolo: – il proprietario del veicolo; – una persona delegata (con fotocopia del documento del proprietario e delega firmata dallo stesso). Il veicolo può essere svincolato solo se le seguenti condizioni sono tutte rispettate: – non è oggetto di furto; – non è oggetto di sequestro; – non è oggetto di fermo amministrativo. Salvo quanto sopra, al proprietario / delegato verrà rilasciato il foglio di svincolo, da presentare al deposito giudiziario per il ritiro del veicolo. Il deposito giudiziario si trova in Via Enzo Ferrari, 6 – Ciampino. Telefono 06.79340354/29. Orario riconsegna veicoli: dal lunedì al venerdì ore 8.00/13.00 e 14.00/20.00. Sabato e festivi ore 9.00/14.00 vedi mappa Al momento del ritiro, fatta salva la contravvenzione per il divieto di sosta che va saldata entro 60 giorni, il proprietario / delegato deve saldare la somma delle spese di rimozione e quelle di custodia, direttamente al deposito giudiziario. Tariffe per la rimozione: – CICLOMOTORI E MOTOCICLI € 54,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 24,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – AUTOVETTURE € 68,00 (diritto di chiamata €20,00 + operazioni connesse al carico, scarico e trasporto 38,00 + indennità chilometrica in misura forfettaria € 10,00) – per il servizio NOTTURNO (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) si applica una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe. Tariffe per la custodia giornaliera: – CICLOMOTORI e MOTOVEICOLI € 2,00 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 1,40 dal 16° al 30° giorno; € 1,00 per i giorni successivi al 31°. – AUTOVETTURE € 3,32 al giorno dal 1° al 15° giorno; € 2,10 dal 16° al 30° giorno; € 2,00 per i giorni successivi al 31°. ORARI DI RICONSEGNA DEI VEICOLI Giorni feriali: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30 Sabato e Giorni festivi: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Parcheggi a pagamento
Il gestore degli stalli di sosta a pagamento a Ciampino è l’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. a cui afferiscono gli Ausiliari del Traffico. Tutte le informazioni relative a ticket ed abbonamenti sono disponibili sulle pagine istituzionali dell’Azienda e riportate sul retro delle sanzioni comminate ai trasgressori
Incidenti
Se l’incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Ciampino, può richiederne copia on line, via email, all’indirizzo info@polizialocaleciampino.it
I tempi medi per la compilazione dei verbali di incidente sono di 20/30 giorni per incidenti senza feriti e di 45/60 giorni per incidenti con feriti. Per incidenti ove, nel corso degli accertamenti, siano emersi reati al Codice penale, non può esserne rilasciata copia se non nelle forme e nei modi stabiliti dall’Autorità Giudiziaria.
Contrassegni per invalidi
Il rilascio e la gestione dei contrassegni per persone disabili è a cura del Comune di Ciampino, ufficio viabilità. info: www.comune.ciampino.roma.it
Assolutamente no. Il contrassegno invalidi da diritto di usufruire delle agevolazioni previste (stalli di sosta dedicati, circolazione in caso di restrizioni al traffico, tariffe diverse per parcheggi a pagamento) UNICAMENTE SE A BORDO VI E’ IL TITOLARE. In caso di utilizzo da parte di persona diversa – salvo nei casi in cui ciò costituisca reato penale – si concretizza l’utilizzo improprio, che prevede: – una sanzione di importo pari a 84 euro in forma ridotta; – la decurtazione di n.2 punti sulla patente del trasgressore; – il ritiro del contrassegno ai fini della restituzione al legittimo proprietario, salvo verifica di esistenza in vita da parte dell’organo che lo ha rilasciato.
Assolutamente no. Il contrassegno è unico. Crearne duplicati non autorizzati configura il reato di falso, punito dal codice penale ai sensi dell’art. 482.
Si. Gli agenti di Polizia Locale, così come le altre forze di Polizia, sono tenuti a far applicare le norme del Codice della strada, e con esse ad elevare le relative sanzioni, in tutte le strade pubbliche, ed in quelle private ad uso pubblico. La norma di riferimento è l’art. 2 del codice della strada che prevede quanto segue: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice, si definisce “strada”, l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Una strada, un’area privata, può essere ad uso pubblico, se destinata all’indistinta circolazione delle vetture. In tal caso, le norme del codice della strada sono applicabili anche alle auto parcheggiate sull’area privata e possono intervenire, per sanzionare i comportamenti dei conducenti, sia gli agenti di Polizia Locale che le altre forze di Polizia. Sull’argomento, più volte la Corte Costituzionale si è espressa in tal senso, rigettando vari ricorsi. Di seguito ne citiamo alcune, in ordine di data: – “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata; si può ritenere quindi che se la strada privata ha comunque un utilizzo pubblico i veicoli ivi circolanti – e nella “circolazione” va ricompresa in questo caso anche la sosta – devono rispettare le norme del codice della strada” (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979). – “Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo” (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983); – “i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile” (Cassazione Civile, III Sezione, Sentenza n. 20911 del 27 ottobre 2005); – “ogni qualvolta l’area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l’art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull’assicurazione obbligatoria” (Cassazione Civile, III Sezione, Sentenza n. 13254 del 6 giugno 2006); – “le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà al possesso o alla detenzione, sono luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale” (Cassazione civile, sentenza n. 17279 del 23.07.2009) Riguardo l’applicazione delle norme del codice della strada ed il conseguente intervento delle forze dell’ordine, non si deve fare riferimento al concetto di proprietà della strada o dell’area, ma a quello di destinazione pubblica della stessa. Pur essendo privata, l’area è aperta alla circolazione dei veicoli? E’ questa la domanda a cui rispondere. E nel caso dei supermercati come delle medie e grandi strutture di vendita, la risposta è certamente SI. Per fare un ulteriore esempio, mentre il parcheggio privato di un centro commerciale è aperto all’indistinta circolazione dei veicoli, il cortile privato condominiale è delimitato da un cancello (anche se aperto), quindi non è destinato alla generale fruizione degli automobilisti. Anzi colui che entra nel parcheggio (inteso come privato) senza averne diritto, viola la proprietà condominiale. Peraltro, riguardo ai posti invalidi all’interno delle medie strutture di vendita, essi sono condizione essenziale affinché la struttura stessa sia aperta al pubblico. La loro assenza, o un numero non congruo, se accertata, potrebbe portare alla sospensione dell’attività di vendita.